Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 26936/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per il reato di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, commesso il 1 dicembre 2019. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione sulla prova dell’identità dell’autore, sostenendo che la responsabilità era fondata soprattutto sulle dichiarazioni del titolare dell’esercizio commerciale presso cui era stata usata la carta bancomat, il quale aveva riconosciuto l’imputato con un grado di certezza pari all’80%, e richiamando anche un precedente assolutorio in altro procedimento per furto basato sulla somiglianza dell’abbigliamento; 2) violazione di legge per mancata acquisizione di una prova ritenuta decisiva, cioè i filmati del sistema di videosorveglianza della tabaccheria dove sarebbe stato commesso il fatto; con memoria successiva, la difesa ha anche riqualificato tale censura come vizio di motivazione, evidenziando una pretesa contraddizione della Corte d’appello che aveva definito i filmati superflui e, insieme, impossibili da acquisire; 3) violazione di legge per mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la Corte avesse erroneamente ravvisato l’abitualità della condotta sulla base dei precedenti penali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non deducibile perché sostanzialmente reiterativo di doglianze già proposte in appello e già disattese, quindi privo della necessaria specificità; ha osservato che la Corte territoriale aveva valorizzato non solo un riconoscimento fotografico con grado di certezza dell’80% reso in dibattimento, ma anche una ricognizione certa eseguita in indagini preliminari, oltre alla conoscenza personale del teste nei confronti dell’imputato, trattandosi di apprezzamenti di merito insindacabili se adeguatamente motivati. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché era stata accertata l’inesistenza del supporto contenente le immagini di videosorveglianza e la Corte d’appello aveva comunque spiegato in modo congruo la irrilevanza dell’eventuale acquisizione. Anche il terzo motivo è stato respinto perché la Corte territoriale aveva motivato adeguatamente il diniego dell’art. 131-bis c.p. richiamando i precedenti penali dell’imputato e il fatto che questi aveva già fruito in passato del beneficio, ricadendo tuttavia in condotte delittuose, con conseguente giudizio di abitualità. È stata quindi disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    fattispecie incriminatrice oggetto di conferma della condanna in appello, relativa all’indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    deducibile il vizio di motivazione, ma non può essere utilizzato per riproporre pedissequamente censure già respinte in appello

  • art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.

    la mancata assunzione di una prova decisiva è scrutinabile solo se la prova sia effettivamente decisiva e concretamente acquisibile

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    la violazione di legge può essere dedotta anche in relazione al diniego della causa di non punibilità invocata

  • art. 131-bis c.p.

    la non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di abitualità desunta dai precedenti penali e dalla reiterazione di condotte delittuose

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso è dovuta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo che riproduce senza sostanziali novità le doglianze già formulate e disattese in appello è inammissibile per difetto di specificità, perché non assolve alla funzione di critica argomentata della sentenza impugnata.
  • La valutazione di attendibilità delle fonti di prova e delle modalità di riconoscimento dell’imputato, se sorretta da motivazione logica e non manifestamente illogica, è questione di merito non sindacabile in cassazione.
  • La censura sulla mancata acquisizione di una prova è infondata quando la prova risulti di fatto inesistente o non recuperabile e, in ogni caso, quando il giudice di merito abbia spiegato con motivazione congrua la sua irrilevanza ai fini decisori.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di elementi che descrivano una condotta non occasionale, come la reiterazione di reati e l’esistenza di precedenti penali incompatibili con un giudizio favorevole sulla non abitualità.
  • Le valutazioni sulla sussistenza dell’abitualità ai fini dell’art. 131-bis c.p. appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se adeguatamente motivate.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati contro la fede pubblicaProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.