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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24634/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore ha impugnato l'ordinanza del 15/12/2022 che confermava la revoca della misura dell'obbligo di dimora (originariamente disposta il 20/06/2022). Ha censurato la motivazione per vizio (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità), sostenendo che il Collegio dell'appello cautelare non avrebbe risposto a una doglianza specifica: l'uso di un elemento neutro (il decorso del tempo) quale motivo della revoca. Ha inoltre contestato che il Tribunale avesse ritenuto che in sede di riesame fosse stata esclusa un'aggravante speciale (art. 416-bis.1 c.p.), quando tale esclusione non sarebbe stata contestata alla Cavaliere.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e manifestamente infondato. Ha ritenuto che la motivazione dell'ordinanza fosse adeguata: il Tribunale aveva considerato il lungo periodo di applicazione delle misure (circa un anno) senza violazioni, la perdita definitiva di cariche amministrative da parte della Cavaliere e l'assenza di rapporti con i protagonisti delle vicende delittuose, come elementi idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di esigenze cautelari. La doglianza sull'asserita errata menzione di una esclusione dell'aggravante è stata giudicata aspecifica e non decisiva, anche perché il Tribunale aveva parlato di "una pregressa espunzione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen." senza escludere che l'aggravante fosse stata contestata originariamente solo ad altri. Pertanto l'ordinanza che aveva revocato l'obbligo di dimora è stata confermata indirettamente con il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'ambito decisionale del Tribunale in sede di appello cautelare; il provvedimento impugnato è stato deciso ai sensi di questa disposizione

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante speciale collegata alla partecipazione ad associazione di tipo mafioso; nel provvedimento è menzionata un'"espunzione" dell'aggravante, questione che la Corte ritiene non decisive per la revoca della misura e non ben specificata nel ricorso

  • art. 23, commi 8 e 9, decreto-legge 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)

    Richiamata per le modalità di trattazione dell'udienza in camera di consiglio in forma non ordinaria (misure emergenziali e remote); la procedura seguita è stata conforme alle disposizioni transitorie richiamate

  • art. 94, comma 2, d.lgs. 10/10/2022 n.150 e art. 5-duodecies del d.l. 31/10/2022 n.162 (conv. L. 30/12/2022 n.199)

    Norme di proroga e disciplina delle modalità di svolgimento delle udienze/camera di consiglio in forma semplificata o remota: richiamate per giustificare le forme e modalità con cui è stato trattato il procedimento

  • Giurisprudenza: Sez. 6, Sentenza n. 49153 del 12/11/2015 (Mascolo, Rv. 265244)

    Principio interpretativo secondo cui la motivazione dei provvedimenti cautelari è sindacabile in Cassazione solo se priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico

Massime di principio

  • La revoca o la modifica di misure cautelari può essere legittima quando emergono elementi concreti di perdita di ruolo nell'attività incriminata, mancato contatto con i protagonisti del reato e rispetto delle prescrizioni per un periodo significativo
  • In sede di legittimità la censura della motivazione è ammissibile solo se si dimostra l'assenza dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità; critiche generiche o non puntuali saranno dichiarate inammissibili
  • Le doglianze processuali devono essere specifiche e indicare chiaramente i passaggi logici mancanti o contraddittori per poter essere efficaci in Cassazione
  • Riferimenti a elementi "neutri" come il decorso del tempo possono essere valutati legittimi se inseriti in un ragionamento complessivo che presenti altri riscontri fattuali (assenza di violazioni, perdita di incarichi, disconnessione dai contesti delittuosi)
  • Contestazioni su errori formali o su presunte inesattezze nella ricostruzione di aggravanti devono essere esplicitate e provate, altrimenti rischiano di essere considerate aspecifiche e non decisive

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