Sentenza n. 3501/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Lodi -OMISSIS- emesso in data 22 dicembre 2021 e notificato al ricorrente in data 27.07.2022, con il quale è stato revocato il nulla osta all’assunzione con contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, rilasciato a seguito di emersione dal lavoro irregolare per cittadini extracomunitari ai sensi dell’ ex art. 103, comma 1 del D.L. 34/2020 EM-DOM 2020 in favore del lavoratore– e contestuale revoca del permesso di soggiorno allo stesso rilasciato in data 17.06.2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di revoca del nulla osta all'assunzione per lavoro domestico, rilasciato nell'ambito della procedura di emersione, e del conseguente permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato il decreto prefettizio del 22 dicembre 2021, deducendo, con un unico motivo, il difetto di motivazione sulle ragioni della revoca e la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento e omesso preavviso di rigetto ai sensi degli artt. 7, 8 e 10-bis della legge n. 241/1990. Ha inoltre sostenuto che la non veridicità del certificato di pronto soccorso prodotto per dimostrare la presenza in Italia anteriormente all'8 marzo 2020 non sarebbe stata, da sola, sufficiente a giustificare la revoca e che l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare la durata del soggiorno e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero. Il ricorrente ha riferito di avere trovato, dopo il rilascio del titolo, un ulteriore lavoro destinato a trasformarsi in contratto a tempo indeterminato. Dagli atti è emerso che il documento attestante la presenza in Italia era stato sottoposto a verifica dalla Prefettura presso la struttura sanitaria e che quest'ultima aveva riscontrato la sua falsità.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la revoca fosse un atto vincolato, poiché l'art. 103, comma 18, del d.l. n. 34/2020 stabilisce che il contratto di soggiorno fondato su un'istanza contenente dati non veritieri è nullo e che il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato deve essere revocato ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998. Il decreto indicava adeguatamente la ragione della revoca, consistente nell'esito degli accertamenti sull'autenticità del certificato medico, e la falsità del documento non era stata contestata. Le violazioni delle garanzie procedimentali non hanno determinato l'annullabilità dell'atto, perché, ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. Il Collegio ha inoltre escluso la rilevanza della durata del soggiorno e dell'inserimento sociale, familiare o lavorativo, poiché la procedura di emersione costituisce una misura straordinaria subordinata alla permanenza dei requisiti legislativi. Spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
La procedura di emersione dal lavoro irregolare costituisce il presupposto normativo del nulla osta e del permesso di soggiorno rilasciati al lavoratore extracomunitario.
art. 103, comma 18, d.l. 34/2020
il contratto di soggiorno stipulato sulla base di un’istanza contente dati non rispondenti al vero è nullo ai sensi dell’art. 1344 del codice civile. In tal caso, il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato è revocato ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni
La falsità dei dati posti a fondamento dell'istanza rende nullo il contratto di soggiorno e impone la revoca del permesso eventualmente rilasciato; il relativo potere è vincolato.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
È richiamato quale base normativa della revoca del permesso di soggiorno conseguente alla falsità dell'istanza di emersione.
artt. 7, 8 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie di comunicazione di avvio e di partecipazione procedimentale sono state dedotte dal ricorrente, ma la loro omissione non ha condotto all'annullamento dell'atto vincolato.
art. 21-octies l. 241/1990
L'omessa partecipazione procedimentale non comporta l'annullamento quando, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
Massime di principio
- Quando un'istanza di emersione dal lavoro irregolare contiene dati non veritieri, il contratto di soggiorno è nullo e il permesso di soggiorno eventualmente rilasciato deve essere revocato; la revoca ha natura vincolata.
- Una volta accertata la falsità del documento prodotto per dimostrare il possesso di un requisito legale della procedura di emersione, la revoca non richiede una nuova ponderazione della durata del soggiorno o dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, perché il titolo è subordinato alla permanenza dei requisiti previsti dalla legge.
- L'omessa comunicazione di avvio del procedimento o di preavviso di rigetto non determina l'annullamento di una revoca vincolata quando il ricorrente non dimostri che, anche a seguito della partecipazione procedimentale, l'esito avrebbe potuto essere diverso.
- È sufficiente, ai fini della motivazione della revoca, l'indicazione dell'accertamento amministrativo dal quale risulti la non autenticità del documento posto a fondamento dell'istanza, quando la falsità del documento non sia contestata.
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