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Sentenza

Sentenza n. 4250/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.346/2024 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202601286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero alla sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva disposto per l’anno scolastico 2023/2024 l’assegnazione della carta elettronica docente del valore complessivo di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il docente ha chiesto l’esatta esecuzione della sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata, che condannava il Ministero a corrispondergli, per l’anno scolastico 2023/2024, 500 euro mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente prevista dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Ha dedotto il mancato adempimento del titolo e chiesto l’ordine di pagamento, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito per resistere, ma la pretesa, documentata, non è stata adeguatamente contrastata.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l’inottemperanza del Ministero e ordinandogli di adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme dovute in base al titolo, dedotti gli eventuali versamenti già effettuati, gli accessori e gli oneri aventi titolo nella sentenza, nonché gli interessi maturati dopo il ricorso per ottemperanza. I conteggi del creditore non vincolano definitivamente l’Amministrazione per capitale residuo e interessi: misura e decorrenza devono essere verificate secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1283 e seguenti c.c. Il TAR ha rilevato che era già decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni pubbliche. Per l’eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato al Ministero; il commissario dovrà eseguire l’incarico entro i successivi 60 giorni, determinare definitivamente quanto dovuto e adottare gli atti necessari. Non è dovuto un compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Nel merito il ricorso è fondato e va accolto, dal momento che la pretesa fatta valere è sorretta da idonea documentazione né è stata adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, fondandosi su titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Il giudicato che riconosce una somma di denaro costituisce titolo per l’azione di ottemperanza, quando la pretesa è documentata e non adeguatamente contestata dall’amministrazione debitrice.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Poiché, peraltro, il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali, va riaffermato che l’entità delle somme qui richieste, così come calcolata da parte ricorrente, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali andrà comunque verificata l’esatta misura, quanto a misura e decorrenza, secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge (artt. 1283 e ss. cod. civ.).

    L’ottemperanza serve a soddisfare il credito già accertato dal titolo e non a costituirlo; il quantum va ricavato dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali. I conteggi del creditore, inclusi quelli degli interessi, non vincolano l’amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e la legge.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    È comunque decorso il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento, di cui all'art.14 del Decreto-legge 31 dicembre 1996, n.669 convertito dalla Legge 28 febbraio 1997, n.30, secondo cui le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono, a decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo, di tale intervallo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che li obbligano al pagamento di somme di danaro, ciò prima che possa essere avviata l’azione per il recupero coattivo.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo e precede l’avvio dell’azione di recupero coattivo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Con il ricorso in esame l’istante agisce per l’esatta esecuzione del giudicato di cui alla sentenza in epigrafe meglio specificata, recante condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a corrispondere in favore della parte ricorrente per l’anno scolastico 2023/2024 la somma complessiva di euro 500,00 mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della Legge n. 107 del 2015.

    La disposizione individua la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, utilizzata nel titolo esecutivo quale modalità di corresponsione del beneficio di 500 euro per l’anno scolastico 2023/2024.

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso per ottemperanza va dunque senz’altro accolto previa dichiarazione dell’inottemperanza dell’Ente resistente, con contestuale assegnazione di termine di novanta giorni, decorrente dalla comunicazione ovvero dalla notificazione della presente decisione se antecedente, per il pagamento

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, accertata l’inottemperanza, può ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e predisporre misure sostitutive per l’ipotesi di ulteriore inerzia.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Le spese di giudizio liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Le spese devono distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art.93 del c.p.c. e degli artt.26 e 39 del c.p.a.

    Il TAR dispone la distrazione delle spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6-bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

    Il contributo unificato relativo al giudizio di ottemperanza è posto a carico dell’amministrazione soccombente solo se dovuto secondo la disciplina richiamata.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza relativo a un credito pecuniario già riconosciuto con sentenza passata in giudicato è diretto a soddisfare il diritto accertato dal titolo, non a costituirlo; la misura del credito va determinata sulla base del titolo, delle norme applicabili e degli eventuali pagamenti parziali.
  • I conteggi del creditore relativi al capitale residuo e agli interessi non vincolano definitivamente l’amministrazione in sede di ottemperanza: l’amministrazione deve verificarne la correttezza, inclusi misura e decorrenza degli interessi, secondo il titolo e la legge.
  • Accertata l’inottemperanza a un giudicato di pagamento, il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare un commissario ad acta per l’eventuale esecuzione sostitutiva, attivabile dal creditore dopo la scadenza del termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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