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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23729/2025 del 22/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cassa previdenziale)

La controversia

La lite nasce dall'opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla cassa previdenziale per il recupero di contributi relativi agli anni dal 2000 al 2007. Il professionista contestava di essere obbligato all'iscrizione e alla contribuzione verso la cassa, sostenendo di aver svolto, nel periodo considerato, attività di consulenza nel settore della sicurezza dei trasporti di merci pericolose che non richiedeva l'iscrizione all'albo degli ingegneri, ma solo specifiche abilitazioni. A suo dire, l'attività sarebbe stata parasubordinata o comunque non riconducibile alla libera professione; inoltre richiamava il fatto che dopo il 2007, pur proseguendo la medesima attività, si era cancellato dall'albo e iscritto alla gestione separata INPS. Con il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi: mancata considerazione delle concrete modalità di svolgimento dell'attività, delle fatture e dello statuto, dell'atto costitutivo della cooperativa e delle attività riservate agli abilitati ai corsi CE e AICQ; con un ulteriore motivo lamentava la violazione delle norme sull'onere della prova, assumendo che la decisione avesse applicato una disposizione statutaria della cassa non vigente ratione temporis.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i primi cinque motivi, pur formalmente diversi, mirassero in realtà a sollecitare una nuova valutazione di fatto sulle modalità concrete dell'attività svolta e sulla sua riconducibilità alla professione, senza indicare adeguatamente se e dove tali questioni fossero state dedotte nei precedenti gradi di merito; per questo le censure erano nuove e, comunque, non autosufficienti. Il sesto motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile perché la doglianza sull'art. 2697 c.c. non riguardava un errato riparto dell'onere della prova, ma la valutazione delle prove, e inoltre non veniva riportato il testo della norma asseritamente applicabile, con violazione degli oneri di specificità. La Corte ha comunque richiamato il principio consolidato secondo cui, per la previdenza degli ingegneri e architetti, conta l'oggettiva riconducibilità dell'attività concreta alla professione, anche se non riservata in via esclusiva per legge. Il ricorso è stato respinto con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 della legge n. 6 del 1981

    Richiamato come base normativa dell'obbligo contributivo verso la cassa professionale per ingegneri e architetti.

  • art. 7 Statuto Inarcassa

    Richiamato dalla Corte territoriale quale disciplina statutaria rilevante per l'obbligo di contribuzione, ma il ricorrente ne contestava l'applicabilità temporale.

  • art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995

    Richiamato per il coordinamento con la gestione separata e per escludere che la sola iscrizione successiva a tale gestione valesse a esonerare dalla contribuzione alla cassa professionale nel periodo contestato.

  • art. 2 del R.D. n. 1422 del 1924

    Invocato dal ricorrente per sostenere che le attività svolte non rientravano nella professione soggetta a iscrizione e contribuzione.

  • art. 409, n. 3, c.p.c.

    Invocato dal ricorrente per qualificare l'attività come parasubordinata e non come libera professione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per denunciare violazioni di legge, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a riesaminare fatti.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Norma di legittimità richiamata per omesso esame di fatti decisivi; la Corte l'ha ritenuta impropriamente utilizzata per sollecitare una nuova valutazione delle prove.

  • artt. 2697 e 2698 c.c.

    Richiamati per denunciare una pretesa violazione del riparto dell'onere della prova; la Corte ha precisato che la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se l'onere è attribuito alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • In materia di contribuzione alle casse professionali degli ingegneri e architetti, l'obbligo contributivo dipende dall'oggettiva riconducibilità dell'attività concretamente svolta alla professione, anche se quella specifica attività non sia riservata in via esclusiva dalla legge agli iscritti all'albo.
  • Per denunciare in cassazione un'omessa valutazione di fatti o prove, la parte deve indicare in modo puntuale come, quando e dove la questione sia stata già dedotta nei gradi di merito; in difetto, la censura è nuova e quindi inammissibile.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia attribuito l'onere probatorio alla parte sbagliata; se invece si contesta la valutazione delle prove, la doglianza non riguarda il riparto dell'onere della prova ma, al più, un vizio motivazionale nei limiti consentiti dall'art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche e autosufficienti: non basta richiamare in astratto norme o documenti, ma occorre trascrivere o indicare compiutamente gli elementi necessari a consentire il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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