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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20368/2023 del 12/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma della responsabilità penale per rissa (art. 588 c.p.). In sintesi: Nicola ed Emanuele Sedicina contestano l'assenza di contributo causale e l'errata valutazione cronologica dei fatti (sostengono che la loro condotta si sarebbe inserita prima che la rissa si concretizzasse e quindi non avrebbe inciso sul fatto tipico; invocano inoltre la prescrizione); Sardella contesta l'insufficienza della prova e chiede diversa determinazione della pena (avendo beneficiato di un concordato in appello); Sportelli lamenta un trattamento sanzionatorio sfavorevole rispetto ad altri imputati nonostante la rinuncia ad alcune impugnazioni; Marulli contesta la prova di un comportamento istigatorio e sostiene che non vi sia stato un contributo efficiente alla rissa, facendo valere anche la continuità del comportamento dagli spalti all'esterno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Per i Sedicina la Corte ha ritenuto infondata la valutazione 'atomistica' dei ricorrenti: la partecipazione consapevole e attiva ad un confronto tra fazioni, iniziato sugli spalti e proseguito all'esterno, è accertata (con riferimento anche alla dichiarazione di Nicola circa essere stato colpito all'uscita dello stadio). La prescrizione non è stata rilevabile dato il carattere inammissibile del ricorso. Per Sardella il ricorso è inammissibile perché, in caso di concordato in appello, sono precluse doglianze su motivi rinunciati o su vizi che non travalicano i limiti edittali della pena. Per Sportelli la differenza di trattamento sanzionatorio è giustificata dalla diversa entità degli aumenti per recidiva e continuazione fra primo e secondo grado. Per Marulli la Corte ritiene provata, anche da videoriprese e deposizioni degli agenti, la sua azione istigatoria che ha indotto altri a partecipare alla rissa. Conseguentemente, i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 588 cod. pen.

    Norma sulla rissa (primo e secondo comma): la Corte conferma l'applicabilità nei confronti degli imputati ritenendo provata la partecipazione consapevole e attiva alla rissa, anche sulla base di valutazione complessiva di prove testimoniali e video.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti dell'impugnazione in cassazione: i ricorsi devono rispettare i limiti formali dell'art. 173 disp. att., motivo per cui le doglianze sono state esaminate nei limiti ammessi.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Riferimento alla declaratoria di non punibilità (es. prescrizione): la Corte ricorda che l'inammissibilità del ricorso impedisce di formare un valido rapporto di impugnazione che consenta la rilevazione di cause di non punibilità successive alla sentenza impugnata.

  • art. 40 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di Marulli (concetto di causalità e apporto personale): la Corte ha ritenuto comunque sussistente il contributo efficiente di Marulli alla rissa, alla luce delle prove.

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    La sentenza di merito aveva escluso l'aumento per illecito di cui all'art. 75 comma 2 limitatamente ad alcune prescrizioni, con assoluzione per fatto non costituente reato; la questione è stata menzionata nel ricorso di Sportelli ma non ha prodotto diversa decisione in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità: applicata per condannare i ricorrenti a pagare le spese e 3.000 euro.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176

    Richiamo formale alle conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale; la norma è citata per indicare l'acquisizione di tali conclusioni nel fascicolo.

Massime di principio

  • La valutazione della partecipazione a una rissa va compiuta in termini globali e non 'atomistici': isolare frammenti della condotta può essere ritenuto insufficiente in sede di ricorso se la ricostruzione d'insieme prova la partecipazione consapevole.
  • In presenza di riprese video e depositi degli agenti, la Suprema Corte tende a ritenere provato l'apporto di soggetti che con gesti o inviti hanno fatto affluire altre persone nella rissa.
  • Le impugnazioni in cassazione sono escluse o dichiarate inammissibili se ripetitive, meramente assertive o difettose nel confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Quando in appello è stato concluso un concordato (patteggiamento o accordo sulla pena), le doglianze relative a motivi rinunciati o all'entità della pena sono in larga parte inammissibili in cassazione salvo che emergano illegittimità formali o superamento dei limiti edittali.
  • La prescrizione o altre cause di non punibilità sopravvenute non sono rilevabili se il ricorso è dichiarato inammissibile per carenze formali: l'inammissibilità impedisce la formazione del rapporto necessario per la rilevazione d'ufficio.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, è frequente la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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