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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04711/2025 del 22/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La ricorrente ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione di primo grado, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto avverso un avviso di accertamento IMU relativo all’anno 2015 emesso dal Comune di Fiumicino. Il ricorso per cassazione era affidato a tre motivi, ma dal testo non emerge il loro contenuto specifico. Prima della decisione, la difesa della ricorrente ha depositato istanza di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio. Non è stata pronunciata alcuna statuizione sulle spese, perché l’ente impositore non si è costituito. La Corte ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando il principio per cui tale disposizione opera solo in caso di rigetto nel merito, inammissibilità o improcedibilità, e non quando il giudizio si estingue per rinuncia; ha escluso anche l’applicazione dell’art. 380 bis, terzo comma, c.p.c. in difetto di pronuncia conforme alla proposta di definizione anticipata.

Norme richiamate

  • art. 380 bis c.p.c.

    La rinuncia al ricorso ha reso superflua ogni decisione sul merito o sulla proposta di definizione anticipata; la declaratoria di estinzione impedisce l'applicazione della disciplina collegata alla pronuncia conformativa sulla proposta.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato quale base per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Non si applica quando il giudizio si estingue per rinuncia, perché la norma presuppone una declaratoria di infondatezza nel merito, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

  • Cass. n. 25485 del 2018

    Richiamata come precedente sul principio per cui il contributo unificato დამატivo non è dovuto in caso di estinzione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio, senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese se la parte intimata non si è costituita.
  • Il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica quando il processo si estingue per rinuncia, poiché tale previsione riguarda solo il rigetto nel merito, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso.
  • La disciplina della proposta di definizione anticipata non produce gli effetti collegati alla decisione conforme quando il giudizio si estingue per rinuncia prima della pronuncia nel merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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