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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39739/2021 del 13/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché non era stato notificato alla parte che doveva contraddire, ossia il Ministero dell'interno. La Corte richiama il principio secondo cui il ricorso per cassazione non notificato alla parte interessata è inammissibile. Non sono state disposte spese. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal diniego, da parte del tribunale, dello status di rifugiato e delle forme di protezione sussidiaria e umanitaria richieste da un cittadino straniero. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibile il gravame proposto contro l'ordinanza del tribunale. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo, come unico motivo, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e contestando la decisione della corte territoriale che aveva escluso l'impugnabilità del provvedimento del tribunale ai sensi dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008. Tuttavia il ricorso per cassazione non risulta notificato al Ministero dell'interno, che era il legittimo contraddittore.

Norme richiamate

  • art. 702-ter, comma 5, c.p.c.

    È richiamato come base del provvedimento del tribunale poi impugnato in appello.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008

    È la norma la cui applicabilità e interpretazione vengono contestate dal ricorrente con riguardo all'impugnabilità del provvedimento del tribunale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    È richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non sia stato notificato alla parte che ha interesse a contraddire nel giudizio di legittimità.
  • La regolare instaurazione del contraddittorio in cassazione costituisce un presupposto processuale essenziale, la cui mancanza impedisce l'esame del merito delle censure.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di notificazione al legittimo contraddittore, non si provvede sulle spese di lite se non vi è costituzione della parte intimata.
  • Nei giudizi in materia di protezione internazionale, l'eventuale contestazione sulla impugnabilità del provvedimento di merito resta assorbita se il ricorso per cassazione è processualmente invalido.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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