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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-495/24

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 25 giugno 2025. — FG contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Funzionari – Pensione di anzianità – Diritti a pensione maturati prima di entrare al servizio dell’Unione – Trasferimento al regime dell’Unione – Deduzione della rivalutazione del capitale intervenuta tra la data della domanda di trasferimento e quella del trasferimento effettivo – Rimborso parziale dell’importo della rivalutazione – Diritto di proprietà – Eccezione di illegittimità. — Causa T-495/24

Giurisprudenza europea62024TJ0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un funzionario della Commissione che contestava il mancato rimborso integrale della rivalutazione del capitale pensionistico trasferito dall’INPS al regime dell’Unione. La Corte ha ritenuto legittima la deduzione, prevista dallo Statuto e dalle DGE, della rivalutazione intervenuta tra domanda e trasferimento effettivo, nei limiti in cui essa riguardi la parte di capitale effettivamente accreditata in annualità. È stato inoltre escluso che vi fosse violazione del diritto di proprietà o errore di calcolo nella decisione amministrativa.

Trasferimento di diritti a pensione nel regime pensionistico dell’Unione: legittimità della deduzione della rivalutazione intervenuta tra domanda e trasferimento effettivo e limiti del rimborso al funzionario

La questione giuridica

Se, in sede di trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’ingresso in servizio, la Commissione possa dedurre dal capitale trasferito la rivalutazione intervenuta tra la data di registrazione della domanda e quella del trasferimento effettivo, e se l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) della Commissione sia illegittimo per violazione del diritto di proprietà; inoltre, se la Commissione abbia errato nel calcolo del rimborso dovuto al ricorrente e nell’interpretazione della giurisprudenza Tuerck.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che la Commissione può dedurre dal capitale trasferito la sola rivalutazione del capitale trasferibile maturata tra la domanda di trasferimento e il trasferimento effettivo, poiché tale deduzione è prevista dallo Statuto e dalle DGE, persegue un obiettivo di interesse generale legato al finanziamento del regime pensionistico dell’Unione e non incide sul contenuto essenziale del diritto di proprietà. Quando però una parte del capitale trasferibile non può essere accreditata in annualità e deve essere rimborsata al funzionario, la Commissione deve rimborsare anche la rivalutazione relativa a tale parte; nel caso concreto, avendo rimborsato sia il capitale non accreditato sia la rivalutazione corrispondente, la decisione impugnata è stata ritenuta legittima. Il ricorso è quindi stato respinto integralmente.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione C(2011) 1278 della Commissione, del 3 marzo 2011, recante disposizioni generali di esecuzione relative all’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto

Trasferimento di diritti a pensione nel regime pensionistico dell’Unione: deduzione della rivalutazione e diritto di proprietà

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario della Commissione contro la decisione con cui l’istituzione aveva confermato il trasferimento al regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati in precedenza in Italia, negando però il rimborso integrale della rivalutazione del capitale intervenuta nel periodo tra domanda e trasferimento effettivo. Il Tribunale esamina la compatibilità della disciplina applicata con il diritto di proprietà garantito dalla Carta e dalla CEDU, nonché la correttezza del calcolo effettuato dall’amministrazione.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, funzionario della Commissione, aveva presentato il 3 gennaio 2022 domanda di trasferimento dei propri diritti pensionistici maturati presso l’INPS ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Il PMO aveva chiesto all’INPS di determinare il capitale trasferibile alla data di registrazione della domanda e, successivamente, aveva formulato una proposta di accredito provvisorio delle annualità nel regime dell’Unione.

L’INPS aveva fissato il capitale trasferibile in EUR 860 608,97 e, con successiva decisione del 19 aprile 2023, aveva ordinato il pagamento al PMO di EUR 893 332,19, includendo EUR 32 723,22 a titolo di rivalutazione del capitale tra gennaio 2022 e maggio 2023. La Commissione, con la decisione impugnata del 28 settembre 2023, aveva confermato il numero di annualità accreditabili e aveva disposto il rimborso al ricorrente della sola parte di capitale trasferibile non accreditata, pari a EUR 154 877,40, maggiorata di EUR 5 888,95 a titolo di rivalutazione relativa a tale parte, ma non dell’intera rivalutazione versata dall’INPS.

Oggetto del ricorso e motivi dedotti

Il ricorrente chiedeva l’annullamento parziale della decisione impugnata e della successiva decisione di rigetto del reclamo. A sostegno del ricorso deduceva un motivo unico, articolato in due censure:

  • la Commissione non avrebbe potuto trattenere o non rimborsare integralmente la rivalutazione del capitale, perché la domanda di trasferimento non produrrebbe effetti traslativi immediati; il trasferimento si perfezionerebbe solo con l’accettazione della proposta o con il trasferimento effettivo;
  • l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle DGE sarebbe illegittimo perché lesivo del diritto di proprietà e del principio secondo cui l’accessorio segue il principale; inoltre la Commissione avrebbe male interpretato la giurisprudenza Tuerck e commesso un errore materiale sul tasso di interesse applicato dall’INPS.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che consente al funzionario che entra al servizio dell’Unione dopo aver cessato da un’amministrazione nazionale di trasferire all’Unione il capitale attualizzato dei diritti pensionistici maturati in precedenza. Tale disposizione prevede espressamente che, ai fini del calcolo delle annualità accreditabili, si tenga conto del capitale trasferito previa deduzione dell’importo corrispondente alla rivalutazione intervenuta tra la data della domanda e quella del trasferimento effettivo.

La decisione interna applicabile era l’articolo 7, paragrafo 1, primo comma, delle DGE della Commissione, che riproduce la medesima logica dello Statuto. Sono inoltre richiamati l’articolo 17 della Carta, l’articolo 52, paragrafi 1 e 3, della Carta, e l’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

Ragionamento del Tribunale sul diritto di proprietà

Il Tribunale ricorda che i diritti derivanti da contributi versati a un regime previdenziale costituiscono diritti patrimoniali protetti dall’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU e che il diritto di proprietà, pur fondamentale, può subire limitazioni se previste dalla legge, necessarie e proporzionate a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione.

Quanto alla base legale, la disposizione delle DGE è ritenuta una "legge" ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta perché ha portata generale per i funzionari della Commissione e riproduce il contenuto dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, anch’esso fonte normativa primaria. La limitazione è quindi espressamente prevista dall’ordinamento.

Sotto il profilo del contenuto essenziale del diritto di proprietà, il Tribunale osserva che la misura non incide sul principio del diritto alla pensione: la Commissione non deduce l’importo corrispondente ai diritti pensionistici in sé, ma solo la rivalutazione maturata nel periodo tra domanda e trasferimento effettivo. La finalità di interesse generale è individuata nel corretto finanziamento del regime pensionistico dell’Unione, poiché le somme sono disponibili al bilancio dell’Unione solo al momento del trasferimento effettivo e la rivalutazione compensa il ritardo nella messa a disposizione del capitale.

Quanto alla proporzionalità, il Tribunale ribadisce la distinzione già affermata nella giurisprudenza Tuerck: l’istituzione non può mai ridurre la parte di capitale corrispondente ai diritti pensionistici maturati, ma può dedurre la sola rivalutazione del capitale trasferibile. Se, tuttavia, una parte del capitale non è convertibile in annualità e deve essere restituita al funzionario, la rivalutazione riferita a tale parte deve anch’essa essergli rimborsata. Nel caso concreto, la Commissione ha applicato proprio tale criterio, rimborsando al ricorrente sia la parte non accreditata sia la rivalutazione ad essa relativa. Per questo motivo non vi è stata violazione dell’articolo 17 della Carta né dell’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU.

Esame della seconda censura e richiamo alla giurisprudenza Tuerck

Il Tribunale respinge anche la seconda censura. Da un lato, la decisione impugnata è giudicata coerente con la giurisprudenza della Corte di giustizia nella causa Commissione/Tuerck, che conferma l’orientamento già espresso dal Tribunale nella causa Tuerck/Commissione. Dall’altro, viene smentita la premessa fattuale del ricorrente: l’INPS non avrebbe applicato un tasso semestrale del 3,8% o annuo del 7,61%, bensì un tasso annuo del 2,9%, come risulta dalla decisione nazionale prodotta in giudizio.

Decisione e spese

Il ricorso è stato respinto integralmente. In applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il ricorrente, rimasto soccombente, è stato condannato alle spese.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nei trasferimenti al regime pensionistico dell’Unione, la Commissione può dedurre dal capitale trasferito la rivalutazione intervenuta tra domanda e trasferimento effettivo, ma deve rimborsare al funzionario la rivalutazione riferita alla parte di capitale non accreditabile in annualità. La disciplina prevista dallo Statuto e dalle DGE è compatibile con il diritto di proprietà, poiché è prevista dalla legge, persegue un obiettivo di interesse generale e resta proporzionata.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unionepensioni dei funzionaridiritto di proprietàtrasferimento dei diritti pensionisticicontenzioso del personale

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