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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31189/2025 del 17/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata invece respinta la richiesta del difensore della parte civile di liquidazione delle spese, poiché la memoria depositata in sede di inammissibilità non integra, da sola, l'attività difensiva richiesta per ottenere tale voce.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

La ricorrente, condannata in appello per calunnia, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari. L'unico motivo dedotto riguardava la violazione di legge per il rigetto, da parte del giudice di merito, della richiesta di citazione a prova contraria ex art. 468, comma 4, c.p.p. In sostanza, la difesa contestava la mancata ammissione dell'esame di un teste richiesto in controprova. La Corte ha però rilevato che la censura era generica e priva di specificità, perché riproduttiva di doglianze già esaminate e disattese in appello; il giudice di merito aveva infatti ritenuto la richiesta troppo generica, non indicando le circostanze oggetto della deposizione invocata.

Norme richiamate

  • art. 368 c.p.

    È il reato per cui risultava la condanna impugnata; la sentenza non entra nel merito della sua configurabilità, ma lo indica come titolo della decisione di merito.

  • art. 468, comma 4, c.p.p.

    La richiesta di citazione a prova contraria deve essere specifica; la genericità dell'istanza legittima il rigetto da parte del giudice di merito.

  • art. 606 c.p.p.

    Anche se non espressamente richiamato nel testo, la censura di violazione di legge in cassazione è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità, secondo la logica dei motivi di ricorso di legittimità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di citazione di testimoni a prova contraria deve essere formulata in modo specifico, indicando le circostanze concrete sulle quali il teste deve essere esaminato; una istanza generica può essere legittimamente rigettata.
  • In sede di legittimità, la censura che si limiti a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è inammissibile per difetto di specificità.
  • La mera deduzione di violazione di legge non basta a superare il vaglio di ammissibilità del ricorso per cassazione se il motivo non è autosufficiente e non si confronta con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
  • La parte civile non ha diritto alla liquidazione delle spese se non ha svolto un'effettiva attività difensiva diretta a contrastare la pretesa avversa a tutela dell'interesse civile; la sola memoria depositata in un contesto di inammissibilità non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsa testimonianza
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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