Cassazione Civile, Ordinanza n. 37780/2021 del 01/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Milano per l'emissione di assegni bancari protestati per assenza di fondi. Il destinatario della sanzione e una società avevano proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che la rigettava; in appello il Tribunale di Milano confermava, ritenendo che gli assegni risultassero impagati per carenza di provvista e che la successiva domanda di concordato preventivo non integrasse una scriminante, trattandosi di scelta autonoma dell'emittente. Il solo soggetto fisico proponeva ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) violazione degli artt. 168 l.fall. e L. 689/1981, lamentando che il giudice di merito non avesse riconosciuto l'esimente dell'adempimento di un dovere e la violazione della par condicio conseguente alla presentazione della domanda di concordato; 2) violazione dell'art. 3 L. 689/1981 e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo la mancanza dell'elemento soggettivo e della colpa, perché il pagamento era inibito dalla disciplina concorsuale; 3) violazione degli artt. 3 L. 241/1990 e 11 L. 689/1981 per asserite indicazioni fuorvianti sulla competenza contenute nell'ordinanza-ingiunzione; 4) violazione dell'art. 2 L. 386/1990, deducendo che il conto non fosse intestato al ricorrente ma alla società, con conseguente insussistenza della sua responsabilità personale; 5) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le prime due censure perché la decisione di merito era sorretta da due rationes decidendi autonome: la prima, non efficacemente censurata, secondo cui il protesto era avvenuto per carenza di provvista; la seconda, secondo cui la domanda di concordato preventivo non valeva come esimente ex art. 4 L. 689/1981, trattandosi di scelta propria dell'emittente e non di obbligo giuridico tale da scriminare la condotta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché rivolto all'ordinanza-ingiunzione e non alla sentenza impugnata, senza adeguata autosufficienza. Ha ritenuto infondato il quarto motivo, affermando che l'illecito amministrativo per emissione di assegno senza provvista è imputabile alla persona fisica che sottoscrive il titolo anche se non titolare del conto sottostante. Ha respinto anche il quinto motivo, osservando che la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti indicati dalla disciplina sulle spese. Non vi è stata condanna alle spese per mancata costituzione dell'intimato, ma è stato posto a carico del ricorrente l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 168 l.fall. (R.D. 267/1942)
La presentazione della domanda di concordato è stata invocata come causa che impedirebbe pagamenti pregressi, ma la Corte ha ritenuto che ciò non trasformi automaticamente in scriminata l'emissione di assegni privi di copertura o postdatati.
L. 689/1981, art. 4
L'esimente dell'adempimento di un dovere non opera quando la situazione impeditiva del pagamento discende da una scelta volontaria dell'agente, come la proposizione della domanda di concordato preventivo.
L. 689/1981, art. 3
La censura sull'assenza dell'elemento soggettivo è stata respinta: la responsabilità amministrativa permane se la condotta è riferibile alla persona che ha emesso/sottoscritto i titoli e il mancato pagamento non è scriminato.
art. 3 L. 241/1990
La doglianza sulle indicazioni della competente autorità nell'ordinanza è stata dichiarata inammissibile perché non riferita alla sentenza impugnata e non adeguatamente prospettata nei gradi di merito.
art. 11 L. 689/1981
Richiamato dal ricorrente in relazione all'ordinanza-ingiunzione; la Corte non ne ha svolto un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare l'inammissibilità della censura.
art. 2 L. 386/1990
Il responsabile dell'illecito amministrativo per assegno senza provvista è la persona fisica che sottoscrive l'assegno, anche se non intestataria del conto corrente su cui il titolo è tratto.
artt. 91 e 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; la relativa valutazione è insindacabile in cassazione se rispettato il principio di soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Accertati i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 360 n. 5 c.p.c.
La doglianza di omesso esame del fatto decisivo è stata ritenuta non idonea a scalfire la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata.
art. 2697 c.c.
La motivazione richiama indirettamente il tema probatorio, rilevando che l'affermazione sulla provvista esistente al momento dell'emissione non era supportata da prova in atti.
Massime di principio
- Nell'impugnazione per cassazione è necessario colpire tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione di merito; la mancata censura di una sola ratio sufficiente a sorreggere la sentenza rende il ricorso infondato o comunque inidoneo a ottenere la cassazione.
- L'esimente dell'adempimento di un dovere ex art. 4 L. 689/1981 non si configura quando l'obbligo invocato sia conseguenza di una scelta volontaria dell'agente, anziché di un comando giuridico esterno e necessario.
- In tema di assegno bancario privo di provvista o postdatato, la responsabilità amministrativa ricade sulla persona fisica che sottoscrive il titolo, anche se non è intestataria del conto corrente di traenza.
- L'illecito relativo all'assegno si consuma al momento della presentazione del titolo all'incasso e del rifiuto di pagamento per carenza di fondi, non al momento materiale della sua emissione quando il titolo sia postdatato o privo di data.
- La valutazione sulla compensazione delle spese di lite rientra nella discrezionalità del giudice di merito e, nei limiti ordinari, non è sindacabile in cassazione.
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