Cassazione Penale, Sentenza n. 8097/2023 del 23/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di appello chiedendo la cassazione sostenendo: 1) erronea esclusione della scriminante dello stato di necessità (pericolo imminente derivante da un grande diedro di roccia e necessità di sollecitare interventi di messa in sicurezza); 2) erronea esclusione dello stato di necessità putativo; 3) travisamento nella qualificazione e nella sussistenza dei reati ascritti (interruzione di un ufficio o servizio pubblico, violenza privata, invasione di edifici); 4) mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis c.p.; 5) insufficiente motivazione sulla determinazione delle pene e mancata conversione ex L. 689/1981.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha confermato la corretta esclusione dello stato di necessità e dello stato di necessità putativo perché mancava il rapporto diretto e inevitabile tra l'atto illecito e l'eliminazione del pericolo (requisito dell'inevitabilita-altrimenti). Ha ritenuto insussistenti i profili di vizio della motivazione denunciati: l'interruzione del pubblico servizio è stata fondata sull'alterazione apprezzabile e prolungata dell'attività (i convenuti si sono trattenuti per circa nove ore costringendo Sindaco e Segretario a sospendere la riunione); la violenza privata è stata adeguatamente riconosciuta con riferimento al costringimento mediante forza del Vice Comandante a farli accedere; l'invasione di edifici è configurabile anche se l'ufficio è normalmente accessibile, quando l'accesso avviene con violenza e occupazione prolungata. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione della particolare tenuità ex art. 131-bis e ha confermato la congruità delle pene e il diniego della conversione in pena pecuniaria alla luce degli elementi discrezionali indicati dall'art. 133 c.p. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e le condanne confermate.
Norme richiamate
art. 340 cod. pen.
Il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico viene ravvisato anche quando venga alterata in modo oggettivamente apprezzabile e temporaneo la regolarità di una parte dell'ufficio; l'occupazione prolungata e l'impedimento di una riunione istituzionale integrano la fattispecie.
art. 610 cod. pen.
La violenza privata è stata applicata quando la condotta ha costretto il pubblico ufficiale o soggetti terzi a fare o tollerare qualcosa attraverso l'uso della forza; il filmato e la ricostruzione hanno supportato il costringimento operato sul Vice Comandante.
art. 633 cod. pen.
L'invasione di edifici si configura anche nell'accesso e nel trattenersi con violenza o senza titolo idoneo in locali della pubblica amministrazione; la mera apertura al pubblico non legittima l'ingresso con violenza e l'occupazione.
art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della preordinazione, del numero di partecipanti, della durata e della forza intimidatoria dell'azione; la Corte ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per la non punibilità.
art. 133 cod. pen.
I criteri per la determinazione della pena (modalità, gravità, personalità dell'autore, precedenti, comportamento processuale) sono stati ritenuti applicati correttamente dalla Corte territoriale nel valutare la congruità delle pene e l'esclusione della sostituzione con pena pecuniaria.
L. 689/1981
La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria è limitata a ipotesi normativamente ristrette; la Corte ha ritenuto che, dati i profili dell'azione (preordinazione, durata, forza), non sussistessero i presupposti per la sostituzione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla trattazione del ricorso in cassazione richiamati in relazione alla formulazione dei motivi riproposti con unico atto per tutti gli imputati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata nella parte finale del provvedimento (provvedimenti consequenziali da adottare), senza che dal testo riportato emerga un dettaglio ulteriore; comunque utilizzata per gli adempimenti formali conseguenti alla decisione di rigetto.
Massime di principio
- Lo stato di necessità è escluso quando l'azione illecita dei soggetti non ha una diretta e inevitabile capacità di rimuovere il pericolo (requisito dell'inevitabilità-altrimenti): la mera finalità di sollecitare interventi non basta.
- Lo stato di necessità putativo richiede che l'errore riguardi il rapporto causale tra l'atto illecito e l'eliminazione del pericolo; non è sufficiente un errore relativo alla percezione del pericolo se non correlato all'inevitabilità dell'azione.
- L'interruzione di un servizio pubblico può sussistere anche con compromissione di una parte dell'attività, se l'alterazione è oggettivamente apprezzabile e dura: occupazioni prolungate di uffici istituzionali rientrano nella fattispecie.
- L'accesso a uffici pubblici normalmente aperti al pubblico non legittima l'ingresso con violenza né l'occupazione prolungata; la legittimità dell'accesso non neutralizza la rilevanza penale della violenza o della coercizione.
- La violenza privata va distinta dalle percosse: è necessario accertare il costringimento a fare o tollerare qualcosa; prove dirette (es. filmati, testimonianze) che documentino il costringimento sono determinanti.
- La particolare tenuità del fatto e la possibilità di conversione in pena pecuniaria sono valutazioni restrittive e discrezionali: preordinazione, numero di partecipanti, durata e forza intimidatoria ostano normalmente alla applicazione di tali istituti.
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