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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21879/2025 del 10/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Firenze che ha confermato la condanna per rapina aggravata e lesioni aggravate. Il ricorso si articola in due motivi: (1) mancato riconoscimento della diminuente del fatto di lieve entità (richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 86/2024) in relazione alla rapina di una bicicletta di scarso valore; (2) errata applicazione dell'aggravante della "privata dimora" (art. 628, comma 3, n. 3‑bis c.p.), perché la bicicletta era sottratta in un cortile condominiale/parcheggio ritenuto aperto al pubblico, con conseguente mancanza della sfera privata del proprietario e del dolo specifico relativo alla circostanza aggravante.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per quanto concerne il primo motivo (mancato riconoscimento della lieve entità), ritenendo che la questione, essendo la pronuncia della Corte costituzionale intervenuta prima dell'udienza di appello, doveva essere proposta in appello e non poteva essere sollevata per la prima volta in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto fondato: la Corte d'appello non ha adeguatamente motivato il rigetto dell'eccezione difensiva sulla non riconducibilità del cortile condominiale alla sfera privata del proprietario e sulla rilevanza del dolo. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'aggravante di cui all'art. 628, comma 3, n. 3‑bis c.p. e al relativo trattamento sanzionatorio, rinviando per nuovo giudizio a diversa sezione della Corte d'appello di Firenze. Ha dichiarato irrevocabile la condanna per il reato di rapina impropria e ha dichiarato inammissibile il ricorso per il resto.

Norme richiamate

  • art. 628, comma 3, n. 3-bis, cod. pen.

    Aggravante per il delitto di rapina quando il fatto è commesso nella privata dimora; qui la Corte ha ritenuto che la qualificazione del luogo richiede una valutazione della sfera privata del proprietario e del relativo dolo, che non è stata adeguatamente svolta dalla Corte d'appello.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 86 del 2024

    pubblicata sulla G.U. del 15 maggio 2024

    Ha esteso il riconoscimento della diminuente della lieve entità anche al delitto di rapina; tuttavia la Cassazione ha ritenuto che, essendo la pronuncia sopravvenuta prima dell'udienza di appello, la sua applicazione dovesse essere sollevata già in appello.

  • Sez. 2, n. 19543 del 27/03/2024

    Principio procedurale secondo cui una modifica normativa o giurisprudenziale sopravvenuta e applicabile deve essere prospettata nel giudizio d'appello; la mancata proposizione in appello rende inammissibile la deduzione per la prima volta in cassazione.

  • Sezioni unite, sent. n. 31345 del 23/03/2017 (D'Amico)

    Richiamata come principio in tema di sfera relazionale tra proprietario e luogo ove è parcheggiato il bene; la difesa aveva invocato questi principi per sostenere l'inesistenza della privata dimora nel caso di cortile condominiale aperto.

  • Sez. 5, n. 50105 del 05/12/2023 (Santin)

    Giurisprudenza citata dalla Corte d'appello ma ritenuta non del tutto pertinente dalla Cassazione, perché riguarda diversa fattispecie (furto in box chiuso in edificio diverso da quello di residenza del proprietario) e quindi non esauriva l'onere motivazionale richiesto nel caso concreto.

Massime di principio

  • Se una pronuncia normativa o costituzionale sopravviene prima dell'udienza di appello, la sua applicazione deve essere tempestivamente prospettata in appello; chi non lo fa rischia l'inammissibilità del motivo in cassazione.
  • L'aggravante della "privata dimora" richiede che il luogo sia effettivamente riconducibile alla sfera privata del proprietario e che vi sia il dolo specifico collegato alla circostanza; luoghi comuni ma accessibili al pubblico (es. cortili condominiali aperti) possono non rientrare nella nozione di privata dimora.
  • La Corte di merito deve motivare specificamente il rigetto di questioni che incidono sulle circostanze aggravanti: il richiamo a precedenti non perfettamente sovrapponibili non supplisce all'onere motivazionale.
  • La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza (es. limitatamente a un'aggravante) e rinviare la valutazione a diversa sezione di merito senza intaccare la pronuncia sulla responsabilità quando questa non sia coinvolta dal vizio rilevato.
  • In caso di valori economici limitati del bene sottratto, il riconoscimento della diminuente della lieve entità è possibile per il reato di rapina, ma la relativa eccezione deve essere tempestivamente proposta nel grado di giudizio in cui la nuova regola è già operativa.

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