Regolamento (UE) 2022/1159
Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione dell'11 marzo 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione attinenti alla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce i modelli e le istruzioni tecniche che le imprese di investimento devono usare per pubblicare informazioni coerenti, comparabili e comprensibili sulla propria politica di investimento. La disciplina attua l’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033 e si concentra su quattro blocchi informativi: proporzione dei diritti di voto detenuti, comportamento di voto, ricorso a proxy advisor e orientamenti di voto. Sono previste regole di presentazione, soglie quantitative, ripartizioni per Stato membro e settore economico, nonché indicazioni specifiche per i gruppi su base consolidata. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Norme tecniche di regolamentazione sui modelli e le istruzioni per la comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento soggette all’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di investimento tenute, ai sensi dell’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033, a rendere pubbliche informazioni sulla propria politica di investimento. Riguarda in particolare le imprese diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse, nonché i gruppi di imprese di investimento per gli aspetti da riportare su base consolidata secondo l’ambito di consolidamento prudenziale. Le informazioni riguardano le partecipazioni in azioni o quote con diritti di voto, il comportamento di voto, il ricorso a imprese di consulenza in materia di voto e gli orientamenti di voto; sono escluse, quanto all’informativa quantitativa, le partecipazioni che non raggiungono la soglia del 5 % dei diritti di voto e, per alcune voci, i casi in cui i diritti di voto restano agli azionisti per effetto di clausole contrattuali.
Comunicazione di informazioni sulla politica di investimento da parte delle imprese di investimento
Il regolamento delegato definisce i modelli tecnici e le istruzioni operative per l’informativa al pubblico prevista dall’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033. La finalità è rendere le informazioni sulla politica di investimento delle imprese di investimento coerenti, comparabili e sufficientemente analitiche, così da aumentare la trasparenza verso investitori e mercato.
Finalità e quadro normativo
Il testo si inserisce nel sistema dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento e dà attuazione alle norme tecniche di regolamentazione elaborate dall’ABE. I considerando sottolineano l’esigenza di informare il pubblico sull’influenza esercitata dalle imprese nelle società partecipate e sulle modalità di esercizio del voto, includendo anche dati su consulenti di voto e orientamenti di voto.
Ambito soggettivo e logica dell’informativa
L’obbligo riguarda le imprese di investimento soggette all’articolo 52 del regolamento (UE) 2019/2033, con particolare riferimento alle imprese diverse dalle piccole e non interconnesse. Per i gruppi, l’allegato II chiarisce che le informazioni vanno predisposte secondo l’ambito di consolidamento prudenziale, non secondo quello contabile.
Principi generali di presentazione
L’articolo 1 impone che i dati siano sottoposti a un livello di verifica interna analogo a quello della relazione sulla gestione, siano chiari, accessibili e comprensibili, e mantengano coerenza nel tempo per consentire confronti tra periodi diversi. Le informazioni quantitative devono essere accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni elemento utile a interpretare eventuali scostamenti significativi rispetto alle informative precedenti.
Regole tecniche comuni
Ai sensi dell’articolo 2, i dati numerici devono essere presentati come fatti e le percentuali con almeno due decimali. Ogni informativa deve essere corredata da data e periodo di riferimento, identificazione dell’impresa che pubblica il documento, eventuale principio contabile e, se pertinente, ambito di consolidamento.
Proporzione dei diritti di voto
L’articolo 3 rimanda al modello IF IP1. L’allegato I e l’allegato II precisano che occorre indicare, per ciascuna società pertinente, la proporzione dei diritti di voto detenuti direttamente o indirettamente, ripartita per Stato membro e settore economico. La soglia rilevante è quella del 5 % dei diritti di voto complessivi della società; sono considerate solo le società ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato e solo i diritti di voto connessi ad azioni o quote.
Le istruzioni chiariscono che:
- le partecipazioni indirette comprendono quelle detenute tramite filiazioni o altre imprese sulle quali l’impresa eserciti influenza significativa o controllo;
- sono incluse le azioni o quote gestite per conto clienti, salvo che un vincolo contrattuale impedisca all’impresa di votare per loro conto;
- i diritti di voto si calcolano su tutte le azioni o quote con diritto di voto, anche se l’esercizio è sospeso.
Comportamento di voto e rapporti sulle risoluzioni
L’articolo 4 disciplina l’informativa sul comportamento di voto attraverso quattro sottoinsiemi di modelli. Le imprese devono descrivere il proprio comportamento nelle assemblee delle società rilevanti, la motivazione dei voti, la ripartizione delle risoluzioni approvate e il tasso di approvazione delle proposte presentate dagli organi sociali e dagli azionisti.
La tabella IF IP2.01 richiede, tra l’altro:
- il numero di società pertinenti;
- il numero di assemblee generali svolte nell’ultimo anno;
- il numero di assemblee nelle quali l’impresa ha votato;
- se l’impresa comunica i voti negativi prima dell’assemblea;
- la quota di voti espressi di persona e via email o mezzi elettronici;
- per i gruppi, l’esistenza di una politica sui conflitti di interesse tra entità pertinenti e una sintesi della stessa.
Il modello IF IP2.02 richiede il numero e la percentuale di risoluzioni approvate, respinte o astensioni, nonché il numero e la percentuale di assemblee in cui l’impresa si è opposta ad almeno una risoluzione. Il modello IF IP2.04 impone una ripartizione per materia, tra cui struttura del consiglio, remunerazione dei dirigenti, revisori, questioni ambientali/sociali/etiche, operazioni in conto capitale, risoluzioni esterne e altre materie.
Il modello IF IP2.05 richiede infine la percentuale di risoluzioni approvate tra quelle presentate dagli organi amministrativi o di gestione e tra quelle presentate dagli azionisti.
Motivazione di voto e documentazione della politica di investimento
La tabella IF IP2.03 serve a spiegare come l’impresa decide la propria posizione di voto. Devono essere indicati i servizi o funzioni coinvolti, il processo di convalida dei voti negativi, il numero di equivalenti a tempo pieno impiegati nell’analisi delle risoluzioni e dei verbali, le ragioni di eventuali cambiamenti sostanziali del tasso di approvazione, l’elenco dei documenti pubblici che descrivono gli obiettivi dell’impresa in qualità di azionista e, se esistenti, gli estremi delle certificazioni della politica di investimento.
Ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto
L’articolo 5 e l’allegato II richiedono di illustrare il ricorso ai proxy advisor, cioè alle imprese di consulenza in materia di voto di cui alla direttiva 2007/36/CE. Vanno indicati il nome, l’identificativo, il tipo di contratto, gli investimenti associati e gli argomenti sui quali sono state fornite raccomandazioni di voto nell’ultimo anno.
Il regolamento impone anche di rendere trasparenti i legami tra tali imprese di consulenza e le imprese o i gruppi pertinenti, specificando il tipo di legame secondo categorie analoghe a quelle dello IAS 24.9 e, se del caso, la politica adottata per prevenire conflitti di interesse derivanti da tali relazioni.
Orientamenti di voto
L’articolo 6 prevede un modello unico, IF IP4, per comunicare gli orientamenti di voto. L’informativa deve consistere in una breve sintesi generale, con eventuali collegamenti a documenti non riservati. Gli orientamenti possono essere articolati per area geografica, settore economico o tipo di risoluzione e non si limitano al voto per delega.
Entrata in vigore
Il regolamento è stato adottato l’11 marzo 2022 ed è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. In quanto regolamento delegato, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Principi generali dell’informativa
Le informazioni da pubblicare devono essere soggette allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione, essere chiare e comprensibili, significative e coerenti nel tempo, e le informazioni quantitative devono essere accompagnate da spiegazioni qualitative e da indicazioni sulle variazioni rilevanti rispetto alle informative precedenti (art. 1).
Regole di presentazione e dati identificativi
I valori numerici vanno presentati come dati fattuali; le percentuali devono essere espresse con una precisione minima di due decimali. Le informazioni devono essere associate alla data e al periodo di riferimento, al nome e all’identificativo dell’impresa che pubblica l’informativa, al principio contabile se pertinente e all’ambito di consolidamento se pertinente (art. 2).
Proporzione dei diritti di voto
L’informativa sulla proporzione dei diritti di voto va resa usando il modello IF IP1 e le istruzioni dell’allegato II (art. 3). Il modello richiede la ripartizione per Paese, settore economico, nome della società e identificativo LEI, e si applica alle società pertinenti le cui azioni o quote sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato quando la partecipazione dell’impresa supera il 5 % dei diritti di voto; sono inclusi i diritti di voto detenuti direttamente e indirettamente, anche tramite filiazioni, imprese collegate o gestione per conto clienti, salvo divieto contrattuale di voto per conto degli azionisti.
Comportamento di voto
L’informativa sul comportamento di voto deve essere resa con i modelli IF IP2.01, IF IP2.02, IF IP2.03, IF IP2.04 e IF IP2.05 (art. 4). Sono richiesti dati sul numero di società e di assemblee rientranti nell’ambito di applicazione, sull’eventuale comunicazione preventiva dei voti negativi, sulle modalità di voto utilizzate, sulla presenza di una politica sui conflitti di interesse a livello di gruppo, sulla ripartizione delle risoluzioni approvate, respinte o astenute per materia, e sulla percentuale di risoluzioni approvate tra quelle presentate dagli organi amministrativi o di gestione e dagli azionisti.
Motivazione di voto
La sezione sulla motivazione di voto impone di indicare i servizi o le funzioni interne che partecipano alla decisione di voto, il processo di convalida dei voti negativi, il numero di equivalenti a tempo pieno impiegati per analizzare le risoluzioni e i verbali, le spiegazioni di eventuali variazioni sostanziali del tasso di approvazione, l’elenco dei documenti pubblici sulla politica di investimento e, se del caso, gli estremi di eventuali certificazioni della politica (IF IP2.03 e IF IP2.04, art. 4 e allegato II).
Imprese di consulenza in materia di voto
L’impresa deve spiegare il ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto tramite i modelli IF IP3.01 e IF IP3.02 (art. 5). Va indicato l’elenco dei proxy advisor utilizzati, il tipo di contratto, gli investimenti associati e gli argomenti sui quali hanno fornito raccomandazioni di voto; inoltre devono essere indicati i legami tra tali soggetti e imprese pertinenti, nonché l’eventuale politica di prevenzione dei conflitti di interesse.
Orientamenti di voto
Gli orientamenti di voto devono essere comunicati con il modello IF IP4 (art. 6). È richiesta una breve sintesi generale degli orientamenti applicabili alle società le cui azioni o quote sono detenute ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, con eventuali collegamenti a documenti non riservati; gli orientamenti possono variare per area geografica, settore o argomento.
Ambito di consolidamento prudenziale
Per i gruppi di imprese di investimento, l’allegato II precisa che l’informativa deve essere resa sulla base dell’ambito di consolidamento prudenziale e non dell’ambito di consolidamento contabile, rinviando alle norme tecniche di regolamentazione sul consolidamento prudenziale previste dall’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/2033.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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