Corte di giustizia, Ordinanza C-620/25
Order of the Court of 3 February 2026. — Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-620/25 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato non procedibile il ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale in materia di nullità di marchio UE. Ha ritenuto che la richiesta di ammissione non dimostrasse, con il grado di specificità richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Le doglianze sulla mala fede, sulla valutazione delle prove, sul principio del "first to file" e sulle decisioni straniere sono state considerate troppo generiche o dirette a rimettere in discussione accertamenti di fatto.
Ricorso per cassazione in materia di marchio UE dichiarato non procedibile perché la richiesta di ammissione non dimostra una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.
La questione giuridica
Se il ricorso proposto avverso la sentenza del Tribunale in una controversia su nullità di marchio UE, connessa alla pretesa mala fede del depositante, sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto della Corte e degli articoli 170a e 170b del regolamento di procedura; in particolare, se i motivi dedotti sulla valutazione delle prove, sulla nozione di mala fede, sul principio "first to file", sulle decisioni straniere e sulla motivazione siano sufficientemente specifici e rilevanti per consentire l’ammissione del ricorso.
Principio di diritto
Un ricorso avverso una decisione del Tribunale relativa a una decisione di una commissione di ricorso dell’EUIPO può essere autorizzato a proseguire solo se la richiesta di ammissione dimostra, in modo chiaro, preciso e specifico, che uno o più motivi sollevano una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; non basta dedurre errori di diritto, violazioni dell’obbligo di motivazione, del diritto a un ricorso effettivo o contestazioni delle valutazioni di fatto del Tribunale. Poiché nel caso di specie il ricorrente si è limitato a criticare l’apprezzamento delle prove e la valutazione della mala fede senza spiegare perché ciò ponga una questione sistemica, la Corte ha respinto la domanda di ammissione e il ricorso non è stato autorizzato a proseguire.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 170a del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 170b del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
- Articolo 137 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia
Ricorso contro la sentenza del Tribunale in materia di marchio UE
La pronuncia è un’ordinanza della Corte di giustizia, resa nella procedura di filtro prevista per taluni ricorsi contro le decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO. Il contenzioso riguarda la nullità di un marchio dell’Unione europea e, in particolare, la dedotta mala fede del depositante.
Parti e origine della controversia
La ricorrente è Guangzhou Wanglaoji Grand Health Co. Ltd. Le altre parti sono l’EUIPO, convenuto nel giudizio di primo grado, e Multi Access Ltd, interveniente nel giudizio di primo grado. Il ricorso mira all’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 luglio 2025 nella causa T-128/24, che aveva respinto il ricorso della società cinese contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 dicembre 2023, adottata in un procedimento di nullità tra le due imprese.
Quadro normativo applicabile
La Corte richiama innanzitutto il meccanismo di ammissibilità previsto dall’articolo 58a dello Statuto della Corte, che subordina la prosecuzione del ricorso alla dimostrazione che esso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Sono inoltre richiamati l’articolo 56 dello Statuto, l’articolo 170a e l’articolo 170b del regolamento di procedura, che disciplinano la richiesta di ammissione e la decisione con ordinanza motivata.
Sul piano sostanziale, la ricorrente si fonda soprattutto sull’articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001 sul marchio dell’Unione europea, relativo alla nullità per mala fede al momento del deposito. Sono citati inoltre l’articolo 296 TFUE, l’articolo 36 dello Statuto e l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali.
I motivi dedotti dalla ricorrente
La ricorrente articola otto motivi per sostenere che il ricorso sollevi questioni rilevanti per il diritto dell’Unione. In sintesi, lamenta che il Tribunale:
- abbia dichiarato irrilevante o inammissibile prova prodotta per la prima volta dinanzi a esso sulla mala fede;
- abbia limitato indebitamente l’esame del tema del "vero titolare" del marchio;
- abbia considerato il deposito come strategia commerciale normale senza valorizzare un presunto obbligo contrattuale di non depositare;
- non abbia compiuto una valutazione globale degli elementi relativi alla mala fede;
- abbia dato rilievo formale a precedenti registrazioni nazionali e al principio del "first to file";
- abbia applicato in modo incoerente quel principio;
- abbia escluso irrilevantemente decisioni e sentenze cinesi e filippine;
- abbia adottato una valutazione contraddittoria di tali decisioni straniere.
Ragionamento della Corte sulla richiesta di ammissione
La Corte ricorda che spetta alla ricorrente dimostrare, con precisione e dettaglio, perché ciascun motivo ponga una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. Non è sufficiente indicare un errore di diritto o affermare che il Tribunale avrebbe ignorato la giurisprudenza: occorre mostrare perché l’errore, se esistente, abbia una portata tale da incidere sull’unità, sulla coerenza o sullo sviluppo del diritto dell’Unione.
Quanto alle doglianze sulla prova prodotta per la prima volta in primo grado, la Corte osserva che la ricorrente ha soltanto denunciato presunti errori del Tribunale senza spiegare in che senso essi pongano una questione sistemica. Lo stesso vale per l’allegata violazione dell’obbligo di motivazione e del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva: una simile censura, anche se astrattamente proponibile in cassazione, non basta di per sé a superare il filtro dell’articolo 58a.
Per gli altri motivi, la Corte rileva che la ricorrente si limita a contestare la valutazione del Tribunale sulla mala fede e sugli elementi di prova considerati, senza costruire una dimostrazione specifica del rilievo generale della questione. Inoltre, alcune doglianze mirano sostanzialmente a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto compiuti dal Tribunale, e tali contestazioni non sono idonee a fondare l’ammissione del ricorso.
Decisione e conseguenze processuali
La Corte conclude che la richiesta di ammissione non è idonea a dimostrare che il ricorso sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, il ricorso non è autorizzato a proseguire.
In materia di spese, la ricorrente è condannata a sopportare le proprie spese, poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione del ricorso alle altre parti.
Principio desumibile
La decisione conferma che, nei ricorsi soggetti al filtro di ammissibilità dell’articolo 58a dello Statuto, il ricorrente deve dimostrare in modo autonomo e circostanziato la portata generale della questione di diritto sollevata; la mera critica alla valutazione delle prove, alla motivazione o all’applicazione della giurisprudenza del Tribunale non è sufficiente se non si spiega perché la censura abbia rilievo per il sistema del diritto dell’Unione.
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