Ordinanza n. 3545/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 1° aprile 2026 con il quale la 7^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025 (bandito con Decreto del Ministro della Giustizia del 30 giugno 2025 - GU n. 56 del 18-7-2025), istituita presso la Corte di Appello di Milano, ha reso noto, tramite il portale del Ministero della Giustizia la non ammissione della Dott.ssa Eleonora Caracci (busta n. 525) a sostenere la prova orale del predetto Esame di abilitazione, recepito dalla Corte di Appello di Roma; - del verbale della seduta del giorno 11 febbraio 2026 di correzione della prova da parte della 7^ Sottocommissione per gli Esami di Avvocato per la sessione 2025, istituita presso la Corte di Appello di Milano nella parte in cui non ammette la Dott.ssa Eleonora Caracci alla prova orale, reso noto all’odierna ricorrente a seguito di formale istanza di accesso presentata in data 2 aprile 2026; - della valutazione negativa consistente nella votazione di 15/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all’elaborato redatto dalla candidata; - di ogni altro eventuale verbale e/o atto della Commissione Centrale e/o delle Sottocommissioni istituite presso la CDA di Milano e la CDA di Roma che, in seguito all'esito negativo, hanno conseguentemente non ammesso alla prova orale la Dott.ssa Eleonora Caracci, ancorché non conosciuti; - di tutti gli atti presupposti, connessi e successivi ai sopra indicati atti ancorché non conosciuti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione forense, conseguente alla valutazione di 15/30 dell'elaborato scritto
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione esaminatrice)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La candidata ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del 1° aprile 2026 con cui le è stata comunicata la non ammissione alla prova orale dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, il verbale dell'11 febbraio 2026 relativo alla correzione dell'elaborato e la valutazione negativa di 15/30, nonché gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a., con riferimento al fumus boni iuris e al periculum in mora.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Nell'ambito della cognizione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto che il ricorso non presentasse profili di evidente fondatezza e, in particolare, che la valutazione tecnico-discrezionale della commissione esaminatrice non apparisse manifestamente illogica. Ha inoltre escluso la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile, poiché la prova orale avrebbe potuto essere sostenuta successivamente nell'ipotesi di esito favorevole del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata valutata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha escluso sia l'evidente fondatezza della pretesa sia il pericolo di un danno grave e irreparabile.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la sospensione di un giudizio negativo di una commissione esaminatrice richiede almeno un profilo non manifestamente infondato di illegittimità e la sussistenza di un pericolo di danno grave e irreparabile.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali delle commissioni esaminatrici non possono essere sostituite dal giudice in sede cautelare quando non risultino manifestamente illogiche.
- Il pregiudizio derivante dalla non ammissione a una prova orale non è necessariamente irreparabile se, in caso di esito favorevole del giudizio di merito, la prova può essere sostenuta in un momento successivo.
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