Cassazione Penale, Sentenza n. 23215/2024 del 10/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti erano stati condannati per peculato per essersi appropriati di parte dei compensi ricevuti da pazienti visitati in regime di intramoenia allargata, omettendo di versare la quota dovuta alla ASL. Hanno impugnato sostenendo principalmente: (1) intervenuta prescrizione dei reati, dedotta dal riferimento temporale generico "nell'anno 2010" e basandosi sul principio del favor rei; (2) carenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato perche le appropriazioni erano di modesta entità e riconducibili a errori di gestione/fatturazione da parte della segretaria, non a volontà di appropriarsi delle somme.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione. Ha confermato il criterio della Corte d'appello che aveva individuato il dies a quo nel momento dell'ultima prestazione per la quale non era stata emessa fattura, ma ha calcolato che, tenuto conto del termine massimo e dei giorni di sospensione, la prescrizione si è comunque perfezionata: per Zappalà il termine ultimo individuato era il 10 dicembre 2010 con prescrizione maturata il 24 dicembre 2023; per Bonaccorsi il termine ultimo individuato era il 18 agosto 2010 con prescrizione maturata il 3 settembre 2023. La Corte ha inoltre osservato che, astrattamente, il reato di peculato poteva risultare non configurabile quando si tratti della mera violazione dell'obbligo di fatturazione (mancanza di titolo di legittimazione), ma tale questione è rimasta secondaria rispetto all'estinzione per prescrizione che impone la pronuncia di non doversi procedere.
Norme richiamate
artt. 157 e 158 cod. pen.
Norme sul decorso e sui termini della prescrizione e sulle sospensioni/interruzioni: applicate per determinare la scadenza della prescrizione dei reati contestati.
Giurisprudenza - Sez.6, n. 16202 dell'11/3/2021 (Voza)
Riferimento alla regola consolidata secondo cui, in mancanza di specificazione, il riferimento temporale generico può ancorarsi al giorno più favorevole all'imputato; citata come principio generale ma giudicata non applicabile se la data può essere resa certa con deduzioni logiche.
Giurisprudenza - Sez.6, n. 7245 del 12/1/2024 (Gueye)
Precisazione che il principio del favor rei sul decorso della prescrizione opera soltanto in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione; se la data può essere eliminata l'incertezza, si può fissare il dies a quo in base a elementi deducibili.
Giurisprudenza - Sez.6, n. 45084 del 19/1/2021 (Genazzanì)
Sottolinea che per il peculato è necessario un titolo di legittimazione che leghi l'appartenenza del bene a norme di legge o organizzative: la mera disponibilità di fatto o la violazione disciplinare non sono di per sé sufficienti a configurare il reato.
Massime di principio
- Il principio del "favor rei" in tema di prescrizione per un riferimento temporale generico vale solo in condizioni di incertezza assoluta: se è possibile individuare la data più tarda deducendola dagli atti (es. ultima prestazione per la quale non è stata emessa fattura), il dies a quo può essere ancorato a quella data.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto non solo del termine ordinario previsto dalla norma ma anche di eventuali periodi di sospensione (es. 197 giorni nel caso), il che può spostare sostanzialmente la data di estinzione del reato.
- Nelle ipotesi di appropriazione di somme relative ad attività intramoenia, occorre accertare l'esistenza di un titolo normativo o organizzativo che attribuisca la disponibilità delle somme all'amministrazione: la sola omissione della fatturazione o errori amministrativi potrebbero non integrare il peculato.
- Se risulta intervenuta la prescrizione, la Corte pronuncia l'annullamento senza rinvio e la dichiarazione che non si deve procedere; questioni sostanziali ulteriori (es. configurabilità del reato) restano astrattamente valutabili ma non decidibili se la prescrizione è intervenuta.
- Per la difesa è strategico conservare e produrre documentazione precisa sulle date delle prestazioni, sugli incassi e sulla regolamentazione amministrativa dell'attività intramoenia, sia per contestare la data da cui decorre la prescrizione sia per dimostrare l'assenza di un titolo che leghi le somme all'ente pubblico.
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