Corte di giustizia, Sentenza C-351/23
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 24 giugno 2025. — GR REAL s. r. o. contro PO e RT. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Krajský súd v Prešove. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Articolo 6, paragrafo 1 – Articolo 7, paragrafo 1 – Contratto di credito al consumo – Contratto assistito da una garanzia concessa su un bene immobile che costituisce l’abitazione familiare di un consumatore – Decadenza dal beneficio del termine – Vendita all’asta stragiudiziale di tale bene immobile – Normativa nazionale che permette la realizzazione di tale vendita senza previa verifica, da parte di un giudice, del credito azionato – Motivi di nullità di detta vendita che non comprendono l’esistenza di clausole abusive – Effettività della tutela riconosciuta ai consumatori – Articoli 7 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. — Causa C-351/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha rafforzato la tutela del consumatore in un caso di vendita all’asta stragiudiziale dell’abitazione familiare fondata su un contratto di credito contenente una clausola di decadenza dal termine potenzialmente abusiva. Ha ritenuto che, in presenza di un’azione cautelare pendente e di indizi concordanti di abusività, il consumatore possa contestare nel giudizio di sfratto la legittimità del trasferimento di proprietà all’aggiudicatario. Ha inoltre dichiarato incompatibile con la direttiva 93/13 una disciplina che permetta di portare a termine l’esecuzione senza un effettivo controllo giurisdizionale preventivo e senza un rimedio successivo idoneo. La questione sulla direttiva 2005/29 è stata dichiarata irricevibile.
Tutela dei consumatori contro clausole abusive in caso di esecuzione ipotecaria stragiudiziale sull’abitazione familiare e limiti alla tutela del terzo aggiudicatario; irricevibilità della questione sulla direttiva 2005/29
La questione giuridica
Se gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta, si applichino a una controversia di sfratto e contestazione della validità del trasferimento di proprietà conseguente a una vendita all’asta stragiudiziale dell’abitazione familiare del consumatore; se ostino a una normativa nazionale che consente l’esecuzione stragiudiziale nonostante una domanda di sospensione pendente e non preveda la nullità della vendita per clausole abusive; e se la direttiva 2005/29 possa qualificare tale esecuzione come pratica commerciale sleale/aggressiva coinvolgendo banca e organizzatore d’asta.
Principio di diritto
L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta, si applicano anche a un giudizio di sfratto e di contestazione del trasferimento di proprietà quando l’immobile, abitazione familiare del consumatore, sia stato venduto in asta stragiudiziale in pendenza di un procedimento volto a sospendere l’esecuzione per il possibile carattere abusivo delle clausole originarie, purché vi fossero indizi concordanti dell’abusività e il consumatore abbia attivato i rimedi ragionevolmente esigibili. Inoltre, una normativa nazionale viola tali disposizioni se consente che l’esecuzione prosegua nonostante una domanda cautelare pendente e non offra una via giudiziaria effettiva per far valere la nullità della vendita per clausole abusive; al contrario, la terza questione sulla direttiva 2005/29 è irricevibile.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Direttiva 2005/29/CE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Tutela del consumatore nell’esecuzione ipotecaria stragiudiziale sull’abitazione familiare
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Krajský súd v Prešove (Slovacchia) in una controversia tra la società aggiudicataria di un immobile venduto all’asta stragiudiziale e i precedenti proprietari, consumatori. L’immobile era l’abitazione familiare dei convenuti ed era stato venduto per soddisfare un credito bancario derivante da un contratto di credito al consumo assistito da ipoteca.
Fatti e procedimento principale
Nel 2011 la banca aveva concesso ai convenuti un credito di EUR 63 000, rimborsabile a rate mensili. In caso di ritardo, le condizioni generali prevedevano la decadenza dal beneficio del termine; il credito era garantito da ipoteca sull’abitazione familiare dei consumatori. A seguito dei ritardi di pagamento, la banca aveva dichiarato la decadenza e avviato l’esecuzione della garanzia mediante vendita all’asta stragiudiziale, prevista dalla legge slovacca sulle vendite all’asta volontarie.
I consumatori avevano proposto un ricorso per impedire l’esecuzione e chiesto un provvedimento provvisorio di sospensione, lamentando tra l’altro l’assenza di un valido accordo sulla clausola di decadenza dal termine. Nonostante ciò, la vendita all’asta era proseguita e l’immobile era stato acquistato da GR REAL s. r. o., poi iscritta come proprietaria. Successivamente, nel giudizio di sfratto promosso dall’aggiudicataria, i consumatori avevano proposto domanda riconvenzionale per contestare la legittimità del trasferimento di proprietà.
Normativa rilevante
La Corte ha esaminato in particolare:
- l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole abusive non vincolano il consumatore;
- l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che impone mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l’inserzione di clausole abusive;
- gli articoli 7 e 47 della Carta, relativi rispettivamente al rispetto della vita privata e familiare e al diritto a una tutela giurisdizionale effettiva;
- gli articoli 5, 8 e 9 della direttiva 2005/29, invocata nella terza questione;
- diverse disposizioni del diritto slovacco, tra cui l’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:
- se la direttiva 93/13 si applichi a un giudizio di sfratto e alla contestazione del trasferimento di proprietà conseguente a una vendita all’asta stragiudiziale, quando il consumatore abbia già promosso un’azione cautelare per bloccare l’esecuzione;
- se la direttiva 93/13 osti a una normativa che consente di proseguire l’esecuzione nonostante la pendenza di una domanda di sospensione e che limita i motivi di nullità della vendita all’asta, escludendo le clausole abusive;
- se la stessa situazione possa integrare una pratica commerciale sleale ai sensi della direttiva 2005/29.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ha ricordato che la tutela della direttiva 93/13 si fonda sulla posizione di inferiorità del consumatore e che i giudici nazionali devono esaminare d’ufficio le clausole abusive, garantendo un rimedio effettivo ai sensi dell’articolo 47 della Carta. In materia di esecuzione forzata, l’effettività richiede che il consumatore possa ottenere, se necessario, provvedimenti provvisori idonei a sospendere l’esecuzione, soprattutto quando è in gioco l’abitazione familiare.
Richiamando la giurisprudenza precedente, la Corte ha distinto il caso in esame dalle situazioni in cui il consumatore era rimasto passivo o in cui la controversia riguardava solo i diritti reali dell’aggiudicatario. Qui, invece, i convenuti si erano attivati prima della vendita, avevano promosso un ricorso e chiesto una sospensione, avevano informato l’aggiudicataria della pendenza del giudizio e vi erano indizi concordanti della potenziale abusività della clausola di decadenza dal termine.
In tale contesto, la certezza giuridica del trasferimento di proprietà non può essere considerata assoluta. La Corte ha quindi ritenuto che il consumatore possa far valere la direttiva 93/13 anche nel giudizio promosso dall’aggiudicataria per lo sfratto, mediante domanda riconvenzionale volta a contestare la legittimità del trasferimento di proprietà.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte ha ritenuto che la normativa slovacca, per come descritta dal giudice del rinvio, consenta la prosecuzione dell’asta stragiudiziale anche se è pendente una domanda di provvedimenti provvisori diretta a sospenderla. Inoltre, l’articolo 21, paragrafo 2, della legge sulle vendite all’asta volontarie prevedeva un’azione di nullità solo per motivi che, secondo la lettura del giudice del rinvio, non includevano le clausole abusive del contratto di credito.
La Corte ha osservato che, in assenza di una sospensione effettiva e di un rimedio successivo idoneo a far valere le clausole abusive, il consumatore è privato di una tutela giurisdizionale effettiva. Il rischio è particolarmente grave quando il bene espropriato è l’abitazione familiare, in relazione al diritto fondamentale di cui all’articolo 7 della Carta. Ne consegue che una disciplina siffatta rende in pratica eccessivamente difficile, se non impossibile, l’esercizio dei diritti riconosciuti dalla direttiva 93/13.
La Corte ha anche osservato che, sebbene una recente giurisprudenza della Corte suprema slovacca sembrasse ammettere una lettura dell’articolo 21, paragrafo 2, tale da includere le clausole abusive tra i motivi di nullità, spetta al giudice nazionale verificare se un’interpretazione conforme sia possibile e, soprattutto, se i consumatori potessero ragionevolmente prevederla al momento della vendita.
Irricevibilità della terza questione
La terza questione, concernente la direttiva 2005/29, è stata dichiarata irricevibile. La Corte ha rilevato che il giudice del rinvio non spiegava perché la risposta fosse necessaria per decidere la controversia e che non era chiaro quale decisione commerciale sarebbe stata alterata da una presunta pratica sleale. Per queste ragioni, la questione usciva dall’ambito della funzione giurisdizionale della Corte ex articolo 267 TFUE.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, letti alla luce degli articoli 7 e 47 della Carta, si applicano al giudizio di sfratto e alla domanda riconvenzionale con cui il consumatore contesta il trasferimento di proprietà dell’immobile venduto all’asta;
- tali disposizioni ostano a una normativa nazionale che consenta la prosecuzione dell’esecuzione stragiudiziale nonostante una domanda cautelare pendente e che non preveda un rimedio giudiziario effettivo per far valere la nullità della vendita a causa di clausole abusive;
- la terza questione sulla direttiva 2005/29 è irricevibile.
Principi emergenti
La sentenza conferma che la tutela contro le clausole abusive deve essere concreta ed effettiva anche nelle procedure esecutive stragiudiziali, specie quando è in gioco l’abitazione familiare del consumatore. La protezione del terzo aggiudicatario non è assoluta se la vendita è avvenuta nonostante un ricorso pendente, con indizi di abusività e senza adeguati rimedi preventivi o successivi per il consumatore.
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