Cassazione Penale, Sentenza n. 2891/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Torino che l'aveva condannata per i reati di falsità e truffa (art. 642 e 477-482 c.p., unificati per continuazione). I principali motivi di gravame erano: (i) nullità del giudizio per difetto di contraddittorio dovuto a notifiche intempestive dell'ordinanza di rinvio dell'udienza (contestazione della corretta comunicazione del differimento disposta per legittimo impedimento dell'imputata e del valore sostitutivo della notifica al difensore), (ii) carenza di procedibilità per intempestività della querela proposta dalla compagnia assicurativa, che secondo la difesa avrebbe avuto conoscenza della frode già nel gennaio 2013 e non solo nel marzo 2014.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondato il motivo processuale relativo alle notifiche e dunque ha ammesso il ricorso ai fini dell'imputazione. Tuttavia, sul piano sostanziale processuale la Corte ha accolto le conclusioni del Pubblico Ministero: tutti i reati contestati sono nel frattempo estinti per prescrizione. Perciò la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte penale per estinzione del reato per prescrizione. Sul piano civile ha confermato le statuizioni a favore della parte civile (UNIPOLSAI) e ha condannato l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2.875,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 642 c.p.
Norma penale relativa al reato di truffa, indicata quale capo di imputazione; la Corte ha valutato la responsabilità nel merito in primo e secondo grado ma ha poi dichiarato il reato estinto per prescrizione.
artt. 477-482 c.p.
Norme penali sulla falsità in documenti; contestate in continuazione con la truffa. Anche questi reati sono stati ritenuti estinti per prescrizione.
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Regola sulle notificazioni e sul meccanismo sostitutivo di notifica al difensore quale domiciliatario. La ricorrente contestava l'applicazione di tale meccanismo; la Corte ha preso atto del contrasto giurisprudenziale sul tema e ha ritenuto non manifestamente infondata la censura processuale.
art. 124 c.p.
Norma che disciplina la decadenza dalla querela (procedibilità a querela di parte). La questione posta riguardava il dies a quo per la decorrenza del termine di querela: la Corte ha confermato il principio secondo cui il termine decorre dal momento in cui la persona offesa ha la certezza di tutti gli elementi costitutivi del reato.
art. 157 c.p.
Norma concernente la durata della prescrizione; utilizzata in combinato disposto per il calcolo del termine di estinzione del reato.
art. 606, comma 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto e nullità processuali). Sono state richiamate in relazione alle censure mosse dall'imputata.
art. 420 ter, 484, comma 1 e 2-bis, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione a nullità e formalità di notifica; la Corte ha esaminato la questione richiamando orientamenti sul corretto funzionamento delle notifiche e del contraddittorio.
art. 578 cod. proc. pen.
Stabilisce che quando il reato è dichiarato estinto per prescrizione, il giudice deve decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili; perciò la Cassazione ha esaminato i motivi rilevanti ai fini civili e ha confermato le statuizioni civili.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la valutazione della prova per la conferma di statuizioni civili quando il reato è estinto; la Corte ha richiamato il principio per spiegare che non si può confermare la responsabilità civile solo per mancanza di prova dell'innocenza.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Consente la rilevazione d'ufficio, da parte della Corte di cassazione, della causa di estinzione del reato intervenuta nel frattempo (qui: prescrizione), anche se la pronuncia non era stata richiesta dalle parti.
artt. 541, comma 2 e 442, comma 2 cod. proc. pen.; art. 91 cod. proc. civ.
Norme richiamate in tema di condanna alle spese processuali in favore della parte civile: la prescrizione penale non impedisce di regolare le spese civili a favore della parte civile se la sua domanda non è risultata infondata nel merito.
Massime di principio
- La prescrizione sopravvenuta può determinare l'annullamento senza rinvio della sentenza penale: anche se il ricorso impugna profili processuali, la Cassazione può rilevare d'ufficio l'estinzione del reato e pronunciare l'annullamento ai soli effetti penali.
- Sul punto di partenza del termine di querela (art. 124 c.p.), il dies a quo è il momento in cui la persona offesa ha la certezza di tutti gli elementi costitutivi del reato: non bastano sospetti o ipotesi plausibili, è necessario che gli elementi siano acquisiti in modo sufficiente e certo.
- I vizi di notifica e di contraddittorio (es. notifiche di rinvio, ruolo del difensore quale domiciliatario) sono valutati con rigore; tuttavia, se le censure non risultano manifestamente fondate, l'impugnazione può essere comunque ammessa e l'esito finale può essere influenzato da effetti sopravvenuti (es. prescrizione).
- L'estinzione del reato non esclude automaticamente le conseguenze civili: le statuizioni civili possono essere confermate e il condannato può essere obbligato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che la domanda civile sia ritenuta infondata.
- Quando si contesta la tempestività di una querela o di una denuncia da parte della vittima/parte civile, bisogna produrre prove che dimostrino la conoscenza effettiva e certa del fatto in una data anteriore; mere indizi o attività istruttorie successive non sono sufficienti a dimostrare la decorrenza anticipata del termine.
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