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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33018/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione nei confronti del contribuente un maggior reddito non dichiarato per l'anno d'imposta 2007 mediante avviso di accertamento IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, deducendo plurime censure: invalidità della notifica dell'avviso, insufficienza e genericità della motivazione dell'atto e della sentenza di merito, omessa pronuncia su varie eccezioni (tra cui presupposti dell'accertamento parziale, carenza di istruttoria, inversione dell'onere della prova, decadenza, sanzioni, qualificazione dell'atto come autoesecutivo, delega di firma e validità della sottoscrizione), nonché contestazioni circa l'esistenza di taluni rapporti economici richiamati dall'Ufficio. La CTR aveva confermato il rigetto di primo grado con motivazione ritenuta dal ricorrente del tutto apparente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha quindi denunciato principalmente nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza di motivazione e omessa pronuncia, oltre a plurime violazioni di legge in materia tributaria e processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso relativi alla carenza di motivazione e all'omessa pronuncia. Ha affermato che la sentenza della CTR era sostanzialmente apparente, poiché non aveva esaminato le numerose questioni devolute con il ricorso e con l'appello, limitandosi ad affermazioni apodittiche e al generico richiamo alle ragioni dell'avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato che la motivazione non spiegava il percorso logico-giuridico seguito né affrontava il tema dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione. Il quarto motivo, nella parte relativa alla motivazione dell'atto impositivo, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente

  • art. 132 c.p.c.

    la sua violazione è evocata in relazione alla motivazione apparente della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    è richiamato per censurare l'omessa pronuncia sui motivi devoluti

  • d.lgs. n. 546/1992, art. 36

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria

  • art. 7 L. n. 212/2000

    evocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi

  • art. 3 L. n. 241/1990

    richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato sia per la sottoscrizione e la motivazione dell'avviso di accertamento sia per la validità dell'atto

  • art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato dal contribuente per contestare i presupposti dell'accertamento parziale

  • art. 32 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di prova e acquisizione documentale

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tra le norme asseritamente violate

  • art. 16 d.lgs. n. 472/1997

    richiamato in relazione alla contestazione delle sanzioni

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ritenuto non correttamente applicato dalla CTR

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel dedotto travisamento dei fatti e nell'utilizzo di documenti asseritamente estranei al fascicolo

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato nel contestare la valutazione delle prove

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla proposizione di motivi aggiunti e alle difese nel processo tributario

  • art. 29 d.l. n. 78/2010

    richiamato nella contestazione sulla natura autoesecutiva dell'atto impugnato

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di decadenza della pretesa tributaria

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato tra le norme evocate dal ricorrente

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato per l'eccezione di nuove domande o eccezioni in appello

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in tema di divieto di nova in appello

Massime di principio

  • La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non dia conto delle questioni effettivamente devolute dalle parti.
  • L'omessa considerazione delle censure ritualmente proposte in primo grado e riproposte in appello integra vizio di omessa pronuncia e comporta cassazione della decisione.
  • Il giudice non può limitarsi ad aderire genericamente all'avviso di accertamento o alle difese dell'Ufficio: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché la prova dell'Amministrazione debba ritenersi sufficiente.
  • Nel processo tributario, la corretta ripartizione dell'onere della prova resta centrale: la decisione deve chiarire quali fatti storici posti a base dell'accertamento siano stati provati dall'Ufficio.
  • Quando viene accolto un motivo di cassazione per motivazione apparente e omessa pronuncia, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il riesame di merito da parte del giudice di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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