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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28367/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trieste che, in parziale riforma del decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP, aveva confermato il sequestro limitatamente alla somma di euro 77.581,20. Le ricorrenti contestavano: la carenza di motivazione circa l'individuazione del "profitto" da confiscare; la mancanza di pertinenzialità e di collegamento tra il denaro sequestrato (contanti derivanti dagli incassi della cassa del negozio e un credito/finanziamento soci infruttifero) e il reato presunto; la impropria conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo e in sequestro per equivalente; l'assenza del periculum in mora; la mancanza del fumus commissi delicti. Inoltre la società terza Mirellamoda contestava il sequestro del contante di sua proprietà.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi: difettare i presupposti di legge per sindacare in Cassazione la mera critica della motivazione del Tribunale (l'esame in Cassazione è limitato ai profili di violazione di legge); la mancata produzione della procura speciale per la società terza comportava l'inammissibilità del suo ricorso; il Tribunale aveva adeguatamente motivato la sussistenza dell'elemento soggettivo, la tracciabilità e la pertinenzialità del denaro, nonché il periculum in mora e la quantificazione della somma; la giurisprudenza della Corte è richiamata nel senso che per il reato di cui all'art. 648-ter c.p. non è necessario che l'impiego presenti connotazioni dissimulatorie. Conseguentemente i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e le ricorrenti sono state condannate al pagamento delle spese processuali e, con valutazione di colpa sull'impugnazione, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648-ter cod. pen.

    La Corte richiama l'indirizzo consolidato secondo cui per la configurabilità del reato di reimpiego (art. 648-ter) non è necessario che la condotta presenti connotazioni dissimulatorie: tutela la genuinità del mercato anche rispetto a impieghi non necessariamente mimetici dei proventi illeciti.

  • art. 648-quater cod. pen.

    Richiamato dalle difese in relazione alla contestata confisca/profitto; la Corte valuta che il Tribunale abbia dato motivazione sufficiente sulla natura del profitto e sull'inevitabilità del sequestro nei termini ritenuti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riguarda il pericolo nel ritardo (periculum in mora): il Tribunale ha fornito motivazione ritenuta adeguata dalla Cassazione, pertanto la semplice contestazione della congruità della motivazione non è idonea in Cassazione se non tradotta in specifica violazione di legge.

  • art. 240 cod. pen.

    Citato dalle difese nel novero delle norme penali richiamate; la Corte ha ritenuto infondate le censure che denunciavano errata applicazione delle norme penali relative alla fattispecie contestata.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Richiamato dalle difese per censurare il ricorso al sequestro per equivalente; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato la necessità e la corretta applicazione del sequestro per equivalente.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce il limite del riesame in Cassazione dei provvedimenti cautelari reali: il sindacato è ammesso solo per motivi attinenti a violazione di legge o vizi molto gravi della motivazione, non per generici rilievi sulla congruità della motivazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Invocato per le conseguenze dell'inammissibilità: la parte che propone ricorso dichiarato inammissibile è condannata al pagamento delle spese; la Corte ha applicato tale norma per liquidare le spese.

  • art. 585 comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione all'estensione dell'inammissibilità ai motivi nuovi: nuovi motivi non possono sanare il vizio radicale dei motivi originari, pertanto anche i motivi aggiunti sono inammissibili se connessi al medesimo vizio.

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. e)

    La Corte osserva che l'illogicità manifesta della motivazione può essere denunciata in Cassazione solo mediante il motivo specifico previsto da tale disposizione.

Massime di principio

  • Avverso provvedimenti cautelari reali in Cassazione è possibile impugnare soltanto vizi di legge o vizi della motivazione così gravi da costituire un vizio di diritto: la mera critica della coerenza o del merito della motivazione, senza indicare specifiche violazioni di legge, comporta l'inammissibilità.
  • Se il ricorso è proposto da una società terza è indispensabile produrre la procura speciale in atti; la sua assenza determina l'inammissibilità del gravame della società.
  • Per contestare il sequestro per equivalente occorre dimostrare violazioni di legge o profili procedurali concreti; non è sufficiente affermare astrattamente che i beni erano destinati a pagamenti leciti (es. debiti tributari).
  • Nel reato di reimpiego (art. 648-ter c.p.) non è necessario provare un comportamento dissimulatorio: l'impiego consapevole di capitali illeciti in attività economicamente utili può integrare la fattispecie anche se la destinazione finale appare legittima.
  • Le censure nuove non sanano vizi formali o sostanziali originari: introdurre nuovi motivi non elimina l'inammissibilità dei motivi iniziali collegati da vincolo di connessione.
  • Prima di proporre ricorso in Cassazione su misure cautelari valutare attentamente se le censure riguardino concretamente violazioni di legge o solo l'apprezzamento della prova e della motivazione, per evitare condanne alle spese e ammende.

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