Cassazione Civile, Ordinanza n. 02701/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia origina dal licenziamento disciplinare per giusta causa intimato da una società al direttore di un punto vendita, con contestazione di avere omesso la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni sanitarie per la conservazione degli alimenti e di avere tenuto un comportamento derisorio nei confronti di un giornalista durante riprese televisive. Il lavoratore ha impugnato il recesso sostenendo, in sintesi, che la delega di funzioni in materia alimentare attribuitagli non fosse valida ed efficace ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 81/2008 e che la Corte territoriale avesse omesso di considerare un proprio periodo di assenza dal lavoro e altre deposizioni testimoniali, circostanze che, a suo dire, escludevano la sua conoscenza dei fatti e la sua responsabilità. In Cassazione ha articolato due motivi: violazione di legge in tema di sicurezza e delega di funzioni; omesso/insufficiente/contraddittorio esame della motivazione su un punto decisivo, prospettando un vizio motivazionale ex art. 360 n. 5 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che il ricorrente non si fosse confrontato con la complessiva motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva accertato documentalmente la validità della delega, la previsione di poteri organizzativi, decisionali, di controllo e disciplinari, nonché l'effettiva possibilità del delegato di svolgere i compiti affidati e la sua formazione professionale. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché formulato ancora secondo il previgente testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c., e comunque perché, in presenza di doppia conforme, il ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse rationes decidendi di primo e secondo grado né dimostrato una reale divergenza tra le due decisioni. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. n. 81/2008
La delega di funzioni in materia di sicurezza alimentare è ritenuta valida ed efficace quando sia conferita per iscritto e attribuisca al delegato poteri organizzativi, decisionali e di controllo, oltre ai correlati poteri necessari per l'autonoma attuazione dei compiti delegati.
art. 2119 c.c.
Le condotte contestate al lavoratore, per la loro gravità, sono state ritenute idonee a integrare la giusta causa di licenziamento.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Il motivo di ricorso dedotto come violazione di legge è stato scrutinato alla luce della motivazione integrale della sentenza impugnata, risultando infondato per mancato confronto con essa.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Nel testo applicabile il vizio concerne l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, non già l'insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
art. 348-ter c.p.c.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e non dimostra che esse siano tra loro diverse.
d.l. n. 83/2012
art. 54, comma 1, lett. b) e comma 3
È richiamato per chiarire che il nuovo testo dell'art. 360, n. 5, c.p.c. si applica alle sentenze pubblicate dopo il trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
L. n. 134/2012
Legge di conversione del d.l. n. 83/2012, richiamata per il regime temporale del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.
D.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di impugnazione del licenziamento disciplinare, il motivo di ricorso per violazione di legge è infondato se non si confronta con l'intera motivazione della sentenza di merito e con gli accertamenti documentali su cui essa si fonda.
- La delega di funzioni in materia di sicurezza può essere ritenuta valida se risulta conferita per iscritto, con attribuzione al delegato di poteri organizzativi, decisionali e di controllo sufficienti a consentirgli l'effettivo esercizio dei compiti affidati, senza che il ricorrente possa limitarsi a contestazioni astratte o parziali.
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato all'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti e non consente di censurare genericamente la sufficienza o la contraddittorietà della motivazione.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le differenti rationes decidendi di primo e secondo grado e dimostrata la loro effettiva diversità.
- La giusta causa di licenziamento può essere riconosciuta quando le condotte contestate, valutate complessivamente, risultino di gravità tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario.
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