Cassazione Penale, Sentenza n. 10045/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/09/2025 che, in sede esecutiva, aveva rigettato l'istanza del ricorrente di riconoscere il vincolo della continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen., e art. 671 cod. proc. pen., rispetto a più sentenze irrevocabili (punti 1-9 del provvedimento). Il ricorrente sosteneva l'esistenza di un programma criminoso unitario, anche in considerazione della parziale riconoscenza della continuazione per i fatti indicati ai punti 2 e 7, e deduceva che la tossicodipendenza documentata giustificasse l'unificazione esecutiva. La Corte di appello aveva invece ritenuto ostativa la «eterogeneità» dei comportamenti, la spiccata propensione al crimine e la lunga carriera del ricorrente, e aveva valutato irrilevante, senza elementi concreti di collegamento, lo status di tossicodipendente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che per il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, è necessario dimostrare l'esistenza di un programma criminoso unitario, concepito nelle sue linee essenziali, mediante elementi concreti e specifici (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità di condotta, causa e sistematicità). Ha ritenuto congrua la valutazione della Corte di appello secondo cui la varietà tipologica dei reati commessi tra il 26/02/2016 e il 20/04/2019 e la reiterazione delinquenziale indicano una propensione al crimine incompatibile con la continuazione (diversa invece la fattispecie già riconosciuta per i soli punti 2 e 7). Ha inoltre precisato che lo status di tossicodipendente può giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se vi siano elementi concreti che colleghino i reati a questa condizione, cosa non dimostrata nel caso di specie. Rigetto del ricorso, condanna del ricorrente alle spese e ordine di anonimizzazione ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30/06/2003 n.196.
Norme richiamate
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un programma criminoso unitario, originariamente progettato nelle sue linee essenziali; non è applicabile quando la reiterazione di reati esprime una propensione abituale o uno stile di vita criminale.
art. 671 cod. proc. pen.
Disposizione procedurale rilevante per il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: la valutazione deve fondarsi su elementi concreti e specifici che dimostrino la preordinazione dei reati.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Principio di diritto richiamato: il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.); non è sufficiente valorizzare solo alcuni indici se i reati successivi risultano programmati in modo 'estemporaneo'.
Massime di principio
- Per ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva è necessario provare, con elementi concreti e specifici, l'esistenza di un programma criminoso unitario progettato almeno nelle linee fondamentali.
- La semplice reiterazione di reati o una lunga carriera criminoso-tipo non bastano: la 'propensione al crimine' e la varietà tipologica dei reati possono anzi escludere la continuazione e richiamare istituti diversi (recidiva, abitualità, professionalità nel reato).
- Lo status di tossicodipendente può giustificare l'unicità del disegno criminoso solo se esistono elementi che dimostrino un nesso causale e una dipendenza funzionale dei reati dallo stato di tossicodipendenza.
- Il riconoscimento parziale della continuazione tra alcuni reati non comporta automaticamente l'estensione a ulteriori sentenze: ogni collegamento va valutato con riferimento ai singoli reati e alle concrete emergenze processuali.
- In sede esecutiva il giudice deve motivare la decisione con riferimento agli indicatori giurisprudenziali consolidati (omogeneità dei beni protetti, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, ecc.) e non basarsi su valutazioni meramente presuntive o generiche.
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