Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 49/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento 1) della determinazione dirigenziale Registro Generale n. 456 del 27/05/2025 avente ad oggetto: “Bando per l’assegnazione di n. 1 autorizzazione di esercizio per il servizio di noleggio autovetture con conducente fino a 9 posti compreso il conducente. Approvazione graduatoria definitiva” (allegato n. 1), del verbale della Commissione di concorso n.2 del 27.05.2025 di approvazione degli atti del concorso e di esclusione del ricorrente (allegato n. 2), del verbale della Commissione di concorso n. 1 del 20 marzo 2025 di approvazione della graduatoria provvisoria (allegato n. 3), della determinazione n. 232 del 11.03.2025 con la quale è stata nominata la commissione di concorso, della determinazione n.264 del 20/03/2025 con la quale è stato approvato il verbale unico della commissione contenente la graduatoria provvisoria, delle richieste di chiarimenti e integrazioni documentali, delle verifiche dei requisiti dei concorrenti (allegati sub 4); 2) occorrendo, della deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 12.12.2023 di approvazione del regolamento comunale per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente, della determinazione n. 34 del 14.01.2025 avente ad oggetto “Assegnazione di n. 1 autorizzazione di esercizio per il servizio di noleggio autovetture con conducente (NCC) fino a 9 posti compreso il conducente. Approvazione bando e relativa modulistica”, del bando di concorso e dei relativi allegati (documento n. 5); 3) di ogni atto presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202500793

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla procedura per l’assegnazione di un’autorizzazione NCC e approvazione della graduatoria definitiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dal Comune di Abbasanta per l’assegnazione di una autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente fino a nove posti. Dopo essersi collocato al quinto posto nella graduatoria provvisoria, ha contestato la successiva esclusione, motivata dalla mancata iscrizione al ruolo dei conducenti presso la Camera di commercio della Sardegna e dalla mancata residenza o domicilio professionale in un comune sardo. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del bando, della legge n. 21/1992, della legge n. 241/1990 e dei principi di imparzialità e buon andamento, sostenendo che il bando richiedesse soltanto l’iscrizione al ruolo dei conducenti ai sensi dell’art. 6 della legge n. 21/1992, posseduta presso la Camera di commercio di Frosinone, e consentisse di assumere l’impegno a soddisfare il requisito prima del rilascio dell’autorizzazione. Con il secondo motivo ha contestato l’esclusione per mancata residenza o domicilio professionale in Sardegna, deducendo che tale requisito non fosse previsto dal bando a pena di esclusione e prospettando violazioni dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà di iniziativa economica, competenza statale in materia di titoli professionali, libertà di circolazione e concorrenza. Con il terzo motivo, subordinato alla riammissione, ha contestato il punteggio di 13 punti attribuito nella graduatoria provvisoria, rivendicando 16,5 punti per titolo di studio, titoli di servizio, anzianità di iscrizione al ruolo e disponibilità di veicoli attrezzati per il trasporto di persone disabili e a propulsione ibrida plug-in. La controinteressata ha eccepito anche il difetto di interesse, l’omessa tempestiva impugnazione del bando e l’infondatezza nel merito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso quanto ai motivi relativi all’esclusione e ha dichiarato inammissibile il motivo sul punteggio. Ha ritenuto assorbente la legittimità dell’esclusione per mancata iscrizione presso la Camera di commercio della Sardegna. La normativa regionale sarda e la deliberazione della Giunta regionale n. 12/30 del 20 marzo 2012 stabiliscono che l’iscrizione nel ruolo dei conducenti è requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione NCC. Tali disposizioni, richiamate dal bando, rilevano nell’interpretazione della lex specialis. Pur essendo formalmente requisito per il rilascio dell’autorizzazione, esso doveva essere posseduto già alla scadenza del termine per la domanda, in quanto la procedura è una selezione per il rilascio dell’autorizzazione e i requisiti di partecipazione devono sussistere a tale data. La previsione è stata ritenuta ragionevole e proporzionata, perché diretta ad assicurare l’immediata e regolare attivazione del servizio. La mancata residenza o domicilio professionale in Sardegna è stata ritenuta parimenti decisiva, poiché costituisce requisito per l’iscrizione al ruolo regionale. Il giudice ha collegato tale requisito al vincolo di territorialità proprio del servizio NCC, che richiede un collegamento stabile, organizzativo e funzionale con il territorio di riferimento, pur ammettendo il domicilio professionale in alternativa alla residenza e quindi senza introdurre una discriminazione territoriale irragionevole. Sono state pertanto escluse violazioni della libertà di iniziativa economica e della libertà di circolazione. Il motivo relativo al punteggio è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione e interesse, poiché il ricorrente era stato legittimamente escluso dalla procedura. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore del Comune e della controinteressata, liquidate in euro 2.000,00 per ciascuna parte, oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 6 l. 21/1992

    essere iscritto al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea

    L’iscrizione al ruolo costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione NCC e, nella procedura selettiva, deve essere posseduta alla scadenza del termine per la domanda.

  • artt. 3, 8 e 11 l. 21/1992

    Le disposizioni esprimono il vincolo di territorialità del servizio NCC, attraverso la necessità di una sede operativa e di una rimessa nel territorio di riferimento e di un collegamento funzionale con la comunità servita.

  • art. 39, comma 2, l.r. Sardegna n. 21/2005

    È istituito presso le Camere di commercio, ai sensi del comma 1 6 dell'articolo 6 della Legge n. 21 del 1992, il ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti al servizio di trasporto pubblico non di linea.

    La Regione istituisce il ruolo dei conducenti presso le Camere di commercio e demanda alla disciplina regionale l’individuazione dei requisiti di iscrizione.

  • art. 2, comma 1, DGR Sardegna n. 12/30 del 20 marzo 2012

    L’iscrizione nel ruolo costituisce pertanto requisito indispensabile sia per il rilascio, da parte dei Comuni, della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente sia per prestare attività di conducente

    L’iscrizione nel ruolo regionale è requisito per il rilascio dell’autorizzazione NCC; tale disciplina è stata utilizzata per interpretare il bando e ritenere legittima l’esclusione.

  • art. 3, comma 1, lett. b), DGR Sardegna n. 12/30 del 20 marzo 2012

    Prevede il requisito della residenza o del domicilio professionale in un comune della Sardegna per l’iscrizione al ruolo regionale.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati dalla richiesta del requisito, ritenuta funzionale alla tempestiva e regolare attivazione del servizio.

  • art. 3 Cost.

    Il requisito territoriale è stato ritenuto ragionevole e non discriminatorio.

  • art. 41 Cost.

    La disciplina non lede la libertà di iniziativa economica, poiché il vincolo territoriale è funzionale alle caratteristiche del servizio NCC.

  • art. 117 Cost.

    Il richiamo alla competenza statale e ai vincoli derivanti dall’ordinamento europeo non conduce all’illegittimità della disciplina regionale applicata.

  • art. 120 Cost.

    La previsione alternativa del domicilio professionale alla residenza esclude, secondo il TAR, una barriera territoriale ingiustificata.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive per il rilascio di autorizzazioni amministrative, i requisiti necessari per ottenere il titolo devono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche quando la disciplina li qualifichi formalmente come requisiti per il successivo rilascio dell’autorizzazione.
  • L’iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dall’art. 6 della legge n. 21/1992 costituisce requisito indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione al servizio NCC e può legittimamente essere richiesta, in una procedura selettiva, già al momento della partecipazione.
  • Il requisito della residenza o del domicilio professionale nel territorio regionale, quando previsto dalla disciplina applicabile per l’iscrizione al ruolo dei conducenti NCC, può giustificare l’esclusione dalla selezione se è funzionale al collegamento territoriale, organizzativo e funzionale del servizio con la comunità di riferimento.
  • Il vincolo di territorialità del servizio NCC è compatibile con i principi di ragionevolezza, proporzionalità, libertà di iniziativa economica e concorrenza quando mira ad assicurare una sede operativa, una rimessa e un effettivo collegamento del servizio con il territorio autorizzante.
  • Una volta accertata la legittimità dell’esclusione da una procedura selettiva, il concorrente non ha legittimazione o interesse a contestare il punteggio attribuito nella graduatoria provvisoria, poiché l’eventuale ricalcolo non potrebbe procurargli l’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieTaxi e noleggio con conducenteLicenze e autorizzazioni di poliziaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiCommercio e attività produttiveProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.