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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02293/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della contribuente, di un preavviso di fermo e di cinque cartelle di pagamento. In primo grado il ricorso era stato accolto, ma la Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il fermo, sul rilievo che, anche a fronte di contestazioni sulla ritualità della notifica di alcune cartelle, fosse comunque sufficiente la notifica di almeno una cartella per sorreggere il provvedimento. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi e processuali (art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973; art. 26 d.P.R. 602/1973; artt. 139 e 140 c.p.c.), sostenendo che le notifiche erano nulle perché non eseguite secondo le formalità previste e non effettuate presso il domicilio fiscale. Con il secondo motivo ha lamentato la violazione dell’art. 6 dello Statuto del contribuente, assumendo che l’amministrazione non avesse portato a conoscenza della contribuente tutte le cartelle, impedendole una difesa efficace.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la censura sulla ritualità delle notifiche richiedeva una verifica di fatto rimessa al giudice di merito e, comunque, il ricorso non riportava in modo autosufficiente le relate di notifica, necessarie per consentire il controllo di legittimità senza accesso agli atti esterni. Conseguentemente ha ritenuto infondato il secondo motivo, poiché, in mancanza di prova contraria, doveva presumersi la rituale notifica di tutte le cartelle. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 600/1973

    norma evocata dalla ricorrente per sostenere la nullità della notifica degli atti impositivi per mancato rispetto delle modalità prescritte e del domicilio fiscale

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    norma richiamata in relazione alle modalità di notificazione delle cartelle di pagamento

  • artt. 139 e 140 c.p.c.

    evocati come regole della notificazione; la Corte richiama la necessità di riportare integralmente la relata per consentire il controllo della doglianza

  • art. 6 Statuto del contribuente

    richiamato per sostenere che tutte le cartelle dovessero essere portate a conoscenza della contribuente per permetterle una tutela effettiva

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione dedotti come violazione di legge

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo dovuto, se ne ricorrono i presupposti

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censura la notificazione di un atto, il principio di autosufficienza impone la trascrizione, quanto meno nelle parti essenziali, della relata di notifica: la sua omissione rende inammissibile il motivo.
  • La deduzione di vizi della notificazione di atti impositivi, quando comporti accertamenti fattuali sulla ritualità del procedimento, non può essere rivalutata direttamente dalla Cassazione, ma resta rimessa al giudice di merito.
  • In materia tributaria, se il contribuente non fornisce prova contraria specifica, la mancata dimostrazione del vizio notificatorio consente di ritenere rituale la notifica degli atti posti a base della pretesa.
  • Quando un motivo di ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di specificità/autosufficienza, i motivi logicamente dipendenti possono essere respinti come conseguenza della mancata dimostrazione del fatto presupposto.
  • Ai fini della legittimità del fermo amministrativo, la decisione valorizza la sufficienza della notifica di almeno una cartella in assenza di prova dell’invalidità delle notifiche contestate, secondo la ricostruzione del giudice di merito non scalfita in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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