Cassazione Civile, Ordinanza n. 34985/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, sottoscritta dal difensore munito di mandato ad hoc, e ha dichiarato l'estinzione del processo. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della sola controricorrente che aveva effettivamente resistito; nessuna condanna è stata pronunciata in favore dell'altra controricorrente, che aveva formulato conclusioni adesive al ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
La controversia
La controversia origina da una gara pubblica del valore complessivo di circa 133,5 milioni di euro, avente ad oggetto una convenzione-quadro triennale per la somministrazione di lavoro temporaneo destinata alle aziende sanitarie lombarde. Un operatore economico aveva impugnato davanti al giudice amministrativo il bando e gli atti di aggiudicazione di tre dei quattro lotti a favore di un RTI con mandataria un'altra società del settore. Il Consiglio di Stato aveva dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo la legittimazione e/o l'interesse dell'impresa a contestare l'articolazione e il dimensionamento dei lotti, pur riconoscendo in astratto che anche un soggetto non PMI può dolersi di un assetto di gara contrario alla concorrenza, purché dimostri la concreta incidenza lesiva subita. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per cassazione per ragioni di giurisdizione. Nel giudizio di legittimità la ricorrente ha poi depositato memoria di rinuncia al ricorso, dichiarando di farlo alla luce di una sopravvenuta pronuncia delle Sezioni Unite su una controversia analoga; una delle controparti ha resistito con controricorso, mentre un'altra ha depositato controricorso con conclusioni adesive al ricorso.
Norme richiamate
art. 51 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
"al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese"; "il valore sia adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese"
La norma è richiamata per affermare che, in caso di suddivisione dell'appalto in lotti, il loro dimensionamento deve essere idoneo a consentire l'effettiva partecipazione delle PMI; tuttavia la censura è ammissibile anche da parte di un operatore non PMI solo se questi dimostra una concreta lesione della propria sfera giuridica.
Massime di principio
- L'impugnazione dell'articolazione o del dimensionamento dei lotti di una gara pubblica è proponibile anche da un operatore economico non qualificabile come PMI, ma il ricorrente deve allegare e provare una concreta incidenza lesiva derivante dalla scelta della stazione appaltante.
- Quanto più l'impresa si discosta dai parametri dimensionali della PMI, tanto più rigoroso diventa l'onere di dimostrare il pregiudizio effettivamente subito per effetto della restrizione concorrenziale.
- La rinuncia al ricorso, se sottoscritta dal difensore munito di mandato ad hoc, determina l'estinzione del processo; la regolazione delle spese segue la posizione delle parti costituite, e la parte contro la quale la rinuncia è intervenuta può ottenere la rifusione delle spese se ha resistito al ricorso.
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