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Sentenza

Sentenza n. 15265/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 8724/2025, emessa dal Tribunale civile di Roma, sezione lavoro, all’esito del giudizio di cui al r.g. n. 29220/2024, pubblicata in data 10/09/2025, notificata in data 08/10/2025 e passata in giudicato, con richiesta di fissazione di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.;

Giustizia amministrativa202601927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 8724/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, passata in giudicato, relativa al pagamento di somme dovute dal Ministero

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 8724/2025 del Tribunale di Roma, sezione lavoro, pubblicata il 10 settembre 2025, notificata l'8 ottobre 2025 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione di una penalità di mora, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provata sia la definitività del titolo giudiziale sia la mancata ottemperanza, anche in applicazione del principio di non contestazione. Ha ordinato al Ministero di eseguire la sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l'eventuale protratta inottemperanza ha nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere entro gli ulteriori 60 giorni. Ha accolto la richiesta di penalità di mora, facendo decorrere l'astreinte dall'eventuale inottemperanza successiva alla scadenza del termine di 60 giorni e commisurandola agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. Ha condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 700,00, oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte, ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.

    Il ritardo nell'esecuzione di una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme giustifica la condanna dell'amministrazione a una penalità di mora. Nel caso concreto, la penalità decorre soltanto dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere ed è commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.

  • art. 64, comma 2, c.p.a.

    Tanto premesso, dovendo ritenersi provata la mancata ottemperanza della predetta sentenza, anche in forza del principio di non contestazione di cui all’art. 64, comma 2, c.p.a., il ricorso va accolto, con la conseguenza che all’Amministrazione intimata è ordinata l’esecuzione del provvedimento per la cui ottemperanza è causa.

    La mancata contestazione da parte dell'amministrazione può concorrere a fondare l'accertamento della mancata ottemperanza, quando il ricorrente abbia provato la definitività del titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, provata la definitività del titolo e la mancata esecuzione, il giudice ordina all'amministrazione di adempiere entro un termine determinato e può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l'ipotesi di protratta inottemperanza.
  • Il ritardo dell'amministrazione nell'eseguire una sentenza passata in giudicato che dispone il pagamento di somme può giustificare la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; la decorrenza può essere fissata alla scadenza del termine assegnato per adempiere e l'importo può essere commisurato agli interessi legali sulla somma dovuta.
  • Nel giudizio amministrativo, il principio di non contestazione può concorrere alla prova della mancata ottemperanza quando il ricorrente abbia documentato la definitività del titolo giudiziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

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