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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15699/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo che aveva condannato Modugno, amministratore e legale rappresentante della "Feynman Società Cooperativa", per contravvenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione del principio di correlazione tra sentenza e imputazione, deducendo che il Tribunale aveva accertato una diversa fattispecie rispetto a quella contestata (omessa valutazione nel D.V.R. del rischio di caduta di imballi vs omessa adozione di misure di prevenzione); 2) vizio di motivazione e contrasto con le prove acquisite, sostenendo che il D.V.R. e le procedure aziendali (controllo stoccaggio, uso di carrelli elevatori, procedure di smontaggio/ricomposizione) dimostravano un'adeguata gestione del rischio; 3) vizio di legge in materia di prescrizione: il Tribunale avrebbe applicato la disciplina di sospensione della prescrizione introdotta dalla L. 103/2017 ai reati commessi il 14/09/2019, mentre il ricorrente riteneva dovesse trovare applicazione la disciplina successiva o l'istituto ex Cirielli per quel periodo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul punto relativo alla prescrizione (terzo motivo) la Corte ha ritenuto correttamente applicata la disciplina introdotta dalla L. 103/2017 (sospensione del decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 159 c.p., commi applicabili ratione temporis) al reato commesso il 14/09/2019, facendo riferimento alla decisione delle Sezioni Unite del 12/12/2024 che ha risolto il contrasto giurisprudenziale. Il motivo relativo alla presunta mancanza di correlazione fra imputazione e sentenza è stato dichiarato inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse effettivamente valutato l'omessa valutazione del rischio di caduta dall'alto con riferimento a tutti i lavoratori, non solo a quelli su carrelli elevatori. Il motivo sulla motivazione e sulla valutazione delle prove è stato dichiarato inammissibile perché consisteva in censure di merito (riesame probatorio) non consentite in sede di legittimità. In conclusione il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico salute e sicurezza sul lavoro)

    art. 55, comma 4; art. 28

    Il Tribunale ha valutato la mancata valutazione del rischio di caduta di materiali dall'alto nel documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) come violazione degli obblighi di valutazione e prevenzione previsti dal d.lgs. 81/2008; la Corte ha confermato che il D.V.R. appariva generico e limitato ai lavoratori su carrelli elevatori, risultando inadeguato rispetto a tutti i lavoratori esposti.

  • legge 30 ottobre 2017, n. 103

    art. 159 cod. pen., commi secondo, terzo e quarto (testo introdotto dalla L. 103/2017)

    Introdusse la disciplina della sospensione del decorso della prescrizione durante la celebrazione del giudizio d'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale disciplina ai reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019, con conseguente sospensione della prescrizione per il fatto commesso il 14/9/2019.

  • legge 28 gennaio 2019, n. 3 (Legge Orlando)

    abrogazione L. 103/2017 e introduzione dell'improcedibilità

    La parte invocava la successione normativa (L. 103/2017 poi abrogata dalla L. 3/2019) per sostenere l'applicazione di regole diverse; la Corte, alla luce delle Sezioni Unite, ha invece ritenuto che per il periodo 3/8/2017 - 31/12/2019 si applicasse la disciplina della L. 103/2017.

  • legge 5 dicembre 2005, n. 251 (c.d. "ex Cirielli")

    Richiamata dal ricorrente come alternativa applicabile ai termini di prescrizione per il periodo controverso; la Corte ha escluso l'applicazione di tale regime e ha seguito la disciplina della L. 103/2017 per i fatti del 2019.

  • codice di procedura penale

    art. 157, art. 159, art. 161; art. 606, comma 3

    Art. 157, 159, 161: richiamati con riferimento alla disciplina della prescrizione e alle sue modalità di sospensione. Art. 606, comma 3: il motivo è stato dichiarato inammissibile perché non si è confrontato con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la Corte ha richiamato la necessità che il ricorso per cassazione contesti la motivazione della sentenza e non faccia mero riesame di merito.

  • decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (udienza 12/12/2024, R.G. 22932/24)

    La decisione provvisoria delle Sezioni Unite ha risolto il contrasto giurisprudenziale e ha stabilito che per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla L. 103/2017; la Corte ha fatto espresso richiamo a tale orientamento per confermare la decisione del Tribunale.

Massime di principio

  • In materia di sicurezza sul lavoro, il D.V.R. deve valutare in modo specifico i rischi per tutte le tipologie di lavoratori presenti: formulazioni generiche o limitate a soli operatori di uno specifico mezzo (es. carrelli elevatori) possono risultare inadeguate e costituire omissione sanzionabile.
  • In Cassazione non è consentito il riesame del merito o una diversa valutazione delle prove: i motivi che si riducono a contestazioni di fatto o alla diversa valutazione delle dichiarazioni sono, di regola, inammissibili.
  • Per le doglianze sulla correlazione tra imputazione e sentenza è necessario confrontarsi espressamente con la ratio decidendi della motivazione impugnata; l'assenza di tale specifico confronto comporta inammissibilità del motivo.
  • Sui profili di prescrizione e applicazione temporale di leggi successive, occorre considerare l'orientamento delle Sezioni Unite: per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 la disciplina sulla sospensione della prescrizione introdotta dalla L. 103/2017 è stata ritenuta applicabile (secondo la pronuncia delle Sezioni Unite citata).
  • Nei giudizi d'impugnazione è importante predisporre motivi che colgano differenze giuridiche precise (interpretazione normativa o vizi procedurali) e non solo alternative ricostruzioni fattuali; le censure di diritto ben fondate hanno maggior probabilità di essere valutate in sede di legittimità.

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