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Ordinanza

Ordinanza n. 727/2026 - Roma, Sezione 5

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento della disposizione del Commissario Straordinario per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 n. 13 del 12 giugno 2023, notificata alla ricorrente con PEC del 14 giugno 2023, avente ad oggetto “Discarica e impianto di recupero e riciclaggio rifiuti inerti in via Ardeatina, 1008 - Roma Società Eco Logica 200 S.r.l. Diffida, ai sensi dell''art. 208. Co. 13, lett. A) del D. Lgs. N. 152/2006 e ss.mm. ii. alla prosecuzione dell''attività in contrasto con le condizioni e le prescrizioni degli atti autorizzativi e delle successive disposizioni impartite da Roma Capitale”; di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché́ di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla ricorrente l’8 novembre 2024: per l’annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari, - della disposizione rep. n. 2024/0000037 e prot. RM/2024/0004745 del 3 settembre 2024, comunicata il 4 settembre 2024, avente ad oggetto “Discarica e impianto di recupero e riciclaggio rifiuti inerti in via Ardeatina, 1008 - Roma Società Eco Logica 200 S.r.l. Provvedimento di revoca, ai sensi dell’art. 208, co. 13, lett. c) del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., dell’autorizzazione di cui al Decreto n. 32 del 05.04.2007 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio” con cui il Commissario Straordinario di Governo per il Giubileo della Chiesa Cattolica 2025 ha revocato alla Eco Logica 2000 l’autorizzazione per l’utilizzo dell’impianto di recupero e di riciclaggio di rifiuti di cui al Decreto n. 32 del 5 aprile 2007 ed imposto alla stessa di provvedere entro 120 giorni “all’effettuazione delle attività come di seguito riportate: 1) rimozione totale dei prodotti riciclati abbancati sul corpo di discarica provenienti dall’attiguo impianto di recupero e ripristino delle quote come da piano di Adeguamento approvato con Decreto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 45 del 20.09.2006; 2) rimozione dell’impianto di recupero e riciclaggio (R13 e R5) di rifiuti inerti e ripristino dell’intero sito come da progetto approvato con Decreto n. 32 del 5.04.2007 del Commissario delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio” e alle altre attività specificate nel provvedimento; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202309823

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: disposizione commissariale di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto di recupero e riciclaggio di rifiuti inerti, con prescrizioni di rimozione dei prodotti riciclati, dell'impianto e di ripristino del sito; la domanda cautelare riguardava anche la precedente diffida alla prosecuzione dell'attività

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la disposizione commissariale che la diffidava dal proseguire l'attività in contrasto con le condizioni e prescrizioni degli atti autorizzativi e delle successive disposizioni di Roma Capitale. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo provvedimento di revoca dell'autorizzazione rilasciata per l'impianto di recupero e riciclaggio, chiedendone la sospensione cautelare. In una precedente fase cautelare il TAR aveva respinto la domanda relativa al ricorso introduttivo e aveva poi sospeso il provvedimento di revoca per consentire la finalizzazione delle commesse di vendita, subordinatamente alla predisposizione di un cronoprogramma. Il cronoprogramma prevedeva il controllo e l'eventuale ripristino dei presidi per le emissioni, la manutenzione dell'impianto e il riciclaggio dei rifiuti inerti stoccati. Il Commissario aveva concesso il nulla osta al temporaneo esercizio dell'impianto, subordinandolo al nulla osta dell'autorità giudiziaria, all'autorizzazione provvisoria alle emissioni in atmosfera e all'estensione delle polizze fideiussorie relative alla discarica e all'impianto. La società ha prodotto l'autorizzazione provvisoria alle emissioni e il nulla osta giudiziario conseguente al dissequestro dell'area, ma non ha dimostrato di avere ottenuto l'estensione delle polizze fideiussorie, nonostante i ripetuti rinvii concessi dal Collegio. Ha quindi depositato una lettera di intenti relativa alla possibile locazione del ramo d'azienda, sostenendo la difficoltà economico-finanziaria di costituire le cauzioni. Il Commissario ha chiesto il rigetto della domanda cautelare, osservando che i rifiuti inerti ancora non trattati avrebbero potuto essere conferiti presso altro impianto autorizzato.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto che, allo stato, non tutte le prescrizioni contenute nel nulla osta commissariale del 2 aprile 2025 fossero state adempiute, in particolare quella relativa all'estensione delle polizze fideiussorie, nonostante i numerosi rinvii concessi. La lettera di intenti depositata dalla società non è stata ritenuta idonea a dimostrare l'adempimento, né la concreta e attuale possibilità di adempimento, perché priva di efficacia obbligatoria, riferita a trattative meramente eventuali, redatta tra soggetti privati senza coinvolgimento delle amministrazioni e priva di un'esplicita attestazione dell'assolvimento delle prescrizioni commissariali. Il Collegio ha inoltre ritenuto non ulteriormente differibile il trattamento dei rifiuti stoccati, rilevando che essi potevano essere conferiti presso altro impianto autorizzato. La domanda cautelare è stata quindi rigettata, con fissazione dell'udienza pubblica di merito al 4 novembre 2026 e compensazione delle spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 208, comma 13, lett. a), d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa della diffida alla prosecuzione dell'attività in contrasto con le condizioni e prescrizioni degli atti autorizzativi.

  • art. 208, comma 13, lett. c), d.lgs. 152/2006

    È richiamato quale base normativa del provvedimento commissariale di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo dell'impianto.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale esaminata dal TAR.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione di un provvedimento ambientale può essere negata quando il beneficiario di un precedente provvedimento interinale o di un nulla osta condizionato non dimostri l'integrale adempimento delle prescrizioni imposte per il temporaneo esercizio dell'attività.
  • Una lettera di intenti, in quanto atto privo di efficacia obbligatoria e riferito a trattative precontrattuali eventuali, non dimostra di per sé né l'adempimento né la concreta e attuale soddisfacibilità di condizioni cautelari o amministrative, soprattutto quando sia redatta esclusivamente tra soggetti privati e non contenga un'esplicita attestazione dell'assolvimento delle prescrizioni imposte dall'amministrazione.
  • La tutela cautelare può essere negata quando l'interesse alla prosecuzione dell'attività deve essere bilanciato con l'esigenza non ulteriormente differibile di trattare rifiuti stoccati, ove il trattamento possa comunque essere effettuato mediante conferimento presso altro impianto autorizzato.

Come è indicizzato

MaterieRifiutiTutela cautelare
RamiAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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