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Sentenza

Sentenza n. 12442/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento del certificato medico della commissione medica locale della ASL Roma 1, n. -OMISSIS-, fascicolo -OMISSIS-, rilasciato in data 19.03.2026 di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 1 anno; del provvedimento della Motorizzazione civile di rinnovo della patente cat. B con riduzione della validità a 1 anno, di estremi ignoti; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi: Il verbale delle operazioni compiute dalla commissione medica della ASL Roma 1 per quanto riguarda la visita del ricorrente, allo stato non conosciuto; La relazione della commissione medica della ASL Roma 1 ai fini del rilascio della patente, allo stato non conosciuta; Del provvedimento di richiesta accertamento su matrici cheratiniche emesso in data 04.02.2026, e consegnato allo stesso nella medesima data, avente ad oggetto l’obbligo di esami cheratinici, sulle urine ed ematici per il rinnovo della patente di guida, nonché di ogni altro atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, e, comunque connesso.

Giustizia amministrativa202606507

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: certificato della Commissione medica locale della ASL Roma 1 e conseguente rinnovo della patente di categoria B con riduzione della validità a un anno, nonché il provvedimento di sottoposizione ad accertamenti tossicologici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (titolare di patente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato il rinnovo della patente di categoria B con validità limitata a un anno, nonché gli atti presupposti relativi alla richiesta di accertamenti su matrici cheratiniche, urine e sangue. La vicenda traeva origine da un controllo del 2012, nel quale era stato rilevato un tasso alcolemico di circa 0,6 g/l, seguito dalla sospensione cautelare della patente, dall'obbligo di visita presso la Commissione medica locale e, nel 2013, dalla guida con patente sospesa, cui era seguita la revoca della patente per sei mesi. Dopo il positivo esito dei controlli medici, nel 2015 la patente era stata rinnovata con scadenza decennale, fissata al 6 febbraio 2026. In occasione delle visite del 18 febbraio 2026, la Commissione aveva disposto un nuovo rinnovo, ma con validità annuale. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della nuova limitazione, ritenendola non più giustificata dal decorso di circa dieci anni senza ulteriori condotte illecite e dall'esito negativo degli accertamenti tossicologici.

La decisione

Il TAR ha accolto preliminarmente l'eccezione del Ministero relativa al difetto di legittimazione passiva, poiché l'oggetto sostanziale della controversia era esclusivamente il certificato emesso dalla Commissione medica locale. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato i provvedimenti impugnati. Il giudice ha rilevato che gli accertamenti psicofisici e la limitazione temporale della validità della patente hanno funzione precauzionale, diretta a verificare la permanenza dell'idoneità alla guida e a prevenire la guida in stato di alterazione da alcol o sostanze stupefacenti. Tuttavia, tale esigenza non può ritenersi persistente dopo il precedente rinnovo decennale, seguito da dieci anni senza condotte illecite o illegittime, soprattutto considerando che gli accertamenti tossicologici svolti per il nuovo rinnovo erano risultati negativi. Le spese di giudizio sono state compensate in ragione della particolarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 119, comma 4, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La disposizione è richiamata quale base dell'obbligo di sottoposizione alla visita medica presso la Commissione Medica Locale dopo la sospensione cautelare della patente.

  • art. 218, comma 6, d.lgs. 285/1992 (Codice della strada)

    La disposizione è richiamata in relazione alla sanzione accessoria della revoca della patente per sei mesi conseguente alla guida con patente sospesa.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in forma semplificata nella camera di consiglio, previa comunicazione alle parti.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione della sentenza.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    È richiamato, nella formulazione modificata dal d.lgs. 101/2018, a fondamento dell'oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • La limitazione temporale della validità della patente costituisce una misura di natura precauzionale, giustificata dalla necessità di verificare nel tempo la permanenza dell'idoneità psicofisica del conducente e di prevenire la guida in stato di alterazione.
  • La reiterazione di una limitazione annuale della validità della patente non può essere giustificata esclusivamente da pregresse vicende di abuso di alcol o di sospensione e revoca della patente quando, dopo un precedente rinnovo decennale, siano trascorsi dieci anni senza ulteriori condotte illecite o illegittime.
  • L'esigenza precauzionale di un rinnovo ravvicinato viene meno, in assenza di nuovi elementi attuali di rischio, quando il decorso di un lungo periodo senza violazioni e l'esito negativo degli accertamenti tossicologici dimostrano la permanenza dell'idoneità psicofisica alla guida.

Come è indicizzato

MateriePatenti e abilitazioni alla guida
RamiTrasporti e circolazione
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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