Sentenza del 22/06/2017 n. 3809 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento sintetico ex art. 38 del DPR n. 600/1973 - rilevanza dell'apporto dato dal coniuge al sostenimento delle spese considerate dall'Ufficio accertatore - sussiste - Assolvimento dell'onere probatorio da parte del contribuente che dimostri di aver conseguito le risorse economiche necessarie a seguito di un disinvestimento patrimoniale - sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto fondato. L'accertamento deve essere annullato o comunque riconsiderato quando l'Ufficio non tiene conto dell'apporto economico del coniuge e il contribuente fornisce una prova documentale idonea dell'origine delle somme impiegate, dimostrando che esse derivano da un disinvestimento patrimoniale. In tal modo il contribuente assolve l'onere probatorio posto a suo carico nell'ambito dell'accertamento sintetico.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato l'accertamento sintetico emesso ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 600/1973, sostenendo che l'Ufficio avesse determinato sinteticamente il reddito senza considerare adeguatamente il contributo economico del coniuge al sostenimento delle spese rilevate. Ha inoltre dimostrato documentalmente che le risorse utilizzate per tali spese derivavano da un precedente disinvestimento patrimoniale, e non necessariamente da redditi non dichiarati.
Norme richiamate
DPR n. 600/1973, art. 38
La norma disciplina l'accertamento sintetico del reddito sulla base delle spese e degli elementi di capacità contributiva. Il contribuente può superare la presunzione dimostrando documentalmente l'origine delle risorse utilizzate e la loro disponibilità, anche quando derivino da disinvestimenti patrimoniali o dall'apporto economico del coniuge.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico, l'Amministrazione deve valutare concretamente tutte le fonti che possono aver finanziato le spese contestate, compreso il contributo economico del coniuge.
- Il contribuente può contrastare la presunzione di maggior reddito dimostrando con documenti tracciabili che le somme impiegate derivano da disinvestimenti patrimoniali, risparmi o altre disponibilità già esistenti.
- Non è sufficiente affermare genericamente che le spese sono state sostenute dal coniuge o con patrimonio preesistente: occorre fornire una ricostruzione documentata dell'origine, dell'entità e della disponibilità delle somme.
- L'Ufficio non può considerare automaticamente ogni spesa familiare come sostenuta esclusivamente dal contribuente senza verificare la situazione economica complessiva del nucleo familiare.
- La prova documentale dell'effettiva provenienza delle risorse può rendere inattendibile la presunzione di reddito non dichiarato e condurre all'annullamento dell'accertamento.
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