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Ordinanza

Ordinanza n. 447/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202501859

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, immissione in possesso, sgombero e trascrizione relativa a un lotto e a un manufatto abusivo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare, l’ordinanza comunale n. 13 del 19 giugno 2025, notificata il 27 giugno 2025, con cui è stata disposta l’acquisizione gratuita di diritto al patrimonio comunale del lotto, l’immissione in possesso, lo sgombero dell’immobile e della pertinenza e la trascrizione del provvedimento nei pubblici registri. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti nel ricorso. Il Comune si è costituito con atto di pura forma, senza depositare documentazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare per mancanza del periculum in mora. Ha rilevato che il manufatto abusivo era già stato demolito e sgomberato e che, qualora nel giudizio di merito fosse pronunciato l’annullamento dell’atto acquisitivo, ne sarebbe conseguita l’efficacia ripristinatoria del diritto di proprietà in favore delle ricorrenti. In vista della prosecuzione del giudizio di merito, il TAR ha disposto l’acquisizione degli atti e documenti posti a fondamento del provvedimento impugnato, onerando le ricorrenti di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza l’ordinanza di demolizione n. 68/2019, l’ordinanza n. 114 dell’1 settembre 2023 con prova della notifica, l’autorizzazione alla demolizione n. 54848 del 31 ottobre 2023, la SCIA dell’1 dicembre 2023 e la comunicazione di fine lavori del 26 gennaio 2024. Ha inoltre ritenuto nulla, per difetto di forma, la procura alle liti del Comune, priva della sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente, ordinando la regolarizzazione della costituzione mediante nuova procura debitamente sottoscritta entro il termine perentorio di trenta giorni. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in considerazione della costituzione irregolare e meramente formale del Comune.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata alla luce dei presupposti della tutela cautelare; il diniego è stato fondato sull’assenza del periculum in mora.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Utilizzato, unitamente all’art. 65, comma 3, c.p.a., quale base per disporre l’acquisizione degli atti e documenti rilevanti ai fini della decisione di merito.

  • art. 65, comma 3, c.p.a.

    Utilizzato per disporre l’acquisizione istruttoria della documentazione posta a fondamento dell’atto impugnato.

  • art. 83, comma 3, c.p.c.

    La procura alle liti rilasciata dal Comune senza sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente è stata ritenuta nulla per difetto di forma.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 182, comma 2, c.p.c., per la regolarizzazione della costituzione processuale del Comune.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Ha costituito la base per assegnare al Comune un termine perentorio per il rilascio di una nuova procura regolare.

Massime di principio

  • La tutela cautelare non può essere concessa quando il pregiudizio grave e irreparabile non è attuale, in particolare se l’opera abusiva è già stata demolita e sgomberata e l’eventuale annullamento dell’atto acquisitivo è idoneo a ripristinare la posizione proprietaria del ricorrente.
  • Nel giudizio amministrativo il giudice può disporre l’acquisizione degli atti e dei documenti sui quali si fonda il provvedimento impugnato, onerando la parte interessata del relativo deposito entro un termine stabilito, quando ciò sia necessario per la prosecuzione della fase di merito.
  • La procura alle liti rilasciata da un ente pubblico è nulla per difetto di forma se manca la sottoscrizione del legale rappresentante dell’ente; la costituzione processuale può essere regolarizzata mediante il rilascio di una nuova procura debitamente sottoscritta entro il termine perentorio assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiTutela cautelareIncompetenzaNullità del provvedimento

Testo integrale

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