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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8530/2023 del 27/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza del 02/12/2021 della Corte di Appello di Napoli che aveva ritenuto Santoro colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (riqualificazione della partecipazione originariamente contestata). Il ricorso denunciava in particolare: inaffidabilità e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (tardività, incongruenze temporali, mancati riconoscimenti in fotografia, possibili confusioni fra persone, illogicità dell'indicazione della pasticceria Butterfly come luogo di summit malavitosi nonostante la vicinanza al Commissariato, assenza di riscontri a fatti specifici come i "pizzini" o aiuti economici), e la tesi che le condotte contestate si riducessero a mera connivenza non rilevante ai fini del concorso esterno. Inoltre, il ricorrente contestava la negazione delle attenuanti generiche e la quantificazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse correttamente valutato le dichiarazioni dei collaboratori secondo i criteri giurisprudenziali (specificità, coerenza, costanza, indipendenza e riscontro reciproco) e l'art. 192 cod. proc. pen., e che le difformità di dettaglio fossero fisiologiche e non decisorie. La sentenza ha confermato la qualificazione giuridica come concorso esterno nel reato di associazione mafiosa, ritenendo che Santoro avesse fornito un contributo reiterato e causale alla conservazione e al rafforzamento del sodalizio (messa a disposizione della pasticceria per incontri, agevolazione della latitanza, assunzione di affiliati, ricevuti aiuti economici/protezione). Il motivo relativo alle attenuanti e alla quantificazione della pena è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato; la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione, così come determinata in ragione del rito abbreviato e della cornice edittale, è stata ritenuta congrua e confermata.

Norme richiamate

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Il principio di valutazione delle dichiarazioni di testi/collaboratori: il giudice deve valutare credibilità e attendibilità intrinseca (specificità, coerenza, costanza) e l'indipendenza e il riscontro reciproco tra dichiarazioni; la Corte ha ritenuto che tali criteri siano stati correttamente applicati.

  • art. 416-bis cod. pen.

    La fattispecie di associazione mafiosa e la figura del concorso esterno: il concorso esterno si configura quando, pur senza inserimento organico e senza affectio societatis, un soggetto fornisce ripetutamente e in modo causale un contributo a vantaggio del sodalizio; la Corte ha ritenuto che le condotte dell'imputato (agevolazioni logistiche, facilitazioni per la latitanza, assunzioni di affiliati, ricezione di protezione/aiuti) rientrassero in tale nozione.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di più collaboratori, se convergenti su elementi rilevanti e valutate nel loro complesso secondo i criteri di specificità, coerenza e indipendenza, possono costituire prova valida anche se ciascuna presenta difformità di dettaglio.
  • Difformità temporali o imprecisioni nei ricordi non annullano automaticamente la credibilità del narrato; il giudice valuta la loro rilevanza rispetto al nucleo essenziale del fatto e la loro compatibilità con errori di memoria fisiologici.
  • Per configurare il concorso esterno in associazione mafiosa non è necessario l'inserimento organico nell'associazione: è sufficiente che il soggetto fornisca contributi reiterati e causalmente idonei a rafforzare o conservare il sodalizio (protezione, locali, assunzioni, agevolazioni alla latitanza).
  • Gli attacchi alla valutazione probatoria in Cassazione hanno successo solo se evidenziano aporie logiche o violazioni del principio di motivazione; la mera richiesta di rivalutazione del merito o la reiterazione di elementi già valutati in istruttoria è in genere inammissibile.
  • Le contestazioni relative alla quantificazione della pena e al riconoscimento delle attenuanti incontrano limiti se si basano su una diversa valutazione meramente soggettiva degli stessi fatti già esaminati dal giudice di merito.

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