Sentenza n. 83/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del/dei provvedimento/i sconosciuti con cui le ricorrenti non sono state ammesse e dunque della non ammissione/esclusione alla selezione pubblica per esami indetta dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Determinazione del Direttore dell’Area Risorse Umane n. 317 del 3 aprile 2023, pubblicata il 5 maggio 2023 sulla Gazzetta Ufficiale n. 34/2023 e con testo integrale all’Albo Pretorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dei Comuni aderenti e del Comune di Russi, per la copertura di un posto di Esperto – Servizi Educativi – Educatore d’Infanzia (Area dei Funzionari ed elevata qualificazione), a tempo pieno ed indeterminato, per l’Area Servizi alla Cittadinanza del Comune di Russi, nell’ambito della fascia educativa nido d’infanzia da 0 a 3 anni di età; - dell’elenco dei candidati ammessi pubblicato in data 12 ottobre 2023 con determina dirigenziale dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna n. 1092 del 12 ottobre 2023 – Prot. 2023/82818 del 12 ottobre 2023; - dell’elenco, datato 17 ottobre 2023, dei candidati ammessi alla prova scritta del 19 ottobre 2023; - dell’elenco, datato 19 ottobre 2023, dei candidati ammessi alla prova orale del 24 ottobre 2023; - della graduatoria di merito, datata 24 ottobre 2023, approvata con determinazione dirigenziale n. 1154 del 25 ottobre 2023 - Prot. 2023/86478 del 25 ottobre 2023; - nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso; - della stessa selezione pubblica per esami indetta dall’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, con Determinazione del Direttore dell’Area Risorse Umane n. 317 del 3 aprile 2023, pubblicata il 5 maggio 2023, nella parte in cui (in particolare agli artt. 1 e 3), dopo aver puntualmente previsto come requisito di accesso/partecipazione il possesso, in alternativa alla laurea, di “titoli equipollenti, equiparati o riconosciuti”, precisando che si intendono “tutti i titoli di studio per l’accesso a posti di educatori d’infanzia, riconosciuti dalle vigenti norme di legge e disposizioni regionali relative all’Emilia Romagna in merito”, si aggiunge “nel rispetto degli attuali vincoli contrattuali ed in particolare di quanto previsto nel CCNL Comparto Funzioni Locali del 16/11/2022”; - nonché di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla selezione pubblica per un posto di educatore d’infanzia, elenchi degli ammessi e graduatoria finale, nonché clausola del bando relativa ai titoli di accesso
Esito
Favorevole al ricorrente (candidate a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti, prive della laurea specifica richiesta per l’accesso all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, hanno impugnato la loro esclusione dalla selezione e gli atti successivi, sostenendo che i titoli di studio conseguiti anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 65/2017, validi secondo la previgente normativa regionale dell’Emilia-Romagna, dovessero continuare a consentire l’accesso ai posti di educatore d’infanzia. Hanno contestato la clausola del bando che, richiamando il CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022, aveva limitato i titoli di accesso alla laurea, senza riconoscere la validità dei titoli regionali pregressi. Le amministrazioni hanno eccepito la tardività del ricorso, ritenendo immediatamente lesiva la clausola del bando, nonché l’inammissibilità del ricorso collettivo e, nel merito, l’infondatezza della domanda. Il giudice ha esaminato anche il rapporto tra la disciplina generale sull’accesso all’Area dei Funzionari, la disciplina transitoria dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017 e la successiva disciplina contrattuale collettiva.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di tardività, pur riconoscendo l’immediata lesività della clausola del bando, perché il termine di impugnazione è stato sospeso dall’art. 3, comma 1, d.l. n. 61/2023 in relazione agli eventi alluvionali del 2023; il ricorso notificato il 30 ottobre 2023 è stato quindi considerato tempestivo. Ha respinto anche l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo, ritenendo omogenea la posizione delle candidate, tutte escluse per la medesima ragione e accomunate dall’interesse alla rimozione della clausola discriminatoria nella fase anteriore alla competizione concorsuale. Nel merito, il ricorso è stato accolto. Il Collegio ha riconosciuto che la regola generale, derivante dall’art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994 e dall’art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001, richiede normalmente la laurea per l’accesso all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione. Tuttavia, l’ultimo periodo dell’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017 costituisce disciplina speciale e transitoria, idonea a salvaguardare i titoli conseguiti secondo le previgenti normative regionali entro i termini stabiliti, anche ai fini dell’accesso dall’esterno ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia. La disposizione non configura una vera equipollenza tra titoli diversi, ma conserva la validità dei titoli pregressi quale deroga alla disciplina generale. Il CCNL del 16 novembre 2022, in quanto fonte subordinata alla legge, non poteva escludere tale possibilità né privare definitivamente i titolari dei titoli pregressi dell’accesso ai concorsi pubblici. Sono stati pertanto annullati gli atti impugnati, con compensazione delle spese per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.l. n. 61/2023
Ha disposto la sospensione dei termini, compresi quelli per la proposizione dei giudizi amministrativi, dal 1° maggio 2023 al 31 luglio 2023 nelle aree interessate dagli eventi alluvionali; il termine per il ricorso è stato così ritenuto decorrente dal 1° settembre 2023.
art. 2, comma 6, d.P.R. n. 487/1994
per l’accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il solo diploma di laurea
Esprime la regola generale secondo cui l’accesso alla qualifica già denominata ottava qualifica funzionale, poi Categoria D e oggi Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione, richiede la laurea.
art. 70, comma 13, d.lgs. n. 165/2001
Richiama la disciplina regolamentare sui requisiti di accesso alle qualifiche funzionali, concorrendo a fondare la regola generale del requisito della laurea.
art. 52, comma 1-bis, d.lgs. n. 165/2001
Attribuisce alla contrattazione collettiva il compito di prevedere sistemi di valorizzazione del personale già in servizio, anche in deroga al titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno; tale deroga riguarda il personale interno e non consente di comprimere la disciplina legislativa sui titoli validi per i concorsi esterni.
art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017
Continuano ad avere validità per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia i titoli conseguiti nell’ambito delle specifiche normative regionali ove non corrispondenti a quelli di cui al periodo precedente, conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto
Prevede una disciplina speciale e transitoria che salvaguarda i titoli conseguiti secondo le previgenti normative regionali entro i termini stabiliti, consentendone la spendibilità anche per l’accesso dall’esterno ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia; non stabilisce un’equipollenza tecnica, ma conserva la validità dei titoli pregressi.
CCNL Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022
In quanto fonte contrattuale subordinata alla legge, non può escludere la validità dei titoli regionali pregressi riconosciuta dall’art. 14, comma 3, d.lgs. n. 65/2017 né impedire ai loro titolari la partecipazione ai concorsi esterni.
Massime di principio
- La disciplina transitoria che mantiene validi, per l’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia, i titoli conseguiti secondo le previgenti normative regionali entro i termini stabiliti costituisce una disciplina speciale derogatoria rispetto alla regola generale della laurea richiesta per l’accesso all’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione.
- La salvaguardia dei titoli pregressi prevista dalla disciplina transitoria non integra necessariamente un’equipollenza tecnica tra titoli diversi, ma conserva la validità dei titoli anteriormente conseguiti ai fini dell’accesso ai posti di educatore dei servizi per l’infanzia.
- La contrattazione collettiva, quale fonte subordinata alla legge, non può escludere o comprimere la validità dei titoli di studio che una norma primaria riconosce come utili per l’accesso dall’esterno ai pubblici impieghi.
- La regola contrattuale che consente deroghe al titolo di studio per la valorizzazione del personale già in servizio non può essere interpretata nel senso di eliminare, per i candidati esterni, la validità dei titoli pregressi salvaguardati dalla legge.
- È ammissibile il ricorso collettivo proposto da candidati accomunati dalla medesima esclusione fondata su una clausola del bando che incide in modo uniforme su una categoria di aspiranti, quando l’interesse comune riguarda la rimozione della clausola in una fase anteriore alla competizione concorsuale.
- Quando una clausola del bando è immediatamente lesiva, il termine per impugnarla decorre dalla pubblicazione, ma deve essere computato tenendo conto delle sospensioni legali dei termini applicabili alla proposizione dei giudizi amministrativi.
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