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Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-6/25

Order of the Court of 25 June 2025. — Vintae Luxury Wine Specialists SLU v European Union Intellectual Property Office. — Appeal – EU trade mark – Determination as to whether appeals should be allowed to proceed – Article 170b of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Request failing to demonstrate that an issue raised by the appeal is significant with respect to the unity, consistency or development of EU law – Refusal to allow the appeal to proceed. — Case C-6/25 P

Giurisprudenza europea62025CO0006

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto la richiesta di ammissione dell’impugnazione proposta da Vintae Luxury Wine Specialists SLU contro la sentenza del Tribunale in una controversia di marchio UE. Ha ritenuto che la domanda non dimostrasse, con il grado di precisione richiesto, l’esistenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. La Corte ha inoltre osservato che parte delle censure mirava in realtà a rimettere in discussione l’apprezzamento dei fatti e delle prove operato dal Tribunale. La ricorrente è stata condannata a sopportare le proprie spese.

Ricorso in materia di marchio UE: mancato superamento del filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto per assenza di una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione

La questione giuridica

Se l’impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale in una controversia su nullità di marchio UE potesse essere ammessa a proseguire ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto, in quanto avrebbe sollevato una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, se la domanda di ammissione indicasse in modo sufficientemente preciso un errore di diritto relativo alla prova dell’"effettiva consapevolezza" del titolare di un marchio anteriore, ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, e la pretesa divergenza dalla giurisprudenza della Corte.

Principio di diritto

L’impugnazione non è ammessa a proseguire quando la domanda ex articolo 58a dello Statuto non espone in modo chiaro, preciso e completo i motivi di ricorso, non identifica con sufficiente dettaglio l’errore di diritto dedotto né spiega perché esso solleverebbe una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione; in particolare, non basta contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal Tribunale né invocare in termini generici un contrasto con la giurisprudenza della Corte.

Norme richiamate

  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 170a del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 170b del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 137 del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 184, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 40/94
  • Regolamento (CE) n. 207/2009
  • Regolamento (UE) 2017/1001
  • Regolamento di procedura della Corte di giustizia, articolo 170b, paragrafo 4

Mancata ammissione dell’impugnazione in materia di marchio UE

Si tratta di un’ordinanza della Corte di giustizia, resa dalla Camera incaricata di decidere se le impugnazioni possano essere esaminate, nel contesto di un ricorso contro una sentenza del Tribunale relativa a una controversia di nullità di marchio dell’Unione europea. La questione centrale riguarda il meccanismo di filtro previsto dall’articolo 58a dello Statuto.

Fatti e procedimento

Vintae Luxury Wine Specialists SLU ha proposto impugnazione contro la sentenza del Tribunale del 6 novembre 2024, Vintae Luxury Wine Specialists v EUIPO – Grande Vitae (vintae), con cui era stata respinta la sua domanda di annullamento della decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 16 gennaio 2023, adottata nell’ambito di un procedimento di nullità tra Grande Vitae GmbH e Vintae Luxury Wine Specialists.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • il primo e il terzo comma dell’articolo 58a dello Statuto della Corte di giustizia, che subordinano alla previa ammissione della Corte la trattazione di alcune impugnazioni contro decisioni del Tribunale in materia di decisioni di commissioni di ricorso dell’EUIPO;
  • l’articolo 170a, paragrafo 1, e l’articolo 170b, paragrafi 1 e 3, del Regolamento di procedura, che impongono al ricorrente di allegare una domanda di ammissione contenente tutti gli elementi necessari e consentono alla Corte di pronunciarsi con ordinanza motivata;
  • l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento n. 40/94, relativo alla limitazione per acquiescenza;
  • i riferimenti ai successivi regolamenti che hanno sostituito il regolamento n. 40/94, ossia il regolamento n. 207/2009 e il regolamento n. 2017/1001.

Argomenti della ricorrente

La ricorrente ha sostenuto che l’impugnazione sollevasse questioni significative per l’unità, la coerenza e lo sviluppo del diritto dell’Unione, soprattutto quanto ai criteri probatori per dimostrare la "consapevolezza effettiva" del titolare di un marchio anteriore circa l’uso di un marchio UE successivo nello Stato membro in cui il marchio anteriore è protetto. Essa ha affermato che il Tribunale avrebbe richiesto una sorta di prova diabolica, pretendendo una prova diretta e soggettiva della conoscenza effettiva, senza valorizzare adeguatamente elementi indiziari come la presenza della titolare del marchio ai principali eventi del settore vinicolo, le attività di branding e la visibilità commerciale del segno. Ha inoltre invocato la certezza del diritto e la presunta divergenza rispetto alla giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli e Budějovický Budvar.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda anzitutto che incombe al ricorrente dimostrare che le questioni sollevate siano significative ai sensi dell’articolo 58a dello Statuto. La domanda di ammissione deve esporre con chiarezza e dettaglio i motivi di ricorso, l’errore di diritto dedotto, la norma o la giurisprudenza che si assumono violate e le ragioni per cui la questione avrebbe rilevanza per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione.

Nel caso di specie, la Corte rileva che la ricorrente ha indicato l’oggetto generale della critica sul piano della prova della consapevolezza, ma non ha sviluppato in modo sufficientemente chiaro e preciso i motivi di diritto dell’impugnazione. Le censure si limitavano a sostenere, in termini generali, che l’interpretazione del Tribunale avrebbe imposto una prova eccessiva e avrebbe messo in pericolo la stabilità del sistema dei marchi UE, senza spiegare adeguatamente perché ciò integrasse una questione significativa ai sensi dell’articolo 58a.

Inoltre, una parte degli argomenti mirava sostanzialmente a contestare l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal Tribunale, in particolare quanto alla visibilità del marchio e agli indizi della conoscenza effettiva. La Corte ribadisce che tali contestazioni, anche se eventualmente fondate, non sono in linea di principio idonee a fondare l’ammissione dell’impugnazione.

Quanto alla pretesa divergenza dalla giurisprudenza della Corte, la ricorrente non ha individuato con precisione i punti della sentenza impugnata né i paragrafi delle decisioni richiamate che sarebbero stati violati, né ha chiarito in che cosa consisterebbe concretamente la contraddizione e perché essa sarebbe rilevante per i fini dell’articolo 58a.

Decisione e conseguenze

La Corte conclude che la domanda non è idonea a dimostrare che l’impugnazione sollevi una questione significativa per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’impugnazione non è ammessa a proseguire.

Spese

Poiché l’ordinanza è stata adottata prima della notificazione alle altre parti, la Corte dispone che Vintae Luxury Wine Specialists SLU sopporti le proprie spese.

Principi desumibili

La pronuncia conferma che il filtro di ammissibilità ex articolo 58a dello Statuto richiede una dimostrazione rigorosa e specifica della rilevanza sistemica della questione di diritto sollevata. Non è sufficiente una critica generica al ragionamento del Tribunale, né una contestazione dell’apprezzamento del materiale probatorio, né un mero richiamo astratto alla giurisprudenza della Corte.

Come è indicizzato

Materiemarchi dell’unione europeanullità e acquiescenzaimpugnazioni e filtro di ammissibilitàonere della provacertezza del diritto

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