Sentenza n. 2493/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001 per inottemperanza a un ordine di demolizione
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza sanzionatoria deducendo, in primo luogo, la sua invalidità derivata dall’eventuale annullamento degli atti presupposti, tra cui l’ordine di demolizione. In secondo luogo hanno dedotto vizi propri dell’ordinanza, consistenti in violazione di legge ed eccesso di potere per errata quantificazione della sanzione rispetto al regolamento comunale sulle sanzioni amministrative pecuniarie per abusi edilizi: secondo i ricorrenti, la sanzione avrebbe dovuto essere determinata in euro 3.000 e, per effetto del previsto raddoppio, in euro 6.000. Nelle more del giudizio, il CGARS ha accolto l’appello contro la precedente sentenza del TAR e ha annullato gli atti presupposti, compreso l’ordine di demolizione dal quale dipendeva la sanzione impugnata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per invalidità derivata. Ha rilevato che il CGARS, nelle more del giudizio, aveva annullato gli atti presupposti, tra cui l’ingiunzione di demolizione sulla cui inottemperanza si fondava l’ordinanza sanzionatoria. In ragione del nesso di presupposizione, l’annullamento dell’ordine di demolizione ha travolto anche la sanzione successiva, che è stata annullata. Il giudice ha precisato che, ratione temporis, l’ordinanza era stata legittimamente adottata al momento della sua emanazione; per tale ragione, e considerata la mancata costituzione del Comune, ha dichiarato irripetibili le spese di giudizio.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La disposizione costituiva la base normativa dell’ordine di demolizione presupposto, la cui successiva caducazione ha inciso sulla validità derivata della sanzione per inottemperanza.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La disposizione costituiva la base normativa dell’ordinanza sanzionatoria impugnata, adottata per l’inottemperanza all’ordine di demolizione.
Massime di principio
- L’annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto determina l’invalidità derivata dell’atto consequenziale quando tra i due provvedimenti sussiste un nesso di presupposizione necessario e l’atto successivo trova il proprio fondamento esclusivo nell’atto presupposto.
- La sanzione amministrativa irrogata per l’inottemperanza a un ordine di demolizione non può sopravvivere all’annullamento giurisdizionale dell’ordine di demolizione che ne costituisce il presupposto necessario.
- L’invalidità derivata dell’atto consequenziale può essere rilevante anche se quest’ultimo era legittimo al momento della sua adozione, qualora nelle more del giudizio venga annullato l’atto presupposto da cui dipende.
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