Ordinanza n. 335/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento 1. Del provvedimento/prospetto del 07.05.25 relativo alla procedura di recupero somme per “aspettativa riduzione stipendiale al 50% dal 09.02.23 al 08/08/2023 - …al 100% dal 09/08/2023 al 05/05/2024”, comunicato in data 07.05.2025, nonché dei provvedimenti/prospetti del 16.10.24, meglio dettagliati, relativi alla medesima procedura di recupero, comunicati in data 14.05.2025; 2. Dell’effettivo provvedimento/atto dispositivo, non cognito e mai notificato, con cui la P.A. resistente ha disposto l’effettivo recupero delle somme indicate negli atti di cui al punto 1; 3. Di ogni atto connesso e conseguente, ancorché non conosciuto, ivi compresa, per quanto necessario e per quanto di ragione, la comunicazione M_D A7C4352 REG2024 0013484 26-09-2024 e l’atto di collocamento in aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio (non cognito); NONCHE’ Per l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità della procedura di recupero posta in essere dalla P.A. resistente, con obbligo di restituzione al ricorrente di tutte le somme allo stesso prelevate, oltre interessi e rivalutazione. NONCHE’ In via subordinata, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle richieste avanzate in via principale, previo annullamento (in toto o nelle parti ritenute di interesse) dei suindicati impugnati provvedimenti: 1) per l’accertamento e la dichiarazione che nel computo del periodo di aspettativa da determinare ai fini dell’azione di recupero non debbano essere conteggiati n. 479 giorni, o in subordine, si chiede di non conteggiare i diversi periodi accertati in corso di giudizio con tutte le relative conseguenze di legge; conseguentemente, se, a seguito del rideterminato conteggio, i mesi di aspettativa dovessero risultare inferiori o pari a 12, per l’accertamento e la dichiarazione che la P.A. non ha titolo per procedere al recupero di alcuna somma, con obbligo di restituzione al ricorrente di tutte le somme illegittimamente prelevate (oltre interessi e rivalutazione); 2) Per l’accertamento e la dichiarazione, comunque ed in ogni caso, che le somme eventualmente dovute dal ricorrente debbano essere rideterminate al netto delle trattenute fiscali, assistenziali, contributive e previdenziali, con tutte le relative conseguenze di legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e prospetti di recupero di somme retributive connesse al collocamento in aspettativa per infermità
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti e i prospetti con cui il Ministero della Difesa ha avviato o disposto il recupero di somme riferite alla riduzione dello stipendio durante periodi di aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché gli atti presupposti, connessi e conseguenti, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della procedura e la restituzione delle somme trattenute, oltre interessi e rivalutazione. In via subordinata, ha chiesto la rideterminazione del periodo di aspettativa, escludendo 479 giorni o gli ulteriori periodi risultanti dagli accertamenti, nonché la rideterminazione delle somme eventualmente dovute al netto delle trattenute fiscali, assistenziali, contributive e previdenziali. Con una precedente ordinanza collegiale il TAR aveva ordinato al Ministero il deposito di una relazione completa e documentata, con chiarimenti sulle questioni sollevate nel ricorso e nella memoria del 3 febbraio 2026. Il Ministero non ha adempiuto all'ordine istruttorio.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito della controversia. Preso atto dell'inadempimento del Ministero all'ordinanza istruttoria n. 129 del 13 aprile 2026, ha rinnovato le richieste istruttorie già formulate, assegnando all'Amministrazione un termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza per depositare la completa e documentata relazione richiesta e fornire i chiarimenti sulle singole questioni dedotte. Ha fissato per il prosieguo l'udienza pubblica del 5 novembre 2026. Le generalità e i dati idonei a rivelare lo stato di salute devono essere oscurati in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Il TAR li richiama quale fondamento dei poteri istruttori esercitati mediante richiesta di relazione e chiarimenti all'Amministrazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo abbia disposto un approfondimento istruttorio mediante deposito di una relazione completa e documentata, l'Amministrazione destinataria deve fornire riscontro puntuale alle richieste entro il termine assegnato; in caso di mancato adempimento, il giudice può rinnovare gli incombenti istruttori e assegnare un nuovo termine.
- Gli artt. 65, 66 e 67 c.p.a. consentono al giudice amministrativo di acquisire dalla pubblica amministrazione relazioni e chiarimenti documentati sulle questioni rilevanti per la decisione, anche rinnovando l'ordine istruttorio quando il precedente sia rimasto ineseguito.
- Un'ordinanza istruttoria che rinnova gli incombenti e fissa una nuova udienza non decide né sull'illegittimità degli atti impugnati né sulle domande restitutorie o risarcitorie, sicché l'esito della controversia resta non determinato fino alla definizione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 81/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 82/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 83/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 84/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 85/2026 - Trieste, Sezione 1
- Ordinanza · 21 lug 2026Ordinanza n. 86/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →