Cassazione Penale, Ordinanza n. 27796/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso perché i motivi sono generici, reiterativi e non si confrontano con le argomentazioni della Corte d'appello, limitandosi a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, attività non consentita nel giudizio di legittimità. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per fatti commessi in relazione a un controllo di polizia su un'autovettura. Dalla motivazione emerge che al ricorrente era stato contestato il rinvenimento, nell'auto in cui si trovava, di una vettura e di materiale riferiti al capo b), nonché di una centralina con matricola abrasa, senza che vi fosse una valida giustificazione della disponibilità di tali beni. Con il primo motivo l'imputato contesta l'accertamento di responsabilità per i reati ascritti, ma la Corte rileva che la doglianza, in presenza di doppia conforme, è generica e meramente reiterativa, perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e mira soltanto a ottenere una rivalutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Con il secondo e il terzo motivo il ricorrente insiste sulle caratteristiche dei beni rinvenuti nell'auto e tenta di prospettare anche violazioni dell'art. 192 c.p.p., ma la censura è ritenuta ancora una volta priva di specificità e sostanzialmente diretta a proporre una lettura alternativa del merito.
Norme richiamate
La norma è evocata dal ricorrente, ma la Corte osserva che la doglianza si risolve in una non consentita richiesta di rivalutazione del merito probatorio e non evidenzia un reale vizio di violazione di legge o di motivazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando vi è doppia conforme di merito, il motivo che contesta l'accertamento della responsabilità deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione delle sentenze di merito; in difetto, è inammissibile.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione delle prove o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti fondata su criteri di apprezzamento diversi da quelli adottati dal giudice di merito.
- La mancanza di specificità del motivo ricorre non solo quando la censura è generica, ma anche quando manca la correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione.
- La mera evocazione della violazione dell'art. 192 c.p.p. non è sufficiente se, nella sostanza, il motivo mira soltanto a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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