Sentenza n. 11484/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n. n. 415/2025 pubbl. il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Roma Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 37372/2024, mai impugnata, come da certificazione del 2.7.2025, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 20.1.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito, infra: 1- condanna il Ministero dell'istruzione e del merito alla attribuzione della Carta Docente, a favore di Angela SERBIA, per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito del beneficio; 2. - condanna il Ministero dell'istruzione e del merito al pagamento, in favo-re dell'avv. Achille RECCIA, procuratore antistatario, delle spese di lite che liquida in complessivi €1.184,00, di cui €154,00 per spese generali ed €1.030,00 per compensi, oltre IVA e CPA; 3. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero all'obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 114 c.p.a. chiedendo l'accertamento dell'inottemperanza del Ministero dell'Istruzione e del Merito al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 415/2025, mai impugnata. La sentenza civile aveva condannato il Ministero ad attribuire alla docente la Carta del Docente, per gli anni scolastici indicati, secondo il sistema proprio del beneficio e per il valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, nonché al pagamento delle spese di lite. Nel corso del giudizio di ottemperanza la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva integralmente pagato le somme dovute, insistendo tuttavia per la condanna alle spese del giudizio amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere perché, dopo la proposizione del ricorso, il Ministero ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui la cessazione della materia del contendere presuppone un'attività amministrativa sopravvenuta integralmente satisfattiva e irretrattabile, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla pronuncia di merito. Ai fini delle spese, il giudice ha svolto l'accertamento virtuale della fondatezza della domanda, ritenendo il ricorso astrattamente fondato poiché il soddisfacimento del credito era intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio. Le spese sono state parzialmente compensate e, per la parte residua, poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, con liquidazione di euro 400,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza, diretta ad accertare l'inottemperanza dell'amministrazione e a ottenere le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato nella sentenza civile posta in esecuzione quale base per il riconoscimento degli interessi o della rivalutazione dalla data del diritto all'accredito del beneficio.
art. 475 c.p.c.
È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza civile in copia conforme all'originale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando un'attività amministrativa sopravvenuta soddisfa integralmente, pienamente e irretrattabilmente la pretesa azionata, facendo venir meno qualsiasi utilità residua di una pronuncia di merito.
- Quando il giudizio amministrativo diviene improseguibile per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice deve valutare virtualmente la fondatezza della domanda originaria ai fini della regolazione delle spese.
- Ai fini della soccombenza virtuale, la domanda deve essere considerata fondata quando l'amministrazione soddisfa la pretesa del ricorrente soltanto dopo l'instaurazione del giudizio, se in assenza della sopravvenienza il ricorso sarebbe stato meritevole di accoglimento.
- L'esecuzione dell'obbligo amministrativo dopo la proposizione del ricorso può giustificare la compensazione parziale delle spese, mentre la parte residua può essere posta a carico dell'amministrazione in applicazione della soccombenza virtuale.
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