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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15734/2023 del 13/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Trento che aveva confermato la condanna di M.M. per atti persecutori (art. 612-bis c.p.) e per lesioni. Il ricorrente deduce tre motivi: 1) violazione di legge per avere la Corte territoriale ricondotto le lesioni del 17/12/2017 alla nozione di minaccia o molestia per integrare l\'abitualità richiesta dall\'art. 612-bis; 2) in subordine violazione dell\'art. 192 c.p.p. per assunta valutazione di fatti inidonei a costituire indizi circa lo stato d\'ansia della persona offesa e la sua riconducibilità all\'imputato; 3) censure connesse alle conseguenze civili in caso di accoglimento dei precedenti punti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato: richiamando la giurisprudenza, ha confermato che anche due sole condotte (minacce, molestie o lesioni), pur in breve arco temporale, possono integrare il delitto di cui all\'art. 612-bis; ha inoltre condiviso la nozione ampia di "molestia" e "minaccia" come interferenza che crea un clima intimidatorio idoneo a compromettere la serenità psichica della vittima. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a una rivalutazione di merito delle prove (vietata in Cassazione): lo stato d\'ansia può essere desunto da certificazioni, dichiarazioni della vittima, comportamenti successivi e dalla concreta idoneità delle condotte. Il terzo motivo, dipendente dai precedenti, è stato anch\'esso rigettato. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell\'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 612-bis cod. pen.

    «condotte... caratterizzate per la loro portata minacciosa o molesta, idonea a cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l\'incolumità propria o di un prossimo congiunto... ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita»

    La Corte interpreta la norma evidenziando che il focus è sull\'effetto intimidatorio o di invasione della sfera di autodeterminazione della vittima; non è necessaria una lunga reiterazione temporale: anche due atti possono integrare il reato se idonei a creare un clima intimidatorio stabile

  • art. 660 cod. pen.

    Usato come parametro interpretativo della nozione di "molestia": qualsiasi condotta che alteri in modo fastidioso o importuno l\'equilibrio psichico di una persona "normale" rientra nella nozione di molestia

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Censura collegata alla presunta illegittima valutazione delle prove: la Corte afferma che le questioni che implichino rivalutazione del materiale probatorio sono inammissibili in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Limite del sindacato di legittimità: non è consentita la confutazione del significato della prova o la semplice rivalutazione degli elementi di fatto

  • art. 530, primo comma, cod. proc. pen.

    Il dubbio ragionevole deve essere ancorato alle risultanze processuali; non è sufficiente una ipotesi congetturale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso

  • art. 25 Cost.

    Citata in relazione alla decisione della Corte costituzionale (sent. 172/2014) che ha esaminato la determinatezza della fattispecie 612-bis e ne ha confermato la legittimità

  • Direttiva 2006/54/CE

    Richiamata per definire le molestie in chiave finalistica: comportamento indesiderato che crea un clima intimidatorio, ostile o offensivo, a supporto dell\'interpretazione estensiva della nozione di molestia

  • Corte costituzionale, sent. n. 172 del 2014

    Conferma che la nozione di molestia può essere intesa come alterazione fastidiosa dell\'equilibrio psichico e che l\'art. 612-bis è sufficientemente determinato

Massime di principio

  • Per integrare il reato di atti persecutori (art. 612-bis) non è indispensabile una lunga sequenza temporale: anche due condotte significative possono essere sufficienti se idonee a creare un clima intimidatorio persistente
  • Lesioni o condotte dirette verso terzi (es. familiari) possono concorrere a qualificare la condotta come molestia/minaccia nei confronti della vittima principale quando contribuiscono a costruire un clima intimidatorio
  • Lo stato d\'ansia o di paura della vittima può essere provato anche tramite certificazioni mediche, dichiarazioni della vittima, comportamenti successivi e dalla concreta idoneità delle condotte contestate
  • In Cassazione è preclusa la mera rivalutazione del materiale probatorio: le censure devono riguardare vizi di motivazione o di diritto e non il semplice apprezzamento delle prove
  • Un dubbio teorico o congetturale non è sufficiente per assolvere: il dubbio ragionevole deve essere fondato sulle risultanze processuali e argomentato
  • Se la sentenza di merito motivatamente ricostruisce la capacità intimidatoria delle condotte e la sussistenza dello stato d\'ansia, le impugnazioni che contestino solo la valutazione delle prove saranno inammissibili

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