Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6471/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'annullamento del provvedimento di inammissibilità dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lettera f) l. 91/1992, emesso e notificato dalla Prefettura di Roma in data 21.06.2024 (K10/-OMISSIS-; nonché per l’accertamento del diritto del ricorrente ad acquisire la cittadinanza italiana ex art. 9 co. 1 lettera f) l. 91/1992.

Giustizia amministrativa202408090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di inammissibilità dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per asserita mancanza della residenza legale ultradecennale e continuativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui la Prefettura di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di cittadinanza presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, ritenendo non integrato il requisito della residenza legale continuativa per almeno dieci anni. Ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992, eccesso di potere per omessa valutazione di fatti rilevanti, erronea individuazione dei presupposti, falsa interpretazione della legge, carenza di motivazione e di istruttoria, nonché disparità di trattamento e contraddittorietà tra atti. Ha inoltre dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 286/1998 e della legge n. 1228/1954, sostenendo l'equivalenza, ai fini della cittadinanza, tra residenza effettiva e iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale o fittizio. Il ricorrente ha evidenziato che il proprio storico anagrafico era pressoché sovrapponibile a quello del fratello, al quale era stata concessa la cittadinanza nonostante analoghe cancellazioni anagrafiche per irreperibilità. A seguito degli incombenti istruttori, la Prefettura ha dichiarato di avere adottato, dal secondo semestre del 2023, un orientamento restrittivo sulla rilevanza delle residenze fittizie, senza tuttavia indicare specifiche circostanze del caso concreto idonee a giustificare il diverso trattamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento impugnato, disponendo il riesame dell'istanza secondo i principi enunciati. Ha ritenuto che il requisito della residenza legale almeno decennale costituisca presupposto indefettibile per la concessione della cittadinanza per naturalizzazione e debba permanere sino al giuramento. La residenza legale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a), del d.P.R. n. 572/1993, coincide con la residenza anagrafica, accertata secondo la disciplina interna sull'ingresso, il soggiorno e l'iscrizione anagrafica. Tuttavia, tale nozione comprende anche l'iscrizione dello straniero senza fissa dimora presso un indirizzo virtuale o fittizio, quando essa sia stata effettuata secondo la legge anagrafica e presupponga un domicilio nel Comune. L'iscrizione presso una via fittizia non può quindi costituire, di per sé, causa ostativa automatica all'acquisto della cittadinanza. L'Amministrazione deve verificare concretamente se l'iscrizione sia stata utilizzata per eludere la legge o presenti rischi per la sicurezza pubblica e deve darne adeguata motivazione nel provvedimento. Nel caso concreto, la Prefettura aveva illegittimamente introdotto un orientamento restrittivo non sorretto da circolari o atti generali dell'autorità centrale, in contrasto con la precedente prassi applicativa e potenzialmente idoneo a determinare disparità di trattamento territoriale. Non erano state inoltre esplicitate peculiarità della posizione del ricorrente tali da giustificare il diverso esito rispetto al fratello. Le spese sono state compensate in ragione della novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), l. 91/1992

    la cittadinanza italiana può essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica

    Il requisito della residenza legale almeno decennale è indefettibile e deve permanere sino alla prestazione del giuramento; la residenza iscritta presso un indirizzo fittizio non è automaticamente irrilevante.

  • art. 4, comma 7, d.P.R. 572/1993

    le condizioni previste per la proposizione dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per residenza di cui all'art. 9 della legge n. 91/1992 devono permanere sino alla prestazione del giuramento

    Le condizioni per la cittadinanza per residenza devono sussistere anche dopo la maturazione del decennio e fino al giuramento.

  • art. 1, comma 2, lettera a), d.P.R. 572/1993

    si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica

    Ai fini della cittadinanza, la residenza legale coincide con la residenza anagrafica conforme alla disciplina sull'ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica.

  • art. 1 l. 1228/1954

    nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate ... le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio

    La legge anagrafica consente l'iscrizione delle persone senza fissa dimora che abbiano stabilito il domicilio nel Comune, anche mediante un indirizzo convenzionale.

  • art. 2, commi 1 e 3, l. 1228/1954

    la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio

    L'iscrizione anagrafica presso un indirizzo virtuale è una modalità legalmente prevista per preservare il diritto alla residenza delle persone senza fissa dimora, subordinatamente agli accertamenti sul domicilio.

  • art. 6, comma 7, d.lgs. 286/1998

    le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani

    Lo straniero regolarmente soggiornante beneficia del diritto all'iscrizione e alle variazioni anagrafiche alle stesse condizioni del cittadino italiano.

  • art. 7, comma 3, d.P.R. 223/1989

    gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune di residenza, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno

    La permanenza dell'iscrizione anagrafica è soggetta a verifica e l'inosservanza può comportare la cancellazione per irreperibilità, con effetti sulla continuità della residenza legale.

  • art. 15, comma 1, d.P.R. 394/1999

    le iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge anagrafica e dal correlativo regolamento anagrafico

    Le iscrizioni anagrafiche degli stranieri regolarmente soggiornanti seguono la disciplina generale anagrafica.

  • art. 97 Cost.

    L'ancoraggio della residenza legale alle risultanze anagrafiche è stato ritenuto funzionale alla speditezza e al buon andamento dell'azione amministrativa, ma non consente di escludere automaticamente la residenza virtuale lecita.

Massime di principio

  • Ai fini della concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione, il requisito della residenza legale almeno decennale deve permanere sino alla prestazione del giuramento e va accertato secondo la disciplina dell'iscrizione anagrafica.
  • La residenza legale richiesta dall'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992 coincide con la residenza anagrafica conforme alle norme sull'ingresso e soggiorno degli stranieri e sull'anagrafe della popolazione residente.
  • L'iscrizione anagrafica dello straniero senza fissa dimora presso un indirizzo virtuale o fittizio, se effettuata secondo i presupposti di legge in presenza di un domicilio nel Comune, è idonea a soddisfare il requisito della residenza legale ai fini della domanda di cittadinanza.
  • La residenza virtuale o fittizia non può costituire un automatismo ostativo alla cittadinanza; l'Amministrazione deve verificare caso per caso se l'iscrizione sia stata utilizzata per eludere la legge o presenti rischi per la sicurezza pubblica e deve motivare specificamente tale accertamento.
  • Un orientamento prefettizio restrittivo sulla rilevanza della residenza fittizia, se non sorretto da atti generali dell'autorità centrale e applicato in modo difforme rispetto alla precedente prassi, non può giustificare da solo l'inammissibilità della domanda, anche in ragione del rischio di disparità di trattamento territoriale.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.