Cassazione Civile, Ordinanza n. 33018/2022 del 09/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione nei confronti del contribuente un maggior reddito non dichiarato per l'anno d'imposta 2007 mediante avviso di accertamento IRPEF. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario, deducendo plurime censure: invalidità della notifica dell'avviso, insufficienza e genericità della motivazione dell'atto e della sentenza di merito, omessa pronuncia su varie eccezioni (tra cui presupposti dell'accertamento parziale, carenza di istruttoria, inversione dell'onere della prova, decadenza, sanzioni, qualificazione dell'atto come autoesecutivo, delega di firma e validità della sottoscrizione), nonché contestazioni circa l'esistenza di taluni rapporti economici richiamati dall'Ufficio. La CTR aveva confermato il rigetto di primo grado con motivazione ritenuta dal ricorrente del tutto apparente. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha quindi denunciato principalmente nullità della sentenza per carenza assoluta o apparenza di motivazione e omessa pronuncia, oltre a plurime violazioni di legge in materia tributaria e processuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati, congiuntamente, i motivi di ricorso relativi alla carenza di motivazione e all'omessa pronuncia. Ha affermato che la sentenza della CTR era sostanzialmente apparente, poiché non aveva esaminato le numerose questioni devolute con il ricorso e con l'appello, limitandosi ad affermazioni apodittiche e al generico richiamo alle ragioni dell'avviso di accertamento. Ha inoltre rilevato che la motivazione non spiegava il percorso logico-giuridico seguito né affrontava il tema dell'onere probatorio gravante sull'Amministrazione. Il quarto motivo, nella parte relativa alla motivazione dell'atto impositivo, è stato assorbito. Il ricorso è stato quindi accolto, la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
viene richiamato come base dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal contribuente
art. 132 c.p.c.
la sua violazione è evocata in relazione alla motivazione apparente della sentenza
art. 112 c.p.c.
è richiamato per censurare l'omessa pronuncia sui motivi devoluti
d.lgs. n. 546/1992, art. 36
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza tributaria
art. 7 L. n. 212/2000
evocato dal ricorrente in tema di motivazione degli atti impositivi
art. 3 L. n. 241/1990
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dell'atto amministrativo
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
richiamato sia per la sottoscrizione e la motivazione dell'avviso di accertamento sia per la validità dell'atto
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dal contribuente per contestare i presupposti dell'accertamento parziale
art. 32 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di prova e acquisizione documentale
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato tra le norme asseritamente violate
art. 16 d.lgs. n. 472/1997
richiamato in relazione alla contestazione delle sanzioni
art. 2697 c.c.
richiamato per la ripartizione dell'onere della prova, ritenuto non correttamente applicato dalla CTR
art. 115 c.p.c.
richiamato nel dedotto travisamento dei fatti e nell'utilizzo di documenti asseritamente estranei al fascicolo
art. 116 c.p.c.
richiamato nel contestare la valutazione delle prove
art. 24 d.lgs. n. 546/1992
richiamato in relazione alla proposizione di motivi aggiunti e alle difese nel processo tributario
art. 29 d.l. n. 78/2010
richiamato nella contestazione sulla natura autoesecutiva dell'atto impugnato
art. 43 d.P.R. n. 600/1973
richiamato in tema di decadenza della pretesa tributaria
art. 67 d.P.R. n. 600/1973
richiamato tra le norme evocate dal ricorrente
art. 57 d.lgs. n. 546/1992
richiamato per l'eccezione di nuove domande o eccezioni in appello
art. 345 c.p.c.
richiamato in tema di divieto di nova in appello
Massime di principio
- La sentenza tributaria è nulla quando la motivazione sia solo apparente, cioè quando non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e non dia conto delle questioni effettivamente devolute dalle parti.
- L'omessa considerazione delle censure ritualmente proposte in primo grado e riproposte in appello integra vizio di omessa pronuncia e comporta cassazione della decisione.
- Il giudice non può limitarsi ad aderire genericamente all'avviso di accertamento o alle difese dell'Ufficio: deve confrontarsi con i motivi di gravame e spiegare perché la prova dell'Amministrazione debba ritenersi sufficiente.
- Nel processo tributario, la corretta ripartizione dell'onere della prova resta centrale: la decisione deve chiarire quali fatti storici posti a base dell'accertamento siano stati provati dall'Ufficio.
- Quando viene accolto un motivo di cassazione per motivazione apparente e omessa pronuncia, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono il riesame di merito da parte del giudice di rinvio.
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