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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/416

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/416 della Commissione dell'11 marzo 2022 che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0416

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in via urgente gli elenchi delle zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di specifiche partite avicole provenienti dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. La misura riflette sia la comparsa di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, sia il superamento del rischio in alcune aree del Regno Unito dove i focolai precedenti sono stati considerati estinti. Le modifiche incidono sugli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, con effetti immediati dal giorno successivo alla pubblicazione.

Modifica gli elenchi di zone autorizzate del Regno Unito e degli Stati Uniti per l’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e della revoca di restrizioni per focolai estinti.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità coinvolti nell’importazione nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da paesi terzi. Le modifiche riguardano in particolare le zone del Regno Unito e degli Stati Uniti elencate negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, nel quadro del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. Restano escluse, per effetto delle restrizioni aggiornate, le zone soggette a restrizioni istituite a seguito dei focolai recenti di HPAI; per alcune zone del Regno Unito già soggette a restrizione, l’ingresso è stato invece ripristinato perché i focolai risultano estinti.

Modifica degli elenchi di zone autorizzate per pollame e carni avicole

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/416 della Commissione aggiorna gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. La finalità è adeguare gli elenchi dei paesi terzi, territori e relative zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, in risposta alla situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).

Contesto normativo

Il regolamento si colloca nel quadro del regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale alla provenienza da paesi terzi, territori, zone o compartimenti elencati. Si richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2020/692, che fissa le condizioni sanitarie per l’ingresso, e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi autorizzativi pertinenti.

Motivi delle modifiche

La Commissione prende atto di nuovi focolai di HPAI nel pollame notificati dal Regno Unito e dagli Stati Uniti. Il Regno Unito segnala focolai a Blaydon, Ledbury ed Elmswell; gli Stati Uniti segnalano focolai in Indiana, Missouri, Maryland, South Dakota e Iowa. In tutti i casi le autorità veterinarie hanno istituito zone di controllo di 10 km e applicato politiche di abbattimento totale. La Commissione conclude che, per le zone colpite dai nuovi focolai, l’ingresso nell’Unione non dovrebbe più essere autorizzato.

Zone del Regno Unito

Per il Regno Unito gli allegati vengono aggiornati sia per introdurre nuove zone soggette a restrizione sia per adeguare zone già esistenti. In particolare:

  • nella parte 1 dell’allegato V sono sostituite le righe relative alle zone GB-2.24, GB-2.29 e GB-2.36 e sono inserite le nuove zone GB-2.101, GB-2.102 e GB-2.103;
  • nella parte 2 dell’allegato V sono descritte le nuove aree come circonferenze di 10 km centrate sui punti indicati per Blaydon, Ledbury ed Elmswell;
  • nella parte 1 dell’allegato XIV sono aggiornate le corrispondenti voci per le carni fresche di pollame, carni fresche di ratiti e selvaggina da penna;
  • nella parte 2 dell’allegato XIV sono fornite analoghe delimitazioni geografiche per le stesse zone.

Per le zone GB-2.24, GB-2.29 e GB-2.36, le tabelle riportano categorie ammesse o sospese con date di riferimento 19 novembre 2021, 22 novembre 2021 e 26 novembre 2021, nonché termini fino al 24 febbraio 2022, 2 marzo 2022 e 28 febbraio 2022, a seconda della zona. Per le nuove zone GB-2.101, GB-2.102 e GB-2.103, le tabelle indicano le date 23, 25 e 26 febbraio 2022.

Zone degli Stati Uniti

Per gli Stati Uniti vengono inserite le nuove zone US-2.12, US-2.13, US-2.14, US-2.15 e US-2.16 negli allegati V e XIV. Le aree riguardano:

  • contea di Dubois, Indiana;
  • contea di Stoddard, Missouri;
  • contea di Cecil, Maryland;
  • contea di Charles Mix, South Dakota;
  • contea di Buena Vista, Iowa.

La parte 1 degli allegati elenca per ciascuna zona le categorie di partite avicole e prodotti interessati, con date di riferimento 2, 4, 5 e 6 marzo 2022. La parte 2 specifica con precisione i perimetri delle zone, tutte configurate come aree di raggio 10 km individuate tramite coordinate GPS e riferimenti topografici.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore alimentare e veterinario, il regolamento comporta la necessità di verificare puntualmente la zona di origine delle partite prima dell’importazione nell’Unione. Le partite provenienti dalle aree ora inserite nelle liste restrittive non possono entrare nell’UE per le categorie interessate, mentre per alcune zone del Regno Unito già oggetto di restrizione viene registrato l’aggiornamento conseguente alla valutazione della Commissione sul superamento del rischio.

Entrata in vigore

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione urgente in ragione del rischio sanitario connesso all’HPAI.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzativi per le importazioni

L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento. L’aggiornamento riguarda le voci riferite al Regno Unito e agli Stati Uniti per le categorie di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e carni fresche di selvaggina da penna.

Zone del Regno Unito soggette a restrizione e zone ripristinate

Per il Regno Unito sono sostituite o aggiunte diverse zone negli allegati V e XIV: GB-2.24, GB-2.29, GB-2.36 e le nuove GB-2.101, GB-2.102, GB-2.103. Le nuove restrizioni sono collegate ai focolai confermati a Blaydon (23 febbraio 2022), Ledbury (25 febbraio 2022) ed Elmswell (26 febbraio 2022). Per le zone GB-2.24, GB-2.29 e GB-2.36 vengono indicati, rispettivamente, termini di riferimento fino al 24 febbraio 2022, 2 marzo 2022 e 28 febbraio 2022; per GB-2.101, GB-2.102 e GB-2.103 sono riportate nuove date di riferimento del 23, 25 e 26 febbraio 2022.

Zone degli Stati Uniti soggette a restrizione

Per gli Stati Uniti sono inserite le nuove zone US-2.12, US-2.13, US-2.14, US-2.15 e US-2.16 negli allegati V e XIV, in relazione a focolai confermati il 2, 4, 5 e 6 marzo 2022. Le aree interessate riguardano la contea di Dubois (Indiana), la contea di Stoddard (Missouri), la contea di Cecil (Maryland), la contea di Charles Mix (South Dakota) e la contea di Buena Vista (Iowa).

Descrizione geografica delle zone

L’allegato dettaglia per ciascuna zona le delimitazioni geografiche: per il Regno Unito mediante circonferenze di 10 km attorno ai punti indicati con coordinate WGS84; per gli Stati Uniti mediante zone di 10 km descritte con coordinate GPS e riferimenti stradali/intersezioni. Tali descrizioni servono a delimitare con precisione le aree da cui l’ingresso nell’Unione è sospeso o consentito.

Entrata in vigore e urgenza

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Nel preambolo si evidenzia che, data la situazione epidemiologica e il grave rischio di introduzione dell’HPAI nell’Unione, le modifiche devono produrre effetti con urgenza.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio internazionalesicurezza alimentaremercato interno

Testo integrale

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