Cassazione Civile, Ordinanza n. 16954/2026 del 30/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società era stata ammessa al passivo chirografario di un fallimento per un credito di euro 653,05; la procedura concorsuale si era chiusa anni dopo senza alcun pagamento ai creditori chirografari. La società aveva chiesto l'equo indennizzo per irragionevole durata della procedura ai sensi della legge Pinto e la Corte d'Appello aveva riconosciuto un indennizzo pari all'importo del credito, ritenendo la durata eccedente di tre anni il termine ragionevole. Il Ministero della Giustizia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, sostenendo che la pretesa fosse irrisoria e che, ai fini della verifica della irrilevanza della pretesa, il giudice avrebbe dovuto considerare anche le condizioni personali del creditore; secondo il Ministero tale valutazione non sarebbe facoltativa ma necessaria, specie perché il creditore era una società quotata, operante da decenni e di notevoli dimensioni economiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che, nell'applicare l'art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001, la valutazione della non irrisorietà della pretesa deve tenere conto sia dell'entità oggettiva del credito sia delle condizioni soggettive della parte interessata; tali parametri non sono alternativi, ma concorrono entrambi al giudizio complessivo. Poiché la Corte d'Appello aveva escluso la necessità di valutare le condizioni personali della società creditrice, ritenendo tale elemento un mero correttivo facoltativo, la motivazione è stata ritenuta carente su un presupposto essenziale della decisione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'Appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, comma 2-sexies, lett. g), l. n. 89/2001
"presunzione di inesistenza di danni" in caso di pretesa irrisoria o di valore della causa irrisorio
La verifica della irrisorietà della pretesa richiede una valutazione concreta che consideri congiuntamente il valore oggettivo della lite e le condizioni personali della parte; quando il credito è vicino alla soglia minima di rilevanza, la motivazione deve dare conto anche del profilo soggettivo.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
La censura è stata formulata come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 6 CEDU
La legge n. 89/2001 è letta come rimedio interno effettivo contro la violazione della ragionevole durata del processo, in coordinamento con la giurisprudenza della Corte EDU.
art. 35, paragrafo 3, CEDU
La nozione di danno significativo è richiamata come parametro europeo per individuare una soglia minima di gravità della pretesa, specie quando l'impatto economico della lite è bagatellare.
art. 101 Cost.
È richiamato nel coordinamento tra giudice nazionale e giurisprudenza europea consolidata.
art. 117 Cost.
È richiamato quale parametro di conformazione dell'interpretazione interna alla CEDU e alla giurisprudenza di Strasburgo.
art. 118 l. fall.
La chiusura del fallimento è avvenuta con decreto ex art. 118 l. fall.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per durata irragionevole del processo, la nozione di pretesa o lite irrisoria va accertata in concreto, considerando sia il valore oggettivo della controversia sia la condizione soggettiva della parte che subisce la violazione.
- Quando il valore del credito si colloca in prossimità della soglia di non irrisorietà, il giudice deve esplicitare in motivazione anche la valutazione delle condizioni personali del creditore; non è sufficiente un apprezzamento fondato sul solo dato economico oggettivo.
- I parametri oggettivo e soggettivo previsti per escludere la rilevanza della pretesa non sono alternativi, ma concorrono entrambi alla verifica complessiva richiesta dalla norma.
- La qualità di persona giuridica non esclude di per sé il danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, che può essere riconosciuto anche alle società.
- Nell'interpretazione della legge Pinto occorre mantenere il coordinamento con la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, perché la tutela interna deve costituire rimedio effettivo e conforme alla soglia minima di gravità elaborata a livello convenzionale.
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