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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17/2023 del 02/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di rideterminazione in executivis della pena inflitta con sentenza della Corte d'appello di Milano dell'11/12/1998 (conferma Tribunale di Lecco 26/11/1993) alla luce della sentenza della Corte Costituzionale 23/01/2019 n.40. Il ricorrente sostiene che il capo di imputazione comprendeva due condotte: la prima qualificata in dispositivo come art.73, co.5 d.P.R. n.309/1990, la seconda non specificata nel dispositivo e ritenuta dall'imputato qualificabile come art.73, co.1 d.P.R. n.309/1990; la maggiore entità della pena inflitta (2 anni e 6.000.000 lire) rispetto a precedente condanna per co.1 farebbe presumere la configurazione del reato ai sensi del comma 1, rendendo applicabile la rideterminazione disposta dalla Corte Costituzionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, anche se potesse valutarsi l'applicabilità della sentenza della Corte Costituzionale al fatto, la pena oggetto della sentenza del 11/12/1998 era stata interamente espiata; poiché gli effetti del giudicato sono divenuti irreversibili, non è possibile rideterminare in executivis la pena già consumata. Ha precisato che eventuali successive condanne ed esecuzioni costituiscono rapporti esecutivi autonomi e non consentono di rimettere in discussione un rapporto esecutivo esaurito. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (commi 1 e 5)

    Riferimento alla distinzione tra comma 1 (spaccio con sanzione maggiore) e comma 5 (fattispecie meno grave); la discussione verte sull'eventuale qualificazione di una delle condotte al comma 1 o 5 ai fini della rideterminazione della pena alla luce della pronuncia costituzionale.

  • Sentenza Corte Costituzionale 23 gennaio 2019, n. 40

    Dichiarata l'illegittimità per irragionevolezza del differenziale sanzionatorio minimo tra art. 73 co.1 e co.5, utilizzando parametri di riferimento stabiliti da successive modifiche legislative; la sentenza può imporre la rideterminazione delle pene in esecuzione, ma solo se il rapporto esecutivo non è esaurito.

  • D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, conv. L. 21 febbraio 2014, n. 10

    Abbassamento della pena minima per il fatto di lieve entità da sei a cinque anni; tale parametro è stato utilizzato dalla Corte Costituzionale per valutare il differenziale sanzionatorio.

  • D.L. 20 marzo 2014, n. 36, conv. L. 16 maggio 2014, n. 79

    Ulteriore riduzione della pena minima per il fatto di lieve entità da cinque a quattro anni; anch'esso utilizzato come parametro nella valutazione di costituzionalità del differenziale sanzionatorio.

  • art. 30 Legge 26 marzo 1953, n. 87

    Principio sulla rimozione degli effetti pregiudizievoli del giudicato non irreversibili: non vanno rimossi gli effetti ormai 'consumati' (ad es. pena già espiata); tale principio è stato invocato per escludere la rideterminazione della pena già eseguita.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese del procedimento a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato; applicata dalla Corte di cassazione nella decisione.

Massime di principio

  • Se la pena oggetto del giudicato è stata interamente eseguita, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma applicata non consente la rideterminazione in executivis: gli effetti ormai 'consumati' sono irreversibili.
  • La sentenza di incostituzionalità può determinare la rideterminazione della pena solo se il rapporto esecutivo non si è esaurito (cioè la pena è ancora in corso di esecuzione).
  • La presenza di successive condanne ed esecuzioni non fa retroagire la rideterminazione su un rapporto esecutivo già estinto: i rapporti esecutivi successivi sono autonomi.
  • Per ottenere la rideterminazione occorre dimostrare un concreto interesse processuale: non è sufficiente la mera possibilità teorica di ottenere compensazioni con pene in corso di esecuzione a meno che il rapporto esecutivo originario non sia ancora attivo.
  • Nelle questioni di qualificazione del fatto (comma 1 vs comma 5 art.73) occorre verificare attentamente l'impianto motivazionale e il dispositivo della sentenza di merito: la misura della pena può essere indicativa, ma non sempre sovrappone automaticamente la qualificazione giuridica.
  • Prima di proporre istanze di rideterminazione, verificare le date del fatto rispetto alle modifiche legislative e ai parametri utilizzati dalla Corte Costituzionale, nonché lo stato concreto dell'esecuzione (pena ancora in corso o già espiata).

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