Sentenza n. 9327/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento del provvedimento di cui alla comunicazione Fasc. -OMISSIS-sd del 3 Marzo 2023 con il quale ANAC ha disposto l’inserimento, all’interno del Casellario Informatico degli Operatori Economici dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture, dell’annotazione relativa alla segnalazione pervenutagli da Messinaservizi Bene Comune s.p.a. in data 29 Luglio 2023; della comunicazione inviata da Messinaservizi Bene Comune s.p.a. acquisita al protocollo dell’ANAC in data 29 Luglio 2022 al numero 62247; del Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’Autorità di cui al D. Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 approvato con delibera n. 920 nell’adunanza del 16 ottobre 2019 e del Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio approvato nell’adunanza del 26 Febbraio 2014 e ss.mm.ii; del Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture approvato con Delibera n. 861 del 2 Ottobre 2019; di ogni altro atto relativo al procedimento per l’iscrizione nel casellario, ivi inclusa la comunicazione di avvio del procedimento e tutte quelle intervenute nel corso del procedimento stesso; di ogni altro atto o provvedimento che si ponga in rapporto di presupposizione, connessione o conseguenza con gli atti ed i provvedimenti sopra impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annotazione nel Casellario Informatico degli Operatori Economici disposta da ANAC in relazione alla segnalazione della stazione appaltante concernente una risoluzione contrattuale
Esito
Favorevole al resistente (autorità e stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'annotazione inserita da ANAC nel Casellario Informatico degli Operatori Economici, nonché la segnalazione della stazione appaltante, i regolamenti ANAC richiamati e gli ulteriori atti del procedimento. Nel corso del giudizio la ricorrente ha riferito che ANAC aveva cancellato l'annotazione, a seguito della comunicazione dell'intervenuto accordo transattivo tra l'operatore economico e la stazione appaltante, idoneo a travolgere la risoluzione contrattuale oggetto dell'annotazione. Ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La cancellazione dell'annotazione da parte di ANAC, determinata dal sopravvenuto accordo transattivo tra l'operatore economico e la stazione appaltante e idoneo a superare la risoluzione annotata, ha eliminato l'interesse attuale della ricorrente all'annullamento dell'annotazione del 3 marzo 2023. Il Collegio ha escluso la cessazione della materia del contendere e ha qualificato l'esito come sopravvenuta carenza di interesse. Le spese sono state eccezionalmente compensate tra tutte le parti, considerando la peculiarità della vicenda e il fatto che il contenzioso era stato co-determinato dall'originaria risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante e successivamente superata mediante l'accordo transattivo.
Norme richiamate
art. 108, comma 3, d.lgs. 50/2016
La risoluzione contrattuale adottata dalla stazione appaltante costituiva il presupposto della segnalazione e dell'annotazione nel Casellario; il successivo accordo transattivo è stato ritenuto idoneo a travolgerla.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale nell'ambito dell'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato.
Massime di principio
- La cancellazione, nel corso del giudizio, dell'annotazione contestata elimina l'interesse attuale dell'operatore economico all'annullamento dell'atto e determina l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
- La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto di fatti o provvedimenti successivi alla proposizione del ricorso, la decisione richiesta non può più arrecare un'utilità concreta e attuale al ricorrente.
- Un accordo transattivo tra operatore economico e stazione appaltante, quando sia idoneo a superare la risoluzione contrattuale posta a fondamento dell'annotazione, può determinare la cancellazione dell'annotazione e la conseguente improcedibilità del giudizio impugnatorio.
- La compensazione delle spese può essere disposta eccezionalmente in ragione della peculiarità della vicenda, anche quando il contenzioso sia stato co-determinato dall'originaria decisione della stazione appaltante successivamente superata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →