Sentenza n. 717/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Fondi n.177 del 15 luglio 2014, di demolizione delle opere edilizie eseguite abusivamente e rimessa in pristino dello stato dei luoghi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e rimessione in pristino di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, deducendo, in primo luogo, che la successiva domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 avrebbe reso inefficace l'ordinanza e impedito l'irrogazione della sanzione acquisitiva, oltre alla violazione dell'obbligo di conclusione del procedimento ex art. 2 l. n. 241/1990. In secondo luogo, ha sostenuto che le opere, in quanto coessenziali al fabbricato principale e non autonomamente utilizzabili, dovessero essere qualificate come pertinenza urbanistica, con conseguente applicazione della sanzione pecuniaria in luogo della demolizione; sono stati inoltre dedotti eccesso di potere, difetto di motivazione, violazione dei principi di buon andamento e affidamento, disparità di trattamento e manifesta ingiustizia. Dagli accertamenti comunali risultavano un manufatto residenziale di 48 mq già abusivo e oggetto di completamento, una struttura di circa 10 mq, una tettoia di circa 35 mq, un bagno esterno di circa 3 mq, un gazebo di circa 24 mq e l'asfaltatura di una striscia di terreno.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha preliminarmente chiarito che il giudizio riguarda la legittimità dell'ordinanza al momento della sua adozione, non la sua efficacia sopravvenuta. Poiché l'istanza di accertamento di conformità è stata presentata il 2 ottobre 2014, dopo l'adozione dell'ordinanza del 15 luglio 2014 e la sua notificazione del 22 luglio 2014, essa non può incidere sulla legittimità originaria dell'atto. In ogni caso, l'istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende soltanto l'efficacia dell'ordine demolitorio e il termine per l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, per il periodo necessario alla definizione dell'istanza, soggetta a silenzio-rigetto dopo 60 giorni. Nel merito, le opere sono state qualificate come interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di permesso di costruire, sicché era corretta l'adozione dell'ordinanza di demolizione ex art. 31 d.P.R. n. 380/2001. La natura abusiva e l'entità degli interventi escludevano la qualificazione come pertinenze urbanistiche e non consentivano la sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della risalenza del ricorso.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
La realizzazione di interventi qualificabili come nuova costruzione in assenza di permesso di costruire legittima l'adozione dell'ordinanza di demolizione e di rimessione in pristino.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
La domanda di accertamento di conformità presentata dopo l'adozione dell'ordinanza non incide sulla legittimità originaria dell'atto; produce soltanto la sospensione temporanea della sua efficacia e del termine per l'acquisizione gratuita, con formazione del silenzio-rigetto decorsi 60 giorni.
art. 2 l. n. 241/1990
L'obbligo di conclusione del procedimento non determina l'illegittimità dell'ordinanza demolitoria per il solo fatto della successiva presentazione di un'istanza di sanatoria.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La controversia è stata decisa in camera di consiglio da remoto nell'ambito di un'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La legittimità di un'ordinanza di demolizione deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione; una successiva domanda di accertamento di conformità non può incidere sulla legittimità originaria dell'atto, ma può rilevare soltanto sul piano della sua efficacia e dell'interesse a ricorrere.
- La presentazione di una domanda di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 380/2001 sospende temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza demolitoria e il termine per l'acquisizione gratuita dell'area al patrimonio comunale, senza determinare una sospensione indefinita; decorso il termine di 60 giorni senza provvedimento espresso, si forma il silenzio-rigetto.
- Gli interventi di nuova costruzione realizzati in assenza di permesso di costruire sono soggetti all'ordinanza di demolizione prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 380/2001.
- La qualificazione urbanistica come pertinenza non è configurabile per opere abusive che, per consistenza ed entità, costituiscono interventi di nuova costruzione; in tale ipotesi non è sostituibile la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →