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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione per anomalia dell’offerta nella gara per servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, classificatasi al quarto posto dopo l’esclusione dei primi tre concorrenti, ha impugnato l’esclusione disposta all’esito della verifica di anomalia dell’offerta. Con il primo motivo ha contestato l’illegittimità dell’avvio della verifica sulla base della sola regola dei quattro quinti, in assenza di elementi specifici indicativi dell’anomalia. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. n. 36/2023, sostenendo che la quota del 65% dell’importo posto a base di gara, non soggetta a ribasso, garantisse già l’equo compenso e che la quota residua del 35% potesse essere ribassata anche integralmente; ha inoltre sostenuto che la quota non ribassabile comprendesse proporzionalmente anche spese e oneri accessori. In via subordinata ha chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla compatibilità eurounitaria dell’art. 41, comma 15-bis. L’esclusione era stata motivata dall’inattendibilità economica dell’offerta, caratterizzata da un ribasso del 100% sulla quota ribassabile, e dalla ritenuta erosione della quota del 65% destinata alla remunerazione dell’equo compenso, in ragione di costi dichiarati pari a euro 8.473,66.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’esclusione, disponendo la rinnovazione della verifica di anomalia. Ha ritenuto che l’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. n. 36/2023 consenta di ribassare anche del 100% la quota del 35%, poiché il confronto competitivo riguarda esclusivamente tale parte, mentre il 65% dell’importo complessivo è fisso e non ribassabile. Poiché l’importo posto a base di gara comprende compensi, spese e oneri accessori, anche questi ultimi sono proporzionalmente ricompresi nella quota non ribassabile, che è quindi astrattamente idonea a garantire l’equilibrio e la remuneratività dell’offerta. Ciò non esclude il potere-dovere della stazione appaltante di verificare l’anomalia quando il ribasso sulla quota del 35% faccia apparire l’offerta sospetta, ma impone al RUP una motivazione analitica e rigorosa sulle ragioni concrete per cui il ribasso comprometterebbe la sostenibilità complessiva e la remuneratività della prestazione. Nel caso concreto, l’amministrazione si era limitata ad affermare che la mera esistenza dei costi dichiarati incideva sulla quota del 65%, senza spiegare perché costi pari a euro 8.473,66 potessero erodere la quota non ribassabile di euro 182.813,04. Tale motivazione è stata ritenuta fondata su un automatismo indimostrato. Il TAR ha distinto il precedente giurisprudenziale richiamato dall’amministrazione, relativo a una disciplina anteriore e a una gara che separava compensi e spese. La questione pregiudiziale europea è stata assorbita. Le spese di lite sono state compensate per la novità della questione, con contributo unificato a carico dell’amministrazione.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    eventuale definizione del giudizio con sentenza semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.

  • art. 110 d.lgs. n. 36/2023

    Disciplina la verifica dell’anomalia dell’offerta, attivata dalla stazione appaltante nei confronti dell’offerta sospetta.

  • art. 41, comma 15-bis, d.lgs. n. 36/2023

    I corrispettivi determinati secondo le modalità dell’allegato I.13 sono utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell’individuazione dell’importo da porre a base di gara per gli affidamenti di cui all’articolo 108, comma 2, lettera b), comprensivo dei compensi, nonché delle spese e degli oneri accessori, fissi e variabili. [...] per il 65 per cento dell’importo determinato ai sensi del primo periodo, l’elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso [...] il restante 35 per cento dell’importo da porre a base di gara può essere assoggettato a ribasso

    La quota del 65% dell’importo complessivo posto a base di gara è fissa e non ribassabile; la quota residua del 35% è ribassabile, anche integralmente. Poiché l’importo complessivo comprende compensi, spese e oneri accessori, questi ultimi sono proporzionalmente inclusi anche nella quota non ribassabile.

  • art. 108, comma 5, d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato dall’art. 41, comma 15-bis, per la configurazione del prezzo fisso relativo alla quota del 65%.

  • art. 2-bis dell’allegato I.13 al d.lgs. n. 36/2023

    È richiamato per i metodi di calcolo del punteggio relativo all’offerta economica e per il limite massimo del punteggio economico.

Massime di principio

  • Nelle gare per servizi di architettura e ingegneria soggette all’art. 41, comma 15-bis, del d.lgs. n. 36/2023, il 65% dell’importo complessivo posto a base di gara costituisce prezzo fisso non ribassabile, mentre il restante 35% è assoggettabile a ribasso anche nella misura del 100%.
  • Poiché l’importo posto a base di gara comprende compensi, spese e oneri accessori, la quota non ribassabile del 65% ricomprende proporzionalmente anche tali spese e oneri ed è astrattamente idonea a garantire l’equilibrio economico e la remuneratività della prestazione.
  • La possibilità di applicare un ribasso del 100% alla quota ribassabile non determina, di per sé, la gratuità della prestazione intellettuale né la violazione dell’equo compenso, quando la quota fissa del 65% assicuri la remunerazione prevista dalla legge.
  • Quando il ribasso sulla quota del 35% renda l’offerta sospetta di anomalia, la stazione appaltante deve effettuare la verifica prevista dall’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023; tuttavia, l’eventuale esclusione richiede una motivazione analitica e rigorosa sulle ragioni concrete per cui l’offerta non sarebbe complessivamente sostenibile.
  • Non è sufficiente motivare l’esclusione affermando genericamente che la presenza di spese o costi incide sulla quota non ribassabile: occorre dimostrare in concreto come tali costi compromettano la sostenibilità dell’offerta e la remuneratività della prestazione professionale.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieAnomalia dell'offerta
IstitutiDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoria

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