Cassazione Civile, Ordinanza n. 29308/2022 del 07/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione allo stato passivo dopo il rigetto della propria domanda di insinuazione per euro 33.836,07. La pretesa nasceva da un rapporto di appalto per la realizzazione di un complesso residenziale: la ricorrente sosteneva che la società poi fallita avrebbe emesso fatture eccessive o non dovute e che avrebbe dovuto emettere note di credito per euro 779.087,50 a rettifica di precedenti errate fatturazioni. Secondo la ricorrente, compensando tale importo con quanto il curatore le richiedeva sulla base di fatture rimaste insolute (euro 745.250,43), sarebbe residuato un suo credito di euro 33.836,07 da ammettere al passivo. Il Tribunale aveva però qualificato la domanda come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. e l'aveva respinta per mancata prova dei pagamenti effettuati, della loro indebitezza e degli accordi contrattuali che avrebbero giustificato le note di credito. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, con un primo motivo, violazione o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c., sostenendo che il credito non derivasse da un indebito pagamento ma dal saldo risultante dalla compensazione tra le reciproche partite; con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di fatti decisivi, invocando le proprie scritture contabili e una comunicazione del curatore da cui desumere l'avvenuto pagamento dell'intero debito salvo il residuo richiesto, e censurando l'affermazione del Tribunale sulla mancanza di prova dei pagamenti e della sovrafatturazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la qualificazione della pretesa come azione di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c., poiché il credito azionato come saldo attivo della compensazione rifletteva in sostanza l'assunto di aver pagato somme eccedenti il dovuto per i lavori appaltati. Ha quindi ribadito che chi agisce per ripetizione di indebito deve provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa giustificativa. Ha escluso che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, fossero opponibili al fallimento le scritture contabili dell'imprenditore ai sensi degli artt. 2709 e 2710 c.c., e ha rilevato che la prova non poteva ricavarsi nemmeno dalla comunicazione del curatore, priva di valore confessorio verso la massa. La ricorrente non aveva inoltre efficacemente censurato il rilievo del Tribunale sulla mancata prova specifica degli accordi contrattuali, delle voci sovrafatturate e dell'eccedenza dei compensi rispetto al prezzario regionale. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2033 c.c.
L'azione esercitata, pur prospettata come saldo da compensazione, è stata ricondotta alla ripetizione di indebito; chi la propone deve provare pagamento e mancanza di causa giustificativa.
artt. 2709 e 2710 c.c.
Le scritture contabili dell'imprenditore non sono opponibili al fallimento in opposizione allo stato passivo; la loro efficacia probatoria non è comunque automatica e resta affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito nei rapporti tra imprenditori.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Sono stati ravvisati i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma richiamata quale fonte dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una pretesa viene sostanzialmente fatta valere come restituzione di somme versate oltre il dovuto, la domanda va qualificata come azione di ripetizione di indebito anche se descritta in termini di saldo da compensazione tra partite reciproche.
- Nell'azione di ripetizione di indebito l'attore deve provare cumulativamente l'avvenuto pagamento e l'assenza di una giustificazione causale del pagamento stesso.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento non è opponibile alla massa l'efficacia probatoria delle scritture contabili dell'imprenditore nei termini previsti per i rapporti tra imprenditori; tali scritture non bastano da sole a fondare la prova del credito insinuato.
- Le dichiarazioni o le comunicazioni del curatore non hanno, di regola, valore confessorio idoneo a vincolare la massa fallimentare, perché il curatore non può disporre con confessione dei diritti dei creditori concorsuali.
- Se il giudice di merito ha rilevato l'assenza di prova specifica su sovrafatturazione, accordi sui corrispettivi e voci contestate, il ricorrente deve censurare puntualmente tali carenze probatorie, altrimenti la decisione resiste in cassazione.
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