Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 282/2026 - Torino, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia - del provvedimento del Questore del Verbano Cusio Ossola n. -OMISSIS- emesso in data -OMISSIS- (notificato in data 12/03/2026), a mezzo del quale è stato vietato ex art. 13-bis d.l. n. 14/2017 a -OMISSIS- di accedere e stazionare presso una pluralità di esercizi pubblici siti nel Comune di Domodossola per la durata di anni tre; - di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, anche non noto;

Giustizia amministrativa202600914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore del Verbano Cusio Ossola recante, ai sensi dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, il divieto per tre anni di accedere e stazionare presso una pluralità di esercizi pubblici nel Comune di Domodossola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il divieto questorile chiedendone l'annullamento e la sospensione cautelare. In sede cautelare ha contestato, secondo quanto emerge dall'ordinanza, la gravità e la rilevanza dei fatti posti a fondamento della misura e l'adeguatezza dell'istruttoria, richiamando anche un'ordinanza del GIP di Parma relativa a un procedimento penale. Il TAR ha rilevato che il ricorrente non aveva depositato memorie o documenti ai sensi dell'art. 10 l. n. 241/1990 e che non risultava provata l'archiviazione del procedimento penale avviato per i fatti contestati. Ha inoltre valutato la proporzionalità della misura e dedotto che il ricorrente non aveva allegato né provato un pregiudizio concreto alle proprie esigenze di salute, lavoro e studio.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il fatto contestato fosse connotato da evidente gravità e costituisse indice pertinente di pericolosità ai fini dell'art. 13-bis d.l. n. 14/2017. Non ha ravvisato significative lacune istruttorie, anche perché il ricorrente non aveva presentato memorie o documenti nel procedimento e non aveva dimostrato l'archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti contestati; l'ordinanza del GIP prodotta riguardava una diversa imputazione ed era quindi inconferente. Il divieto non è stato ritenuto manifestamente incongruo o sproporzionato, poiché limitato alle ore serali e notturne e all'area immediatamente limitrofa a Piazza del Mercato, luogo dell'aggressione. Quanto al periculum, il ricorrente non aveva dedotto né provato che la misura frustrasse significativamente concrete esigenze di salute, lavoro o studio. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 13-bis d.l. n. 14/2017

    Il divieto di accesso e stazionamento presso esercizi pubblici può trovare fondamento in fatti di evidente gravità, pertinenti quale indice di pericolosità; la misura è stata ritenuta non manifestamente incongrua o sproporzionata in ragione dei suoi limiti temporali e spaziali.

  • art. 10 l. n. 241/1990

    Il TAR ha valorizzato la mancata presentazione, da parte dell'interessato, di memorie o documenti nel procedimento ai fini della valutazione dell'asserito difetto di istruttoria.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    La disposizione è stata richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche menzionate nell'ordinanza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è stata richiamata, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità delle persone fisiche mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, un fatto di evidente gravità e pertinente quale indice di pericolosità può sostenere il divieto questorile previsto dall'art. 13-bis d.l. n. 14/2017, salvo che emergano elementi idonei a escluderne la rilevanza.
  • La mancata partecipazione dell'interessato al procedimento, mediante il deposito di memorie o documenti ex art. 10 l. n. 241/1990, e l'assenza di prova dell'archiviazione del procedimento penale relativo ai fatti contestati escludono, in sede cautelare, la ravvisabilità di una significativa lacuna istruttoria, quando gli elementi prodotti riguardino fatti o imputazioni diverse.
  • Un divieto di accesso e stazionamento non è manifestamente sproporzionato quando sia circoscritto alle ore serali e notturne e all'area immediatamente prossima al luogo dei fatti che lo hanno determinato.
  • Il periculum in mora non può essere riconosciuto in assenza di allegazione e prova, anche sommaria, di un pregiudizio concreto e significativo alle esigenze personali di salute, lavoro o studio derivante dal provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieOrdine e sicurezza pubblicaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.