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Sentenza

Sentenza n. 7141/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: In appello, la sentenza del TAR Molise n. 136 del 30 aprile 2024, che aveva annullato la nota regionale del 7 luglio 2020 recante richiesta di emissione di una nota di credito di euro 837.083,15 per prestazioni ospedaliere erogate nel 2018

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (struttura sanitaria accreditata)

Prevale il privato

La controversia

La Regione Molise, il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro sanitario, la Presidenza del Consiglio dei ministri, i Ministeri della Salute e dell’Economia e delle Finanze e la Conferenza Stato-Regioni hanno appellato la sentenza del TAR Molise che aveva accolto il ricorso della struttura sanitaria accreditata contro la richiesta regionale di una nota di credito di euro 837.083,15. Gli appellanti hanno sostenuto che la riduzione delle somme riconosciute alla Regione nell’ambito della mobilità sanitaria interregionale incideva sul rapporto con la struttura e sulla remunerabilità delle prestazioni extrabudget; il contratto 2016-2018 avrebbe subordinato il pagamento delle prestazioni extraregionali alle somme riconosciute in sede di compensazione e posto sull’erogatore il rischio della mancata remunerazione. Hanno inoltre dedotto che la nota fosse adeguatamente motivata mediante il richiamo alla decurtazione disposta dall’Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e che la struttura avesse accettato una clausola contrattuale di adeguamento in caso di sopravvenienze normative, così da escludere la necessità della sua partecipazione procedimentale. La struttura appellata ha eccepito la genericità dei motivi d’appello, chiedendone il rigetto.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello: i motivi erano distinti e sufficientemente specifici. Nel merito ha confermato la sentenza del TAR, ritenendo assorbente il difetto di adeguata istruttoria e motivazione della nota regionale. La nota non esponeva il procedimento di calcolo dell’importo richiesto e si limitava a richiamare l’Intesa Stato-Regioni, nonostante una precedente nota commissariale avesse riconosciuto alla struttura un valore della produzione di almeno euro 55.572.386. L’Intesa regola i rapporti finanziari tra Stato e Regioni e determina il concorso statale alla spesa sanitaria, ma non modifica unilateralmente e automaticamente i rapporti contrattuali già perfezionati con le strutture erogatrici: la Regione poteva far ricadere sulla struttura la decurtazione statale soltanto esercitando in modo motivato il relativo potere. L’art. 6, comma 11, del contratto subordinava il pagamento delle prestazioni extrabudget all’esito della compensazione interregionale, ma non imponeva l’identità tra remunerazione e finanziamento statale né precludeva l’impiego di risorse regionali. La nota di credito non costituiva quindi mera attuazione vincolata di una sopravvenuta norma nazionale; era necessaria la partecipazione dell’Istituto al procedimento. Le variazioni sopravvenute dei tetti di spesa non possono retroagire automaticamente su prestazioni già eseguite o contratti perfezionati, salvo rimodulazione dell’accordo o formale esercizio di poteri autoritativi previsti dalla legge o dalle clausole contrattuali, con adeguata attività procedimentale. Appello respinto e spese del grado compensate.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 11, del contratto di budget

    Quanto alla interpretazione dell’art. 6, comma 11, del contratto, va rilevato che la relativa previsione subordina il pagamento delle prestazioni extra-budget all’esito della compensazione interregionale, ma non impone che la remunerazione debba essere identica al finanziamento statale o che la Regione non possa utilizzare risorse proprie.

    La clausola condiziona il pagamento delle prestazioni extrabudget all’esito della compensazione interregionale, ma non limita l’importo dovuto al finanziamento statale né vieta alla Regione di impiegare risorse proprie.

Massime di principio

  • Un’intesa Stato-Regioni che disciplina il riparto del finanziamento sanitario statale regola i rapporti finanziari tra i livelli di governo, ma non modifica unilateralmente e automaticamente i rapporti contrattuali già perfezionati tra una Regione e una struttura sanitaria erogatrice.
  • La Regione può trasferire sulla struttura sanitaria gli effetti di una decurtazione del finanziamento statale soltanto mediante un esercizio motivato del potere pertinente; il mero richiamo all’intesa di riparto non basta a giustificare la riduzione della remunerazione.
  • Una richiesta di restituzione o di emissione di nota di credito relativa a prestazioni sanitarie già erogate deve indicare l’istruttoria e il procedimento di calcolo dell’importo, soprattutto quando contrasti con precedenti riconoscimenti amministrativi del valore della produzione.
  • La subordinazione contrattuale del pagamento delle prestazioni extrabudget all’esito della compensazione interregionale non comporta, di per sé, che la remunerazione debba coincidere con il finanziamento statale né esclude l’utilizzo di risorse proprie regionali.
  • Le variazioni sopravvenute dei tetti di spesa non retroagiscono automaticamente sulle prestazioni già eseguite o sui contratti perfezionati; occorre una rimodulazione dell’accordo oppure il formale esercizio di poteri autoritativi previsti dalla legge o dalle clausole contrattuali, accompagnato da adeguata attività procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamento
RamiSanità
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

Testo integrale

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